Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
sul ricorso 21192/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in persona del suo procuratore generale COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
–
ricorrenti –
contro
COMUNE DI RAGUSA, domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di San Lio, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 934/2021 depositata il 29/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli epigrafati ricorrenti si volgono a questa Corte onde sentir cassare sulla base di quattro mezzi, ai quali resiste l’intimato con controricorso, l’impugnata ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile la loro domanda diretta a riliquidare l’indennità di occupazione dei suoli di loro proprietà, poi espropriati dal Comune di Ragusa, sul presupposto che l’indennità , loro riconosciuta in forza della sentenza n. 204 del 1998 della Corte di appello di Catania e della sentenza n. 23873 del 2014 della Corte di cassazione, avesse carattere solo provvisoria e dovesse essere rivista con riferimento alla indennità di espropriazione successivamente riconosciuta in seguito al decreto di esproprio.
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«I motivi proposti ruotano tutti intorno alla medesima circostanza, ossia che i ricorrenti nel precedente giudizio diretto alla determinazione della indennità di occupazione avevano formulato espressa riserva di richiedere quanto loro dovuto una volta accertata in via definitiva l’indennità di esproprio.
Tale circostanza viene fatta valere ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, quale fatto decisivo non esaminato (primo motivo), ovvero ai sensi dell’art. 360 n. 4, per omessa pronuncia sulla riserva e sulla sua rilevanza (secondo motivo), o ancora per l’omessa motivazione sulla rilevanza della predetta riserva (terzo motivo),
o infine ancora ex art.360, n. 3, per violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. 12 preleggi e 2909 c.c., per l’erronea interpretazione della domanda giudiziale nel giudizio definito con le sentenze 204/1998 e 23873/2014, e per la conseguente erronea interpretazione del giudicato (quarto motivo).
I primi tre motivi appaiono inammissibili per difetto di pertinenza e specificità rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la domanda in forza della preclusione esercitata dal giudicato, perché la indennità di occupazione temporanea era già stata determinata in via definitiva dalle predette sentenze, che avevano definitivamente cristallizzato tale vicenda.
E’ quindi irrilevante che i ricorrenti avessero o meno formulato una riserva di riproporre istanze di riliquidazione a tal proposito, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sua ammissibilità ed efficacia, per la semplice ragione che la Corte di appello ha affermato che la richiesta attorea era preclusa dalla statuizione ritenuta definitiva contenuta nelle pronuncia passata in giudicato.
Era quindi con la pronuncia che i ricorrenti si dovevano confrontare: il che rende non decisivo il fatto a cui si riferisce il primo motivo, irrilevante la mancata pronuncia, peraltro implicita, di cui al secondo motivo e insussistente la violazione di cui al terzo motivo.
I predetti rilievi colpiscono anche la prima parte del quarto motivo, relativo all’interpretazione della domanda da loro proposta nel precedente giudizio.
La censura dell’interpretazione del giudicato esterno effettuata dalla Corte di appello è proposta in termini del tutto generici e
certamente non indica come e perché l’art. 12 delle preleggi sarebbe stato violato.
Peraltro, il giudicato esterno è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Sez. 1, n. 24162 del 13/10/2017; Sez. 1, n. 24952 del 10/12/2015).
La sentenza 204 del 1998 della Corte catanese è del tutto inequivoca nel determinare, senza alcuna riserva, l’indennità di occupazione spettante agli attori e nessun rilievo in senso contrario può esercitare l’affermazione dell’ammissibilità della proposizione della domanda anche se l’espropriazione non è ancora avvenuta. Del pari la sentenza 23873 del 2014 di questa Corte, pronunciando nel merito, ha rideterminato l’indennità di occupazione, ferme le altre statuizioni, senza alcuna riserva.
A ciò si aggiunga che il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione di un immobile privato attribuisce immediatamente alla PRAGIONE_SOCIALE. il diritto di disporne, allo scopo di accelerare la realizzazione dell’opera pubblica per la quale è stato emanato, ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione. Esso, pertanto, produce, ai sensi dell’art. 42 Cost., un’obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di
indisponibilità del bene, fino all’esproprio o all’asservimento, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della privazione proprietà del cespite, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell’indennità di espropriazione né in quella di asservimento. L’indennizzo dev’essere liquidato, qualunque sia l’evento giuridico che caratterizza la vicenda ablativa, in base ad un criterio unico ed unitario ed il relativo ammontare, qualora il bene abbia destinazione edificabile, corrisponde, “per ciascun anno di occupazione”, ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell’indennità virtuale di espropriazione dell’area effettivamente occupata, con riferimento al periodo dell’occupazione e non alla data successiva cui viene parametrata l’indennità di espropriazione. (Sez. 1, Sentenza n. 19972 del 16/09/2009)
Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.»
La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
In particolare, in replica alle considerazioni sviluppate da parte ricorrente nella memoria, va osservato che il collegamento procedurale e funzionale tra l’occupazione d’urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all’occupazione non
sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell’effetto acquisitivo della proprietà del bene all’ente pubblico per effetto dell’irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l’indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione (Cass., Sez. I, 7/11/1998, n. 11228; Cass., Sez. U, 20/01/1998, n. 493; Cass. 20/02/2004, n. 3395, nel senso che l’indennità di occupazione si calcola sulla indennità di esproprio virtuale, se il decreto di esproprio non è stato ancora emesso). Per cui non ha alcuna valenza giuridica, e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, l’assunto dei ricorrenti, secondo i quali nel giudizio conclusosi con il giudicato, conseguente alla sentenza di questa Corte n. 23873/2014, gli istanti avrebbero fatto riserva di agire per la integrazione dell’indennità di occupazione, una volta emesso il decreto di esproprio, intervenuto nel 2015. E’ evidente, infatti, che la loro domanda di integrazione dell’indennità di occupazione, oggetto del presente giudizio, confligge con il giudicato, come correttamente ha affermato la Corte d’appello.
Il quarto motivo è inammissibile, sia perché si fonda sulla violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., laddove il giudicato esterno, in quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. cod. civ. (Cass., Sez. III, 29/11/2018, n. 30838; Cass., Sez. 9/05/2008, n. 11501), sia perché il motivo è generico, non precisando sotto quale profilo – a fronte della determinazione in via definitiva dell’indennità di occupazione legittima, oggetto del
giudicato – l’interpretazione di esso operata dalla Corte d’appello, violi l’art. 12 disp. prel. cod. civ.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a) di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 6000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11.7.2024.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME