Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19608 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 03/06/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 28523/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28523 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del l’amministratore unico, le- gale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del l’am- ministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di Milano n. 1112/2021, pubblicata in data 7 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, per ottenere la restituzione di un considerevole quantitativo di materiali lapidei che assume sottratti da una cava di sua proprietà, nella quale la RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito RAGIONE_SOCIALE di messa in sicurezza (la cui direzione era stata affidata al COGNOME), sulla base di ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario, NOME COGNOME, quale Ufficiale di Governo (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del T.U.E.L.) o, in mancanza, il risarcimento dei relativi danni. Il COGNOME ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE, per esserne eventualmente manlevato.
Il Tribunale di Lecco ha parzialmente accolto la sola domanda risarcitoria proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che ha condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 188.190,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe, mentre ha rigettato le domande avanzate nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre parti.
A seguito di appello proposto (in via principale) dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta condannata al risarcimento, nonché da quella RAGIONE_SOCIALEe (in via incidentale), la Corte d’a ppello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha dichiarato in radice inammissibili le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, confermando per il resto la decisione di primo grado.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), nonché NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 c.c., in relazione al l’ art. 360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 c.c., in relazione all ‘ art. 360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento del maggior danno subito da COGNOME ».
I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente; possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un giudicato esterno di rigetto RAGIONE_SOCIALEe proprie domande di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione dei materiali lapidei estratti nel proprio terreno e stoccati dalla RAGIONE_SOCIALE
1.1 Nella decisione impugnata si afferma che sussisterebbe un giudicato esterno (di rigetto) sulla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di restituzione dei materiali estratti dalla propria cava e stoccati, nonché sulla domanda risarcitoria avanzata in via subordinata rispetto alla prima.
Tale giudicato deriverebbe da una precedente sentenza, pronunciata dalla medesima Corte d’appello di Milano in un diverso giudizio, che era stato originariamente promosso proprio dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nonché del RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il corrispettivo dovuto per i RAGIONE_SOCIALE di messa in sicurezza dei luoghi, eseguiti nell’area ove insisteva la proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in base ad ordinanze sindacali.
RAGIONE_SOCIALE era RAGIONE_SOCIALE nel giudizio, sia contestando le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe nei confronti dei Ministeri indicati, sia proponendo essa stessa autonome domande, tanto nei confronti degli stessi Ministeri, quanto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per ottenere, tra l’altro, la restituzione dei materiali estratti dalla propria cava nel corso dei RAGIONE_SOCIALE ovvero il risarcimento del danno derivante dalla sottrazione degli stessi, a suo dire imputabili in primo luogo proprio alla RAGIONE_SOCIALE che aveva eseguito quei RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del primo grado di tale giudizio, il Tribunale di Milano aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei Ministeri, essendo RAGIONE_SOCIALE transazione tra le parti; aveva, inoltre, dichiarato la litispendenza parziale tra le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (aventi ad oggetto la pretesa di consegna del materiale estratto e stoccato -in una determinata
quantità -e, in caso di mancata consegna, il risarcimento del relativo danno) e le identiche domande che la prima aveva in precedenza già proposto davanti al Tribunale di Lecco (si tratta proprio del presente giudizio), disponendo quindi la cancellazione dal ruolo RAGIONE_SOCIALEa relativa causa; aveva, infine, rigettato le ulteriori domande RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe.
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello avverso tale decisione, ma « con la precisazione che il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa stessa deve essere integrato con la pronuncia di rigetto, presente nella motivazione, RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE relativa alla restituzione del materiale »; il ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte (Ordinanza n. 18420 del 9 luglio 2019). Nel presente giudizio, la corte d’appello ha ritenuto che la precisazione integrativa del dispositivo, contenuta nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano appena richiamata, implicasse, in realtà, una vera e propria pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto la restituzione dei materiali stoccati ovvero il risarcimento del relativo danno (pronuncia manifestamente non conforme a diritto, secondo la stessa corte d’appello, avendo già il tribunale, in effetti, disposto la cancellazione dal ruolo RAGIONE_SOCIALEa relativa controversia in virtù RAGIONE_SOCIALEa litispendenza, ma ormai non più controvertibile, in quanto passata in giudicato, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE).
1.2 L’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano e l’individuazione in essa di un giudicato esterno sulle domande oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia non può ritenersi conforme a diritto.
1.2.1 Con riguardo alle domande aventi ad oggetto la restituzione dei materiali estratti e stoccati, ovvero il risarcimento del
danno per la loro mancata restituzione, avanzate in quel giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, è pacifico che fosse stata dichiarata, in primo grado, la litispendenza parziale, onde di tali domande era anche stata espressamente disposta la cancellazione dal ruolo, in quanto era stato ritenuto preventivamente instaurato presso il Tribunale di Lecco un giudizio con identico oggetto (si tratta, come già chiarito, del presente giudizio).
