Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3637 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22299-2018 proposto da:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2930/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 5356/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
R.G.N. 22299/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 7 maggio 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di rigetto per intervenuta prescrizione decennale del diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate in relazione alla frequentazione di un corso di specializzazione medica in base al disposto del d.lgs. n. 257/1991, illegittimamente limitato nella sua applicazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1990/1991 o in subordine al risarcimento dei danni conseguiti al tardivo ed inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie nn. 362/1975, 363/1975 e 82/1976, diritti azionati da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, accoglieva la domanda subordinata assumendo a parametro per la determinazione equitativa del danno le indicazioni contenute nella legge n. 370/1999 per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni di durata del corso di specializzazione frequentato in costanza di inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano alle direttive comunitarie;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essere nella specie decorso il termine decennale di prescrizione, cui è soggetto il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione RAGIONE_SOCIALEa frequenza RAGIONE_SOCIALEa specializzazione riconosciuto ai medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983/1991, per aver l’istante agito giudizialmente entro il predetto termine e, pertanto, sussistente il diritto al risarcimento stante il definitivo inadempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive conseguente all’esclusione dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983/1991 non destinatari RAGIONE_SOCIALEe pronunzie del TAR
Lazio dall’ambito soggettivo di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 370/1999;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale resiste, con controricorso, il COGNOME, mentre i Ministeri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 c.c., 39, 324, 329 c.p.c., 11 l. n. 370/1999, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale la mancata considerazione del giudicato formatosi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione convenuta di una pregressa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la n. 17038 del 2005, che avrebbe già riconosciuto al COGNOME il diritto qui azionato;
-che il motivo risulta inammissibile, non dando conto la ricorrente, che non trascrive, non allega e non indica la collocazione in atti RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza, di aver tempestivamente dedotto in sede di merito la formazione del giudicato esterno, non rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 26916/2023 e Cass. n. 15846/2023),
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza aggravio ex art. 96 c.p.c., atteso che l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza recante il preteso giudicato non consente al Collegio di verificare in relazione all’errore in cui è incorsa la RAGIONE_SOCIALE ricorrente la mala fede nella condotta processuale, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di leg ge, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nell’adunanza camerale del 10.1.2024