Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26759 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11285/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresentano e difendono;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE‘avvocat i COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1422/2018, depositata il 5/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
Sentito il pubblico ministero, il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto alla Corte di accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.
FATTI DELLA CAUSA
Va premesso che la causa all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte si inserisce nella complessa vicenda RAGIONE_SOCIALE cessione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di proprietà di enti previdenziali, che ha visto -limitandoci a pochi cenni pertinenti il caso di specie -prima l’individuazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEare destinato ad essere alienato (v. il d.lgs. n. 104/1996 e il d.l. n. 140/1997), poi la nomina, da parte del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di un prestatore di servizio (il RAGIONE_SOCIALE) con il quale è stato sottoscritto un contratto per la gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività, poi ancora, sulla base del d.l. n. 351/2001 (convertito nella legge n. 410/2001) il trasferimento, con d.m. 30 novembre 2001, RAGIONE_SOCIALE proprietà degli RAGIONE_SOCIALE da alienare alla società ‘veicoloRAGIONE_SOCIALE, società che, quale nuova proprietaria degli RAGIONE_SOCIALE, ha sottoscritto un nuovo contratto di gestione RAGIONE_SOCIALEe vendite degli RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE, contratto che comprendeva la gestione RAGIONE_SOCIALE vendita di un
immobile sito in Oristano di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE).
Sulla base del bando di gara predisposto dal RAGIONE_SOCIALE, l’immobile è stato aggiudicato, insieme ad altri RAGIONE_SOCIALE, alla società RAGIONE_SOCIALE Con atto notarile del 18 marzo 2004 la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile è stata trasferita dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, che ha poi l’anno successivo venduto l’immobile alla società RAGIONE_SOCIALE che l’ha contestualmente venduto alla società RAGIONE_SOCIALE
2. Nel marzo del 2007 l’RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, indicato nella misura di euro 9.944.000, ‘determinato dalla sopravvenuta indisponibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE‘immobile in Oristano’, già di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attore, ‘indebitamente cedute’, nonché a corrispondere euro 767.130,54, a titolo di danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione aventi ad oggetto porzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricavato dai beni. L’attore, a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria domanda, ha dedotto che la sola RAGIONE_SOCIALE B aveva costituito oggetto del trasferimento ex lege dal patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale a RAGIONE_SOCIALE, con conseguente lesione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. del proprio diritto di proprietà.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, eccependo la non ricomprensione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E nell’atto di vendita concluso con RAGIONE_SOCIALE, proponendo al riguardo domanda principale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto di vendita, e ha chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, data la sua posizione di terzietà rispetto al trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile oggetto del contratto di vendita, sostenendo nel merito che la RAGIONE_SOCIALE A e la RAGIONE_SOCIALE E erano
ricomprese nella individuazione del bene di cui al d.l. 351/2001 e al decreto RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del demanio di esecuzione del d.l.
Con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda principale proposta dal convenuto RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato che solo la RAGIONE_SOCIALE B era stata inserita nel piano straordinario di cessione e poi trasferita alla RAGIONE_SOCIALE, così che l’atto di vendita RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RAGIONE_SOCIALE B e non ha prodotto effetti traslativi RAGIONE_SOCIALE proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A. Il Tribunale ha ritenuto non determinante che nel suddetto atto di vendita fossero indicati dati catastali che includevano tutti i subalterni, inclusi quelli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A, alla luce RAGIONE_SOCIALE esclusione di quest’ultima dal piano straordinario di cessione, RAGIONE_SOCIALE ricomprensione RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE B nell’elenco allegato al decreto RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del demanio, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di un testimone, RAGIONE_SOCIALE presenza del codice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE B nella perizia di stima e nella scheda di consistenza del bene, RAGIONE_SOCIALE descrizione del bene presente nell’allegato 20 al rogito di vendita.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con atto articolato in due motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, ha rigettato il gravame e ha confermato l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Resistono con distinti atti di controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che tra l’altro chiede la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo periodo di pag. 20 del ricorso, che qualifica ‘esecrabile’ la condotta difensiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Memoria è stata depositata da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Va ancora ricordato che lo stesso anno in cui è stata introdotta la presente causa, nel novembre del 2007, l’RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, deducendo che nel piano di
dismissione era prevista la sola RAGIONE_SOCIALE B e che solo tale bene era stato trasferito a titolo oneroso alla RAGIONE_SOCIALE; l’RAGIONE_SOCIALE aveva quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità ovvero l’annullabilità, ovvero ancora l’inefficacia o l’inopponibilità nei suoi confronti dei tre contratti di vendita, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, di questa alla RAGIONE_SOCIALE e di quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 11/2011, ha accertato che la RAGIONE_SOCIALE A e la piastra di RAGIONE_SOCIALE E non erano state incluse nel piano di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente nullità del contratto di vendita del 2004 e dei successivi atti di vendita per contrarietà a norme imperative, nella parte in cui avevano disposto dei suddetti beni.
A seguito di appello principale di RAGIONE_SOCIALE e incidentale RAGIONE_SOCIALEe altre due società convenute, la Corte d’appello di Cagliari con la sentenza n. 79/2014 -ha accolto gli appelli in relazione alla declaratoria di nullità dei contratti di compravendita; ha poi però ritenuto di esaminare le ulteriori domande di annullamento e di inefficacia, non decise in primo grado perché assorbite, e ha ritenuto fondata la domanda di inopponibilità, per avere i contratti di vendita disposto di beni in realtà mai trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE e ha così dichiarato inopponibili all’RAGIONE_SOCIALE le vendite, limitatamente alla RAGIONE_SOCIALE A e alla piastra di RAGIONE_SOCIALE E.
La sentenza è stata impugnata per cassazione da RAGIONE_SOCIALE in via principale e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte -con la sentenza n. 20542/2019 -ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, concernenti la mancata rituale riproposizione RAGIONE_SOCIALEe domande assorbite in primo grado, compresa quella di inopponibilità accolta dalla Corte d’appello: il giudice di secondo grado non poteva procedere alla loro disamina, ma doveva ‘arrestare la propria attività decisoria una volta accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEe società quanto all’erronea dichiarazione di nullità’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c., 1421 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: la Corte d’appello di Roma ‘ha errato nel ravvisare in capo al RAGIONE_SOCIALE la titolarità del potere di azione per fare valere l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di disposizione con il quale RAGIONE_SOCIALE ha alienato a RAGIONE_SOCIALE il complesso RAGIONE_SOCIALEare di INDIRIZZO, composto dalla RAGIONE_SOCIALE B, dalla piastra di RAGIONE_SOCIALE E e dalla contestata RAGIONE_SOCIALE A’; un conto sarebbe infatti ritenere che ‘l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE presupponga l’accertamento RAGIONE_SOCIALE invalidità o RAGIONE_SOCIALE inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di vendita e che dunque il giudice possa esaminare incidenter tantum la questione RAGIONE_SOCIALE illegittima alienazione o meno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A che rileva, nel giudizio risarcitorio, come comportamento fonte di danni’, altro conto invece ritenere che il RAGIONE_SOCIALE abbia legittimazione e interesse ad agire per richiedere una pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato ‘che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa RAGIONE_SOCIALEe stesse’, categoria nella quale non rientra il RAGIONE_SOCIALE; opinando diversamente si permetterebbe oltretutto al terzo di abusare del processo, ingerendosi senza reale necessità in un rapporto giuridico altrui, rispetto al quale ‘è totalmente estraneo’.
b) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: come detto nel primo motivo, ‘il RAGIONE_SOCIALE non aveva titolo a chiedere l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di trasferimento e avrebbe potuto solo provocare, in via d’eccezione, un accertamento incidentale del fatto che detta alienazione non fosse avvenuta; in ogni caso, di fronte alla decisione del RAGIONE_SOCIALE di proporre la
domanda in via principale’, i giudici di merito ‘avrebbero dovuto avvedersi che la decisione esigeva la partecipazione al giudizio di tutte la parti del contratto’ e quindi non solo RAGIONE_SOCIALE ricorrente acquirente, ma anche RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, che era stata la parte venditrice.
c) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., eccezione di giudicato: ‘l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di trasferimento di cui si discute’ è stata fondata dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, che si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, ‘sull’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto per contrarietà a norme imperative’; tale statuizione risulta contraria a un precedente giudicato formatosi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE aveva infatti proposto un’azione autonoma nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi aventi causa davanti al Tribunale di Oristano, chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’annullamento, l’inefficacia e/o comunque l’inopponibilità degli atti di vendita; il Tribunale di Oristano aveva dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti nella parte in cui era previsto il trasferimento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E; la sentenza era stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE e dalle sue aventi causa e, con sentenza n. 79/2014, la Corte d’appello di Cagliari aveva escluso che i contratti fossero affetti da nullità e tale dictum non è stato oggetto di impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, che si è limitata a resistere ai ricorsi per cassazione fatti valere da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE; ciò significa che quando si è pronunciata la Corte d’appello di Roma, il 5 marzo 2018, la validità dei contratti in questione era ‘oramai coperta definitivamente dal giudicato’ formatosi sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari.
d) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello, ‘nel dichiarare l’inammissibilità in parte qua
RAGIONE_SOCIALE‘appello per violazione del requisito di specificità del motivo relativo al merito RAGIONE_SOCIALE controversia’, erroneamente e falsamente applicato l’art. 342 c.p.c.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: per quanto concerne il motivo di impugnazione concernente il merito RAGIONE_SOCIALE domanda di inefficacia/invalidità proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha affermato che ‘il motivo di appello è comunque infondato nel merito’, limitandosi a trascrivere un’ampia parte RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, omettendo di argomentare rispetto ai motivi di gravame.
La lettura del ricorso e l’articolazione dei suoi motivi provocano un certo disorientamento. L’intero ricorso di RAGIONE_SOCIALE presuppone infatti che il RAGIONE_SOCIALE abbia fatto valere una sola domanda, di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità del contratto di vendita, e che solo questa domanda il Tribunale abbia accolto e che tale accoglimento sia stato confermato dalla Corte d’appello. I motivi sono diretti (cfr. in particolare la pag. 25 del ricorso) verso la breve parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata intitolata ‘sulla invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di compravendita’ ove si afferma che l’atto di vendita, ove si comprenda quale suo oggetto anche la RAGIONE_SOCIALE A, sarebbe comunque invalido in quanto in contrasto con norme imperative (v. le pagg. 6 e 7 del provvedimento). Al riguardo la ricorrente contesta la titolarità del RAGIONE_SOCIALE alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di invalidità del contratto (primo motivo), la mancanza, comunque, di una parte necessaria del giudizio di invalidità (secondo motivo), il contrasto tra tale decisione e un giudicato esterno che tale nullità ha escluso (terzo motivo), la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizione che prevede l’onere di specificità dei motivi d’appello (quarto motivo) e il vizio assoluto RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata relativa al merito RAGIONE_SOCIALE domanda di ‘inefficacia/invalidità’.
La ricorrente non considera, pur riportando alle pag. 8 e 9 del ricorso le conclusioni rese in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE, che quest’ultimo aveva chiesto: in via principale di ‘accertare e dichiarare che solo la RAGIONE_SOCIALE B (e non anche la RAGIONE_SOCIALE A) era stata inserita nel piano straordinario di RAGIONE_SOCIALE e poi trasferita alla RAGIONE_SOCIALE in vista RAGIONE_SOCIALE‘operazione di RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE 1 e che, conseguentemente l’atto del 18 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RAGIONE_SOCIALE B’; ‘in via gradata’ di ‘accertare e dichiarare che detto atto del 18 marzo 2004 limitatamente alla vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A è nullo per violazione di norme imperative e/o difetto di causa’; in via ‘ancora più gradata’ di ‘accertare che tale atto era annullabile per errore materiale riconoscibile e comunque inefficace per carenza di legittimazione e/o di poteri a vendere da parte del RAGIONE_SOCIALE‘.
Il Tribunale di Roma, con decisione confermata dalla Corte d’appello, ha accolto la domanda proposta in via principale e in tali termini il dispositivo -ha dichiarato ‘che l’atto 18 marzo 2004 per AVV_NOTAIO in Roma ha avuto ad oggetto soltanto la RAGIONE_SOCIALE B’. In motivazione, poi, ha osservato che, comunque, a volere ritenere oggetto del contratto anche la RAGIONE_SOCIALE A, si tratterebbe di atto invalido per la detta parte, ‘risultando il bene sottratto a tutte le precedenti fasi RAGIONE_SOCIALE‘evidenza RAGIONE_SOCIALE e in particolare RAGIONE_SOCIALEe norme imperative che delineano con finalità RAGIONE_SOCIALEstiche le procedure di gara’. I giudici di merito hanno quindi accolto la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto alla sola vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE B e hanno poi, con quella che può essere considerata una dichiarazione ad abundantiam , ritenuto fondata pure la domanda subordinata di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità del contratto.
