Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 398 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 4353-2021 proposto da:
RITO NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 527/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 963/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per inammissibilità e comunque rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME teso ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE con mansioni di VI livello RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva e l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del licenziamento oralmente intimato dalla società con reintegra nel rapporto e condanna al risarcimento del danno oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che dall’istruttoria svolt a non fosse emersa una prova rassicurante RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (quale addetto al parcheggio). La Corte ha ritenuto accertato che tale attività fosse svolta dal reclamante di sua iniziativa con la tolleranza del RAGIONE_SOCIALE o, meglio, con il consenso ad operare RAGIONE_SOCIALEa società che era formalmente appaltatrice del servizio di parcheggio presso il RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo controverso il servizio di parcheggio era stato conferito in appalto alla RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che non fosse plausibile che il ricorrente avesse lavorato dal febbraio a giugno 2016 senza ricevere la retribuzione che lui stesso aveva indicato in € 979,53 al mese.
2.2. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in un altro procedimento, poi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte del reclamo non confermava no affatto l’esistenza del rapporto di lavoro (negato anche con riguardo al ricorrente di quella causa in posizione analoga).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME che ha articolato undici motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore Generale ha concluso per l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure sotto vari profili e comunque per l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso.
4.1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza con riguardo agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. e si sostiene che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sarebbe insanabilmente contraddittoria, apparente e perplessa. La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad un’incomprensibile fattispecie di lavoro unilaterale che sarebbe stato instaurato ‘sua sponte’ dal lavoratore. Affermazione poi contraddetta dal riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE che aveva in appalto il servizio di parcheggio. Inoltre, sarebbero stati valorizzati elementi ininfluenti quali la mancanza di documentazione relativa all’a ssunzione, ciò che è del tutto normale in caso di rapporto di lavoro ‘a nero’ . La sussistenza del rapporto di lavoro è stata poi esclusa sebbene sia stata accertata l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e non sarebbe stata data alcuna spiegazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni del rigetto.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Deduce infatti il ricorrente con questa doglianza che il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato indici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, indici che neppure ha indicato puntualmente, che non erano coerenti con le mansioni elementari svolte ed avrebbe perciò erroneamente escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di conclusione del contratto e
si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che per effetto RAGIONE_SOCIALE ‘accertat o svolgimento RAGIONE_SOCIALEe mansioni di parcheggiatore con la ‘tolleranza’ del RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi provata l’avvenuta conclusione del contratto di lavoro per facta concludentia .
4.4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di lavoro volontario e gratuito e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente privo di conseguenze giuridiche: una sorta di lavoro volontario e gratuito al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dalla legge.
4.5. Con il quinto motivo, poi, si deduce che la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro ‘spontaneo’ o ‘unilaterale’ che tuttavia non era stata mai prospettata dal RAGIONE_SOCIALE.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. , osserva che con la sentenza sarebbe stato onerato il lavoratore di dimostrare che il rapporto di lavoro, che si assumeva essere alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, non fosse intercorso in realtà con la RAGIONE_SOCIALE.
4.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata perché, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte avrebbe ritenuto che gli indizi raccolti considerati sarebbero privi del carattere di gravità, precisione e concordanza e, erroneamente applicando una massima d’esperienza , non avrebbe considerato che l’esistenza di un appalto di servizi non comporta necessariamente che esso sia esteso all’intera giornata , che l’appaltante non intervenga nella gestione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e che non vi siano contemporaneamente in servizio dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘appaltante e RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore.
4.8. Con l’ottavo motivo è censurata la sentenza impugnata perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2730 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la Corte di merito aveva apprezzato liberamente fatti che erano stati oggetto di
dichiarazioni del RAGIONE_SOCIALE che aveva confessato che il contratto di appalto prevedeva anche l’utilizzo di personale del RAGIONE_SOCIALE stesso e che l’appalto riguardava solamente la fascia oraria dalle 8 alle 12.
4.9. Con il nono motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello affermato che l’appalto riguardava l’intera giornata, mentre la stessa parte reclamata aveva ricordato che esso riguardava solo l’orario dalle 8 alle 12, ed in tal modo era andato oltre la stessa prospettazione difensiva del RAGIONE_SOCIALE.