Tale decisione non era stata in alcun modo impugnata e, d’altra parte, come correttamente deduce la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, richiamando in modo puntuale il contenuto dei propri atti difensivi sul punto, in secondo grado essa non aveva reiterato alcune RAGIONE_SOCIALEe suddette domande nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avendo proposto il gravame solo in relazione a quelle avanzate nei confronti dei Ministeri.
1.2.2 Inoltre, la stessa corte d’appello ha escluso che vi fosse rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente in secondo grado davanti a sé (a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di litispendenza parziale emessa in primo grado) e quello già pendente davanti al Tribunale di Lecco (cioè, il presente giudizio), avendo gli stessi oggetto differente.
Di conseguenza, l’integrazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado operata dalla stessa corte d’appello, nella decisione ritenuta costituire giudicato esterno, con riguardo al rigetto « RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE relativa alla restituzione del materiale », certamente non potrebbe, in nessun caso, riferirsi a quelle domande, ormai del tutto al di fuori dall’oggetto del processo, ma , al più, esclusivamente a domande avanzate nei confronti dei Ministeri convenuti.
1.2.3 Nella sentenza impugnata, la conclusione contestata con i motivi di ricorso in esame viene, in effetti, argomentata a partire dal rilievo che una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non nei confronti dei Ministeri.
Ma si tratta di un argomento evidentemente insufficiente, sul piano logico, a giustificare la conclusione, dal momento che, se è vero che una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, è altrettanto vero che tale domanda era stata oggetto di dichiarazione di litispendenza e di espressa cancellazione dal ruolo e non era stata riproposta in grado di appello, in quanto le domande oggetto del gravame erano esclusivamente quelle proposte nei confronti dei Ministeri; tale domanda, quindi, era, sin dalla definizione del processo in primo grado, del tutto estranea all’oggetto del giudizio; onde, la statuizione integrativa espressa dalla corte d’appello non avrebbe in nessun caso potuto avere ad oggetto tale domanda.
Potrebbe ipotizzarsi che tale statuizione integrativa abbia potuto avere, in astratto, ad oggetto una domanda restitutoria proposta nei confronti dei Ministeri (ovvero, quanto meno, erroneamente ritenuta come proposta dalla corte d’appello).
Tale ultima conclusione sarebbe da ritenersi molto più ragionevole rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appello , anche sul piano logico, dal momento che solo la ovvia banalità del rilievo RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza di una domanda di restituzione dei materiali estratti e stoccati dall’impresa esecutrice del RAGIONE_SOCIALE, proposta contro i Ministeri, che di tali materiali mai avevano avuto la disponibilità, potrebbe giustificare il carattere assolutamente scarno (al limite del difetto assoluto o RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza) RAGIONE_SOCIALEa motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALEa predetta integrazione.
È, infatti, appena il caso di osservare che, non essendosi affatto pronunciato su tali domande il giudice di primo grado (il quale in ordine alle stesse, come già ampiamente chiarito, aveva dichiarato la litispendenza parziale, disponendo la cancellazione
RAGIONE_SOCIALEe relative cause dal ruolo), se la corte d’appello avesse effettivamente inteso esaminarle nel merito, per escludere la deAVV_NOTAIOa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto quanto meno esporre una adeguata motivazione sul punto che, al contrario, manca del tutto. Al contrario, sia in primo che in secondo grado, è stata operata la sola valutazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dei Ministeri e solo l’ esclusione RAGIONE_SOCIALEa stessa è stata oggetto di motivazione.
Dunque, avrebbe potuto al più ipotizzarsi, a voler ammettere un errore del giudice di secondo grado (come ha fatto la corte d’appello), che tale errore riguard asse l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘esatta estensione RAGIONE_SOCIALEe domande proposte contro i Ministeri, cioè quelle effettivamente oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, con la conseguenza che l’integrazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito avrebbe dovuto ritenersi fare riferimento a tali domande, non a domande del tutto estranee all’oggetto del giudizio.
1.2.4 In ogni caso, anche al di là RAGIONE_SOCIALEa possibilità di giungere ad una logica, certa e chiara interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘effettivo significato da attribuire alla ambigua ‘ integrazione del dispositivo ‘ operata dalla corte d’appello e dalla stessa possibilità, quindi, di ritenerla una statuizione idonea ad esprimere un qualsiasi effettivo comando giudiziale suscettibile di passare in giudicato, è sufficiente, nella presente sede, escludere che la stessa possa in qualunque modo riferirsi alle domande per le quali vi era già stata dichiarazione di litispendenza e cancellazione dal ruolo in primo grado, con statuizioni non impugnate, domande che non erano, del resto, neanche state in alcun modo riproposte in appello.
E la suddetta esclusione si può e si deve affermare con certezza, a giudizio di questa Corte, sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni fin qui svolte.
