Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 398 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 4353-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 527/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 963/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G.N. 4353/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 05/10/2023
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per inammissibilità e comunque rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME udito l’Avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME teso ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE con mansioni di VI livello della contrattazione collettiva e l’accertamento della illegittimità del licenziamento oralmente intimato dalla società con reintegra nel rapporto e condanna al risarcimento del danno oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La Corte di merito, al pari del Tribunale, ha ritenuto che dall’istruttoria svolt a non fosse emersa una prova rassicurante dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (quale addetto al parcheggio). La Corte ha ritenuto accertato che tale attività fosse svolta dal reclamante di sua iniziativa con la tolleranza del Consorzio o, meglio, con il consenso ad operare della società che era formalmente appaltatrice del servizio di parcheggio presso il Consorzio.
2.1. Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo controverso il servizio di parcheggio era stato conferito in appalto alla RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che non fosse plausibile che il ricorrente avesse lavorato dal febbraio a giugno 2016 senza ricevere la retribuzione che lui stesso aveva indicato in € 979,53 al mese.
2.2. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in un altro procedimento, poi, ad avviso della Corte del reclamo non confermava no affatto l’esistenza del rapporto di lavoro (negato anche con riguardo al ricorrente di quella causa in posizione analoga).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME che ha articolato undici motivi. Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore Generale ha concluso per l’ inammissibilità delle censure sotto vari profili e comunque per l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso.
4.1.Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza con riguardo agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. e si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe insanabilmente contraddittoria, apparente e perplessa. La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento ad un’incomprensibile fattispecie di lavoro unilaterale che sarebbe stato instaurato ‘sua sponte’ dal lavoratore. Affermazione poi contraddetta dal riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro con la Cooperativa che aveva in appalto il servizio di parcheggio. Inoltre, sarebbero stati valorizzati elementi ininfluenti quali la mancanza di documentazione relativa all’a ssunzione, ciò che è del tutto normale in caso di rapporto di lavoro ‘a nero’ . La sussistenza del rapporto di lavoro è stata poi esclusa sebbene sia stata accertata l’esecuzione delle prestazioni e non sarebbe stata data alcuna spiegazione delle ragioni del rigetto.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Deduce infatti il ricorrente con questa doglianza che il giudice di secondo grado avrebbe valorizzato indici della subordinazione, indici che neppure ha indicato puntualmente, che non erano coerenti con le mansioni elementari svolte ed avrebbe perciò erroneamente escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di conclusione del contratto e
si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che per effetto dell ‘accertat o svolgimento delle mansioni di parcheggiatore con la ‘tolleranza’ del Consorzio doveva ritenersi provata l’avvenuta conclusione del contratto di lavoro per facta concludentia .
4.4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di lavoro volontario e gratuito e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro sostanzialmente privo di conseguenze giuridiche: una sorta di lavoro volontario e gratuito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
4.5. Con il quinto motivo, poi, si deduce che la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro ‘spontaneo’ o ‘unilaterale’ che tuttavia non era stata mai prospettata dal Consorzio.
4.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , osserva che con la sentenza sarebbe stato onerato il lavoratore di dimostrare che il rapporto di lavoro, che si assumeva essere alle dipendenze del Consorzio, non fosse intercorso in realtà con la Cooperativa.
4.7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata perché, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte avrebbe ritenuto che gli indizi raccolti considerati sarebbero privi del carattere di gravità, precisione e concordanza e, erroneamente applicando una massima d’esperienza , non avrebbe considerato che l’esistenza di un appalto di servizi non comporta necessariamente che esso sia esteso all’intera giornata , che l’appaltante non intervenga nella gestione delle prestazioni e che non vi siano contemporaneamente in servizio dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore.
4.8. Con l’ottavo motivo è censurata la sentenza impugnata perché in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 2730 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la Corte di merito aveva apprezzato liberamente fatti che erano stati oggetto di
dichiarazioni del Consorzio che aveva confessato che il contratto di appalto prevedeva anche l’utilizzo di personale del Consorzio stesso e che l’appalto riguardava solamente la fascia oraria dalle 8 alle 12.
4.9. Con il nono motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere il giudice di appello affermato che l’appalto riguardava l’intera giornata, mentre la stessa parte reclamata aveva ricordato che esso riguardava solo l’orario dalle 8 alle 12, ed in tal modo era andato oltre la stessa prospettazione difensiva del Consorzio.
4.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., che la Corte territoriale, violando e falsamente applicando gli artt. 115 e 116 c.p.c., sarebbe incorsa nell’errata percezione delle circostanze decisive che avevano formato oggetto di discussione, vale a dire l’espletamento dell’appalto solo dalle 8 alle 12 e la contemporanea presenza di dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatrice.
4.11. L’u ltimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata per avere, in relazione a ll’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , omesso l’esame del fatto, oggetto di discussione fra le parti e decisivo per la controversia, che l’appalto del servizio di parcheggio con la cooperativa Coseme si svolgeva solo dalle 8 alle 12.
La controricorrente nel costituirsi ha preliminarmente eccepito l’esistenza di un giudicato esterno sulla circostanza che il ricorrente non era stato mai dipendente del Consorzio.
Il ricorso è inammissibile.
6.1. Parte controricorrente nel costituirsi in giudizio ha prodotto la sentenza n. 436 del 2020 del Tribunale di Nocera Inferiore resa tra le stesse parti e passata in giudicato, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata da ll’odierno ricorrente, COGNOME, nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio nel periodo dal 21.1.2016 al 29.6.2016. Tale sentenza, depositata
in cancelleria il 6.3.2020, non risulta essere stata notificata ed avrebbe dovuto essere impugnata, tenuto conto delle sospensioni Covid -19 di cui al d.l. n. 18 2020, entro il 9.11.2020. Dall’attestazione resa in calce al provvedimento dal funzionario di cancelleria (cfr. sentenza prodotta dalla controricorrente e riprodotta nel controricorso) emerge che la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
6.2. Tanto premesso rileva il Collegio che il reclamo, regolato dal rito c.d. Fornero ex art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012, è stato deciso proprio il 9.11.2020 con udienza svoltasi ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e ss.mm. in vista della quale alle parti è stato dato termine per il deposito telematico delle conclusioni scritte sino a dieci giorni prima dell’udienza (cfr. decreto del Presidente del 12.10.2020 in atti del controricorrente) con facoltà alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale è disposta la trattazione scritta.
6.3. Orbene il termine di decadenza per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 che aveva rigettato la domanda del signor COGNOME non si era ancora compiuto né alla data di scadenza del termine per presentare l’istanza di discussione orale né a quella per il deposito delle conclusioni scritte.
6.3. Ritiene allora il Collegio che il primo momento utile per eccepire l’esistenza di un giudicato esterno era proprio il controricorso. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola
del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione (Cass. Sez. Un. 16/06/2006 n. 13916 e Cass. 23/12/2010, n. 26041).
6.4. Nel caso in esame, come detto, il controricorrente ha prodotto la sentenza passata in giudicato contestualmente al controricorso essendosi il giudicato formato in un momento successivo alla discussione con trattazione scritta e nella pendenza del deposito della motivazione in una causa in cui al rito Fornero, con le caratteristiche di oralità che lo contraddistinguono, si è
sovrapposta la disciplina emergenziale ed in particolare l’art. 83 comma 7 lett. h del d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 e successive modifiche. Con tale disposizione è previsto che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice. Tali essendo state le modalità di svolgimento dell’udienza si deve ritenere che il giudicato formatosi tra la data dell’udienza (9 novembre 2020) svoltasi con tale modalità e il deposito della sentenza (16 dicembre 2020) non avrebbe potuto essere ritualmente eccepito nel corso del giudizio di reclamo e dunque ammissibilmente è stato allegato al momento in cui sono state formulate le difese con il controricorso.
7. Per le ragioni dette il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 436 del 2020 è stato ritualmente opposto e ad esso consegue l’inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio che presuppone proprio l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del signor COGNOME con il Consorzio nel periodo febbraio giugno 2016 che quella sentenza ha escluso. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Cass. 26/10/2018 n. 27304 ed anche Cass. n. 11600 del 2018). 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023