Tale d’altro canto è stata l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che nell’atto di appello sostiene che la domanda di accertamento relativa all’oggetto del contratto di vendita del 18 marzo 2004 è stata ‘l’unica accolta dal giudice di primo grado’, che il contratto
non è stato dichiarato nullo come richiesto dal RAGIONE_SOCIALE in primo grado e che il Tribunale di Roma non si è pronunciato nel merito di tale domanda (cfr. le pagg. 11, 12 e 13 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello di RAGIONE_SOCIALE). Quanto ai due motivi d’appello, se nel primo, intitolato ‘sull’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE‘, vi è una parte in cui si sostiene che è ‘censurabile la sentenza del Tribunale di Roma che non ha rilevato né disposto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda stessa ex art. 1421 c.c.’ sebbene ‘non sia stato dichiarato nullo il contratto di vendita’ affermazione quest’ultima che priva di interesse la censura -nel secondo, dedicato al ‘merito’, l’appellante oggi ricorrente svolge rilievi unicamente in relazione alla domanda principale del RAGIONE_SOCIALE, appunto ‘l’unica accolta dal Tribunale’, senza fare riferimento alcuno alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità del contratto (v. le pagg. 1322 RAGIONE_SOCIALE‘atto).
Tanto basterebbe per rigettare il ricorso, in quanto privo di interesse, essendo volto con i suoi cinque motivi a contestare l’accoglimento di una domanda, di invalidità del contratto di vendita del 18 marzo 2004, che anche per la ricorrente è diversa da quella che è stata accolta e che è stata dichiarata fondata solo ad abundantiam .
Considerata la complessità, l’importanza e la delicatezza RAGIONE_SOCIALE vicenda, nonché il rilievo RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate, si ritiene comunque opportuno analizzare i singoli motivi.
Per ragioni di priorità logica, si inizia con l’esame del terzo motivo, sul quale si è concentrata la discussione svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza.
Il motivo è inammissibile. Viene infatti denunciato con il ricorso per cassazione il contrasto tra la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto affetto da nullità l’atto di vendita tra RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente per violazione ‘RAGIONE_SOCIALEe norme imperative che delineano con finalità RAGIONE_SOCIALEstiche le procedure di gara’, e la precedente
sentenza, resa dalla Corte d’appello di Cagliari, che aveva escluso che il suddetto contratto di vendita fosse nullo, avendo distinto due fasi RAGIONE_SOCIALE procedura, la prima ‘preminentemente RAGIONE_SOCIALEstica’ di individuazione e trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dei beni alla RAGIONE_SOCIALE e la seconda, ‘strettamente privatistica’ di trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dalla RAGIONE_SOCIALE alla ricorrente, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe regole e dei principi del diritto comune.
In via preliminare -e senza necessità di vagliare la questione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia riflessa del giudicato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto estraneo al processo incardinato davanti al Tribunale di Oristano -va rilevato come, secondo il costante orientamento di questa Corte, dato che l’art. 395, n. 5 c.p.c. configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia ‘contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”, quando il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e l’esistenza di tale giudicato non sia stata eccepita, in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato va impugnata mediante ricorso per revocazione (cfr. Cass., sez. un., n. 21943/2010; per una recente riaffermazione del principio si veda Cass. n. 28733/2022).
Nel caso in esame, ed è la stessa ricorrente a sostenerlo, il giudicato si è formato ‘sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Cagliari là dove ha escluso la nullità pronunciata dal Tribunale di Oristano’ (v. la pag. 30 del ricorso), quindi durante il giudizio di secondo grado, iniziato nel 2013 e definito dopo l’udienza RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2017, con sentenza resa il 13 dicembre 2017 e RAGIONE_SOCIALEta il 5 marzo 2018. L’eventuale vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza andava quindi denunciato per revocazione ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione.
4. Veniamo alla censura relativa alla mancanza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a proporre la domanda di nullità. Il ragionamento articolato dalla ricorrente nell’esposizione dei diversi motivi appare innanzitutto poco coerente. A pag. 30, nell’ambito del terzo motivo, si legge che quella di nullità ‘è l’unica azione di impugnativa negoziale che il RAGIONE_SOCIALE, terzo rispetto a quel contratto di compravendita, era legittimato a proporre e ha proposto nel presente giudizio’. A pag. 16, nell’ambito del primo motivo, invece si sostiene che il RAGIONE_SOCIALE non aveva legittimazione e interesse ad agire ‘per richiedere quella pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato che il giudice del merito ha ritenuto viceversa di potere rendere e che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa RAGIONE_SOCIALEe stesse’.