1.2.5 La decisione impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui in essa si afferma la sussistenza di un giudicato esterno in ordine alle domande di restituzione dei materiali stoccati dalla RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, di risarcimento del relativo danno, affinché, in sede di rinvio, tali domande (sussistendone gli ulteriori necessari presupposti di ammissibilità) siano esaminate nel merito.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2909 c.c., in relazione all ‘ art. 360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta nei confronti del Sindaco, del direttore dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ amministratore unico RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2043 c.c., in relazione all ‘ art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione del principio del ‘ più probabile che non ‘ ; prova del nesso di causalità per attribuzione di responsabilità a carico del Sindaco, del direttore dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ amministratore unico RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa ».
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2059 c.c., in relazione all ‘ art. 360 cpc comma 1 n. 3: responsabilità per danno non patrimoniale a carico del Sindaco, del direttore dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ amministratore unico RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa ».
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad oggetto le domande proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del direttore dei RAGIONE_SOCIALE eseguiti da detta RAGIONE_SOCIALE, nonché del Sindaco del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario.
Si osserva, in primo luogo, che la responsabilità di tali soggetti è stata, nella sostanza, deAVV_NOTAIOa (per tutti, anche se sulla base di diversi presupposti), quale responsabilità per omesso controllo sulla conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, secondo la ricorrente: a) il Sindaco avrebbe omesso di verificare la completa osservanza RAGIONE_SOCIALEe proprie ordinanze, con le quali era stato disposto che il materiale scavato dall’impresa esecutrice fosse conservato a disposizione degli aventi diritto; b) il Direttore dei Lavori avrebbe omesso di verificare che tutto il materiale scavato non fosse disperso ma posto a disposizione RAGIONE_SOCIALEa proprietaria RAGIONE_SOCIALEa cava; c) l’ amministratore unico RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa esecutrice dei RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘ intero operato di quest’ultima, risponderebbe anch’egli RAGIONE_SOCIALEa omessa conservazione del materiale scavato da parte dalla RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, la corte d’appello ha, in verità, escluso che il giudicato esterno, ritenuto (erroneamente, per quanto in precedenza osservato) sussistente con riguardo alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si estendesse anche alle domande proposte nei confronti dei soggetti indicati, che ha deciso nel merito, rigettandole.
Dal momento, peraltro, che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME), del Direttore dei RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME), nonché del Sindaco del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario (NOME COGNOME), risulta in sostanza fondata dall’RAGIONE_SOCIALEe sull’addebito a ciascuno di essi di conAVV_NOTAIOe omissive relativamente al dovuto controllo sull’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei RAGIONE_SOCIALE, una volta cassata la decisione impugnata in ordine alla domanda proposta nei confronti di quest’ultima ( decisione avvenuta sul mero rilievo del preteso giudicato esterno in realtà insussistente), ne deriva, conseguentemente, non solo la necessità di procedere, in sede di rinvio, all’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe eventuali conAVV_NOTAIOe illecite poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta e degli effettivi danni da tali conAVV_NOTAIOe eventualmente determinati, ma, al tempo stesso, la necessità di procedere nuovamente, a ll’esito di tali accertamenti, alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe
eventuali responsabilità dei soggetti che si assumono tenuti al controllo sull’attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso implica il sostanziale assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la decisione impugnata deve ritenersi caducata anche in relazione all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del Direttore dei RAGIONE_SOCIALE, nonché del Sindaco del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario, che dovrà essere nuovamente presa in esame e valutata, nel giudizio di rinvio, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, logicamente pregiudiziale, relativo alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei RAGIONE_SOCIALE ed agli eventuali danni effettivamente risentiti dall’RAGIONE_SOCIALEe in conseguenza.
Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 cpc comma 1 n. 3: rilevanza RAGIONE_SOCIALEa CTU svolta in altro processo per l ‘ accertamento del danno subito da RAGIONE_SOCIALE ».
Anche questo motivo resta assorbito, come i precedenti.
L’ effettivo oggetto RAGIONE_SOCIALEe censure con esso formulate, pur non sostenute da una esposizione chiarissima, ha certamente ad oggetto il quantum del preteso danno.
Poiché , in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, come già chiarito, anche la questione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale sussistenza di un danno effettivo e RAGIONE_SOCIALEa sua entità dovrà essere rivalutata in sede di rinvio, il motivo non può che ritenersi anch’esso assorbito.
Altrettanto è, infine, a dirsi con riguardo alle richieste dei controricorrenti, dagli stessi qualificate come ‘ricorsi incidentali’ ma che, in realtà, costituiscono una riproposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 c.p.c., dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado rimasti assorbiti.
Anche tali questioni, quindi, dovranno essere eventualmente nuovamente prese in esame in sede di rinvio.
Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sono accolti, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, nonché i ricorsi incidentali.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbita ogni altra censura, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-