4.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., che la Corte territoriale, violando e falsamente applicando gli artt. 115 e 116 c.p.c., sarebbe incorsa nell’errata percezione RAGIONE_SOCIALEe circostanze decisive che avevano formato oggetto di discussione, vale a dire l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘appalto solo dalle 8 alle 12 e la contemporanea presenza di dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘appaltante e RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice.
4.11. L’u ltimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata per avere, in relazione a ll’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , omesso l’esame del fatto, oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia, che l’appalto del servizio di parcheggio con la RAGIONE_SOCIALE si svolgeva solo dalle 8 alle 12.
La controricorrente nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l’esistenza di un giudicato esterno sulla circostanza che il ricorrente non era stato mai dipendente del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è inammissibile.
6.1. Parte controricorrente nel costituirsi in giudizio ha prodotto la sentenza n. 436 del 2020 del Tribunale di Nocera Inferiore resa tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata da ll’odierno ricorrente, COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e tesa ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 21.1.2016 al 29.6.2016. Tale sentenza, depositata
in cancelleria il 6.3.2020, non risulta essere stata notificata ed avrebbe dovuto essere impugnata, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe sospensioni Covid -19 di cui al d.l. n. 18 2020, entro il 9.11.2020. Dall’attestazione resa in calce al provvedimento dal funzionario di cancelleria (cfr. sentenza prodotta dalla controricorrente e riprodotta nel controricorso) emerge che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
6.2. Tanto premesso rileva il Collegio che il reclamo, regolato dal rito c.d. Fornero ex art. 1 comma 58 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, è stato deciso proprio il 9.11.2020 con udienza svoltasi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e ss.mm. in vista RAGIONE_SOCIALEa quale alle parti è stato dato termine per il deposito telematico RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte sino a dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza (cfr. decreto del Presidente del 12.10.2020 in atti del controricorrente) con facoltà alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale è disposta la trattazione scritta.
6.3. Orbene il termine di decadenza per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 che aveva rigettato la domanda del signor COGNOME non si era ancora compiuto né alla data di scadenza del termine per presentare l’istanza di discussione orale né a quella per il deposito RAGIONE_SOCIALEe conclusioni scritte.
6.3. Ritiene allora il Collegio che il primo momento utile per eccepire l’esistenza di un giudicato esterno era proprio il controricorso. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola
del caso concreto, e partecipando quindi RAGIONE_SOCIALEa natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALEe parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione RAGIONE_SOCIALE‘incertezza RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche, attraverso la stabilità RAGIONE_SOCIALEa decisione. tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse RAGIONE_SOCIALEe parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa relazione (Cass. Sez. Un. 16/06/2006 n. 13916 e Cass. 23/12/2010, n. 26041).
6.4. Nel caso in esame, come detto, il controricorrente ha prodotto la sentenza passata in giudicato contestualmente al controricorso essendosi il giudicato formato in un momento successivo alla discussione con trattazione scritta e nella pendenza del deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione in una causa in cui al rito Fornero, con le caratteristiche di oralità che lo contraddistinguono, si è
sovrapposta la disciplina emergenziale ed in particolare l’art. 83 comma 7 lett. h del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e successive modifiche. Con tale disposizione è previsto che lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice. Tali essendo state le modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza si deve ritenere che il giudicato formatosi tra la data RAGIONE_SOCIALE‘udienza (9 novembre 2020) svoltasi con tale modalità e il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza (16 dicembre 2020) non avrebbe potuto essere ritualmente eccepito nel corso del giudizio di reclamo e dunque ammissibilmente è stato allegato al momento in cui sono state formulate le difese con il controricorso.
7. Per le ragioni dette il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 è stato ritualmente opposto e ad esso consegue l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata nel presente giudizio che presuppone proprio l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del signor COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE nel periodo febbraio giugno 2016 che quella sentenza ha escluso. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALEa statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALE‘identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Cass. 26/10/2018 n. 27304 ed anche Cass. n. 11600 del 2018). 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in € 4500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023