A prescindere dalla contraddizione in cui è caduta la ricorrente, che prima nega e poi riconosce la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a proporre l’azione di nullità del contratto, risulta oscuro che l’art. 1421 c.c. -per cui ‘la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse’ pacificamente limiti l’azione alle parti del contratto e ai loro aventi causa. La locuzione “chiunque vi ha interesse” che l’art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità di un contratto si riferisce infatti proprio ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all’esercizio di detta azione essendo in re ipsa il loro interesse all’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità (così Cass. n. 7017/1994, più di recente v. Cass. n. 2670/2020), interesse concreto che è certamente ravvisabile in capo al RAGIONE_SOCIALE, che lungi dall’essere soggetto ‘totalmente estraneo’ alla vicenda negoziale come sostiene la ricorrente alla pag. 17 del ricorso -è soggetto che sì non ha sottoscritto il contratto di vendita, ma che tale vendita ha gestito ( supra , par. 1 RAGIONE_SOCIALE premessa in fatto).
La ricorrente nulla ha invece contestato con il ricorso in cassazione in relazione all’interesse del RAGIONE_SOCIALE alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto, che aveva invece contestato costituendosi in primo grado e poi con l’atto di appello, così che sul punto è sceso il giudicato interno (cfr. la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 7925/2019). Su tale profilo si precisa che, proposta dall’attore RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno fondata sull’avvenuta indebita vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A e RAGIONE_SOCIALE piastra E, il convenuto ha contestato che tale vendita fosse avvenuta, sostenendo che solo la RAGIONE_SOCIALE B era stata venduta, così trasformando il punto pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore in questione pregiudiziale e in relazione a tale questione ha proposto domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 c.p.c. -e non, come si legge nella sentenza di primo grado -domanda riconvenzionale. La domanda di cui all’art. 34 c.p.c. presuppone, secondo la giurisprudenza di questa Corte -‘che l’istante dimostri un interesse effettivo, il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.’ (così Cass. n. 8093/2013; si veda anche la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite n. 14650/2011), ma la verifica di tale interesse è appunto preclusa a questa Corte dal giudicato interno.
5. Con il secondo motivo la ricorrente contesta che, in ogni caso, i giudizi di merito si sono svolti in mancanza di un litisconsorte necessario in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c., ossia RAGIONE_SOCIALE proprietaria-venditrice, la società RAGIONE_SOCIALE, parte necessaria del processo ove sia proposta la domanda, e non la semplice eccezione, di nullità del contratto.
Il rilievo -anche in questo caso fatto valere unicamente in relazione all’azione di nullità del contratto è corretto: chi ha sottoscritto il contratto, nel caso in esame la TARGA_VEICOLO, è parte necessaria del processo in cui sia fatta valere l’azione di nullità del contratto, come d’altro canto lo è rispetto all’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto. L’eccezione può poi proporsi per la prima volta in cassazione: al contraddittore necessario ritualmente evocato in giudizio deve infatti ‘riconoscersi l’interesse a far valere con il ricorso per cassazione il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri litisconsorti necessari, ancorché egli, costituitosi nel giudizio di merito, non abbia denunziato tale situazione o sollevato al riguardo eccezioni, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria né per i presenti né per gli assenti e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado’ (così Cass. n. 6416/1998; più di recente si vedano Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 23628/2006 e Cass. n. 21256/2017).
Ciò però non significa che ci troviamo di fronte a una violazione RAGIONE_SOCIALE‘integrità del contraddittorio e a una conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata come sostiene la ricorrente: il processo si è infatti svolto nei confronti del successore ex lege RAGIONE_SOCIALE venditrice, ossia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. L’art. 43 -bis del d.l. n. 207/2008 (intitolato ‘Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti’ e convertito con modificazioni dalla legge n. 14/ 2009) ha non solo previsto al comma 2 che ‘i beni RAGIONE_SOCIALE che alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto sono di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi’, ma pure che, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del decreto (1° marzo 2009), ‘i soggetti originariamente proprietari degli RAGIONE_SOCIALE sono sostituiti alla RAGIONE_SOCIALE, in tutti i rapporti, anche processuali e attinenti alle procedure di
vendita in corso, relativi agli RAGIONE_SOCIALE trasferiti, con liberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, di cui viene prevista la messa in liquidazione (comma 14).
A far tempo dal 1° marzo 2009 RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) è quindi succeduta ex lege a RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti, anche processuali, relativi all’immobile trasferito, così che già in primo grado il processo, anche per quanto concerne la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto (come anche in relazione alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità del medesimo), si è svolto nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti necessarie (lo scopo RAGIONE_SOCIALE integrazione del contraddittorio, cioè la partecipazione al giudizio di tutti i legittimati, è ugualmente raggiunto, indipendentemente dall’ordine al riguardo emesso o meno dal giudice, ‘allorquando una RAGIONE_SOCIALEe parti costituite in giudizio succede nella posizione del litisconsorte pretermesso’, così Cass. n. 4161/2001). Va poi evidenziato lo rimarca la ricorrente alla pag. 21 del ricorso -che la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto è stata fatta propria da RAGIONE_SOCIALE, che in appello ha chiesto al giudice di secondo grado di confermare la sentenza di primo grado e, solo in via subordinata all’accoglimento del gravame di RAGIONE_SOCIALE, ha fatto valere appello incidentale insistendo nell’originaria domanda.
Il quarto motivo lamenta la violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c.
La ricorrente ha ragione nel lamentare come la Corte d’appello abbia parlato di inammissibilità del secondo motivo di gravame, relativo al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto (cui si è fatto cenno supra , sub 2), riferendosi a profili attinenti non alla mancanza di specificità del motivo, quanto più propriamente alla sua infondatezza, ossia l’inidoneità del motivo a confutare il dato fondamentale che aveva indotto ‘il Tribunale ad affermare che il corpo A fosse escluso dalla compravendita’.
Il motivo è però inammissibile per difetto di interesse. La Corte d’appello ha infatti sì parlato di inammissibilità del motivo, ma lo ha esaminato nel merito, dichiarando in motivazione che il motiva ‘va respinto’; nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza, poi, non si parla di inammissibilità, ma si ha unicamente il rigetto del gravame. Trova pertanto applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo con il quale si contesti l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ‘ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum , che non ha influito sul dispositivo RAGIONE_SOCIALE decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure’ (così Cass. n. 30354/2017, negli stessi termini v. Cass. n. 22782/2018 e Cass. n. 7995/2022).
7. Con il quinto motivo la ricorrente contesta il ‘vizio assoluto di motivazione’. Ancora va sottolineato che come si è sopra evidenziato -la ricorrente lamenta il vizio in relazione alle censure concernenti ‘il merito RAGIONE_SOCIALE domanda di inefficacia/invalidità proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘, mentre il motivo di appello proposto dall’appellante, oggi ricorrente, concerneva il merito RAGIONE_SOCIALE diversa domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto (v. le pagg. 1322 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello di RAGIONE_SOCIALE).
Per completezza, va osservato che non vale l’equivalenza, sostenuta RAGIONE_SOCIALE ricorrente (pag. 39 del ricorso) tra motivazione per relationem resa dalla Corte d’appello e omessa motivazione. La motivazione per relationem non è infatti una motivazione inesistente (v. Cass. n. 20883/2019), anche se non si può certo ridurre a semplice adesione a una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione (cfr. Cass. n. 2397/2021). Nel caso in esame la Corte d’appello non si è limitata ad aderire astrattamente
alla motivazione resa dal giudice di primo grado: ha infatti affermato come ‘il punto centrale RAGIONE_SOCIALE controversia è costituito dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE compravendita intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE‘ e ha ritenuto che le censure articolate da RAGIONE_SOCIALE non abbiano efficacemente contestato il ‘dato fondamentale’ rappresentato dalla descrizione del bene contenuta nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘allegato 20 al rogito di compravendita’, descrizione che riprende quella contenuta nella perizia di stima, i cui ‘dati catastali sono corretti’ e ha quindi aderito al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così che non si può sostenere che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si sia risolta ‘in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE infondatezza dei motivi del gravame’ (ancora Cass. n. 2397/2021, appena menzionata).
8. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno compensate, alla luce dei profili di complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda e del rilievo RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate, già sopra evidenziati.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti le spese del presente giudizio.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito