Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27942/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 523/2022 depositata il 05/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME, nella qualità di titolare dell ‘ omonima RAGIONE_SOCIALE corrente in Roccapiemonte (INDIRIZZO, premessa la propria veste di
soggetto accreditato con il RAGIONE_SOCIALE, ha richiesto ingiunzione di pagamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l ‘ importo di euro 90.851,76, ancora dovutole per le prestazioni sanitarie erogate in forza del citato rapporto di accreditamento in favore degli assistiti nel mese di agosto 2010, oltre agli interessi per il ritardato pagamento, nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002. Ciò, sul presupposto che le prestazioni da essa rese (ed il rapporto intercorrente tra la medesima e la P.A.) rientrano nel concetto di ‘ transazione commerciale ‘ di cui al D.Lgs. n. 231/2002, e sono state eseguite in favore dell ‘ ente sanitario successivamente all ‘ 8 agosto 2002, termine iniziale di applicazione della suddetta normativa.
In accoglimento della domanda con decreto n. 8336/2010 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE di pagare, in favore della COGNOME, l ‘ importo di euro 90.851,76, oltre a interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002.
La RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, eccependo in particolare l ‘ illegittimità della concessione dei richiesti interessi al saggio ‘ commerciale ‘ , ritenendo applicabili alla fattispecie esclusivamente gli interessi al saggio di cui al codice civile.
Costituendosi in giudizio, la COGNOME sollevò preliminare eccezione di giudicato in relazione alla qualificazione giuridica (in termini di transazione commerciale) del rapporto, contestando nel merito le argomentazioni di controparte, di cui chiese il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 3062/2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE: (i) accolse l ‘ opposizione proposta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 8336/2010; (ii) revocò il decreto ingiuntivo, condannando l ‘ opponente al pagamento della somma di euro 90.851,76, oltre interessi al saggio legale a far data dalla messa in mora; (iii) condannò COGNOME NOME alla refusione delle spese di lite in favore dell ‘ opponente.
Avverso la suindicata pronuncia del giudice di prime cure la COGNOME interpose gravame, contestando il rigetto della preliminare eccezione di giudicato (ulteriormente specificata in appello, con l ‘ esibizione della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1839/2014, nelle more intervenuta tra le parti, in uno alle relative prove di passaggio in giudicato), e ribadendo nel merito le argomentazioni svolte in primo grado. Impugnò inoltre la statuizione relativa alle spese di lite, ritenendo illogico e antigiuridico, che, a fronte del conclamato (ed ammesso dalla controparte) inadempimento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, e della condanna di quest ‘ ultima al pagamento dell ‘ intera somma di cui all ‘ originario monitorio, oltre interessi da codice civile in luogo dei concessi interessi ex D.lgs. n. 231/2002, fosse stata, benché sostanzialmente vittoriosa, condannata alla rifusione delle spese di lite.
Nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, c on sentenza n. 523/2022 del 505/2022 la Corte d ‘ Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito l’ COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che l’atto depositato dalla ricorrente denominato ‘Memoria’ non è tale, difettandone i requisiti di legge.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione di legge – Art. 2909 c.c., artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘ , lamentando che la corte territoriale ha erroneamnte ritenuto infondata l ‘ eccezione di giudicato sul presupposto della diversità delle frazioni temporali (del medesimo, medio tempore immutato, rapporto giuridico ad esecuzione periodica) oggetto del giudizio definito con provvedimento in cosa giudicata, rispetto a
quelle oggetto del giudizio, consenta di sostenere che il giudicato invocato – intervenuto, a monte, sulla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti – non possa esplicare i propri effetti nel presente giudizio, stante l ‘ autonomia e quindi la diversità di rapporti e di vincoli negoziali tra il primo giudizio ed il secondo.
Deduce la ricorrente che la fonte unica del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è costituita dal D.P.R. 371/1998, e non possono esserne rilevate altre di validi ed efficaci.
Lamenta che il generale principio di necessaria forma scritta ad substantiam di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra P.A. e privato (R.D. n. 2440/1923) esclude in radice ed in toto , la possibilità che siano validamente ed efficacemente conclusi autonomi rapporti contrattuali e vincoli negoziali per facta concludentia , ovvero tramite la mera spedizione mese per mese delle ricette relative ai medicinali e/o alle prestazioni erogate.
In ogni caso, l’eccepito giudicato attiene alla qualificazione giuridica dell’unico (nelle more, immutato per legge) rapporto di durata, di cui i singoli rimborsi mensili e le spedizioni mensili di ricette costituiscono esclusivamente l’esecuzione periodic a. La ricorrente lamenta che la sentenza gravata ha rigettato l’eccezione di giudicato svolta dall’appellante.
La RAGIONE_SOCIALE aveva rappresentato che sulla qualificazione giuridica del rapporto di durata che -del tutto immutato dal periodo di riferimento del giudizio definito con sentenza in giudicato a quello relativo al giudizio odierno -lega la RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE sanitaria (in termini di transazione commerciale cui sono applicabili le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/02 ed il saggio di interessi ivi previsto) si era ormai formato il giudicato costituito, appunto, dalla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE intervenuta tra le medesime parti e mai impugnata, n. 1839/2014.
A detta della ricorrente, tale qualificazione assumeva, infatti, valenza dirimente, posto che l’unico aspetto in forza del quale è stata
rigettata (sia pure in relazione al solo e limitato aspetto degli interessi) la domanda svolta con l’originario procedimento monitorio è costituito proprio dalla qualificazione del rapporto nel senso che esso esulerebbe dal concetto, appunto, di transazione commerciale. Infatti, la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE indicata sopra e passata in cosa giudicata, aveva qualificato il rapporto esistente tra le parti in termini di transazione commerciale proprio ai fini dell’applicabilità del D.lgvo 231/2002, in termini di debenza degli interessi moratori.
Solo la mancata valutazione della eccezione di giudicato ha consentito alla Corte di Appello di nuovamente qualificare il rapporto tra le parti ritenendo, peraltro erroneamente, che esso non potesse inquadrarsi nello schema della ‘transazione commerciale’ ex art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002, in quanto derivante da fonte non negoziale, bensì legale ed amministrativa.
In particolare, la sentenza n. 1839/2014 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (allegata dalla COGNOME al proprio fascicolo di appello con la certificazione di cancelleria di passaggio in giudicato -allegato n. 4 -in uno al relativo certificato di passaggio in giudicato -allegato n. 5 -entrambi documenti nuovamente allegati al fascicolo di parte del presente giudizio dalla COGNOME stessa -allegato n. 2 del fascicolo di parte del presente giudizio di cassazione) ha il seguente tenore letterale: ‘ il rapporto tra le parti dedotto in giudizio è sussumibile nell’ambito della nozione di transazione commerciale, introdotta dalla direttiva 2000/35/Ce e recepita dal legislatore nazionale con decreto legislativo 231/2002. La nozione di transazione commerciale, contenuta n ell’art. 2, lett. a) del decreto, che riproduce testualmente l’art. 2 della direttiva 2000/35/Ce, ricomprende qualsiasi contratto, avente ad oggetto obbligazioni di dare o facere, che sia caratterizzato da un nesso di corrispettività. Pertanto, il rapporto tra farmacista ed RAGIONE_SOCIALE è riconducibile all’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, in quanto è ravvisabile un nesso sinallagmatico tra erogazioni di farmaci e somme dovute al
farmacista, anche alla stregua del disposto di cui all’art. 4 del DPR 371/1998 che prevede espressamente che ‘per i medicinali l’ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto pagato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla sp esa dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge ‘.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto più volte modo di affermare in tema di giudicato esterno, ‘ Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Cass., sez. III, ord. 22/03/2024, n. 7834. E già Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916; Cass., sez. III, ord. 31/05/2019, n. 14883 ).
2.1 Orbene il suindicato principio è stato nell’impugnata sentenza invero disatteso dalla corte di merito, là dove non ha riconosciuto alla sentenza n. 1839/2014 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE valore ed effetto vincolante nel presente giudizio.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi [ il 2° motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione di legge -art. 132 c.p.c., art. 111 cost., con riferimento all ‘ art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c . ‘ ; il 3° motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione dell ‘ art 1, d.lgs. 231/2002 con riferimento all ‘ art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ ; il 4° mtotivo, con il quale la ricorrente denuncia, in
relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., ‘ Violazione di legge -art. 92. c.p.c., con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ ], l’ac c oglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6/6/2024