Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1141/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 780/2022 depositata il 16/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societ à RAGIONE_SOCIALE, premessa la propria veste di soggetto provvisoriamente accreditato con il RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti delle delibere del Direttore Generale dell’A.S.L. SA 1, nn. 1526 e 1527 del 07.10.2002, conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importopari ad € 204.104,90 maturato a titolo di interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo (rispetto agli accordi intercorsi) con cui la PRAGIONE_SOCIALE le ha pagato le prestazioni sanitarie da essa erogate nel periodo luglio 2003 – aprile 2004, a ristoro dei pregiudizi subiti per la prolungata mancata disponibilit à di liquidit à , pur a fronte di prestazioni perfettamente e tempestivamente eseguite.
RAGIONE_SOCIALE costituitasi ha eccepito la carenza di legittimazione attiva per parte del credito vantato nonch é l’inapplicabilità al caso di specie del D.lgs. n. 231/2002 e del saggio di interessi ivi previsto. il Tribunale di Nocera inferiore con la sentenza n. 1087/2017 rigettava la domanda principale (volta al conseguimento degli n. 231/2002) ritenendo la fattispecie non sussumibile nel concetto di transazione
interessi al saggio c.d. commerciale ex D.lgs. commerciale ex d.lgs. n. 231/2002.
La Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 780 del 16 febbraio 2022, rigettava l’appello.
Propone ricorso per cassazione la societ à RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. orte d’appello per aver ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, quando invece:
Sostiene l’erroneità della sentenza della c i) l’assenza di un contratto scritto sarebbe ‘colmata’ dalle statuizioni, appunto passate in giudicato, della sentenza n. 2427/2016, resa inter partes , in quanto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel pronunciarsi in fattispecie identica a quella per cui è causa, avrebbe qualificato il relativo rapporto come transazione commerciale e quindi affrontato e risolto anche la questione dell’esistenza del contratto; ii) la sentenza passata in giudicato, avrebbe ‘sviluppato un ben articolato e compiuto iter argomentativo’ (cfr. p. 17 ricorso); iii) la diversità delle frazioni temporali oggetto dei due giudizi, non sarebbe ostativa agli effetti del giudicato, inerendo la sentenza n. 2427/2016 il medesimo rapporto di durata; iv) infine, l’ordinanza della Cassazione n. 14883/2019, sarebbe rilevante nel presente giudizio, in quanto ha accolto l’eccezione di giudicato, seppur riguardante una frazione temporale del rapporto antecedente rispetto a quella a cui si riferiva la sentenza n. 2427/2016.
6. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto in un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed
il petitum del primo ( v. Cass., 31/5/2019, con riferimento a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato tra le stesse odierne parti di giudizio per crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese però negli anni 2005-2006, sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002, che ha riconosciuto valore ed efficacia di giudicato esterno, vincolante per il giudizio, alla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, recante declaratoria di attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME del diritto alla percezione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione al ritardo con cui erano state remunerate le prestazioni rese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , in ragione della sussunzione del rapporto inter partes nella nozione di transazione commerciale di cui al richiamato decreto legislativo. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 marzo 2024, n. 7834; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 marzo 2024, n. 6758; Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2609; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 23 novembre 2023, n. 32623 ).
Orbene, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la pretesa dell’odierna ricorrente attiene al medesimo rapporto intercorso tra le parti e a crediti relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2004 sempre sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002.
Non infatti potendo dubitarsi che l’affermazione contenuta ne lla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -fondata o meno che siasu cui si è formato giudicato circa l’applicabilità degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 rilevi pienamente e spieghi effetti vincolanti anche nel presente giudizio.
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo consegue l’accoglimento ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE,
che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza