Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1748 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI
13731/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma ha ammesso NOME COGNOME al passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE, con riserva del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 330 del 15.3.2016, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. per l’importo di € 12.967,23 a titolo di differenze retributive tra la qualifica B1 e la qualifica A2 di inquadramento, dal 1.1.1996 al la domanda introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio RG 158/2015, ed in chirografo per € 1500,00 a titolo di spese legali liquidate dRAGIONE_SOCIALE medesima sentenza.
Il COGNOME ed altri ricorrenti avevano proposto domanda ex artt. 99 e 209 l.f. volta al riconoscimento del credito per trattamenti accessori, TFR e premio incentivante.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di rimessione in termi ni del COGNOME considerando quale dies a quo ai fini dell’opposizione ex art. 99 l.f. la comunicazione del 8.2.2019 ed ha pertanto ritenuto tempestiva l’opposizione.
Ha ritenuto decisiva la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 330/2015 (offerta in comunicazione con il ricorso, e RAGIONE_SOCIALE quale non era stato documentato il passaggio in giudicato), che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 12.697 a titolo di differenze retributive in ragione dello svolgimento, da parte di NOME COGNOME, delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento B1.
Stante il disposto dell’art. 2909 cod. civ., ha rigettato la domanda con riferimento agli ulteriori e diversi crediti retributivi connessi alle mansioni superiori asseritamente svolte.
Ha evidenziato che il successivo ricorso proposto dal COGNOME al Tribunale di Milano (RG 12670/2017) e prodotto con le note conclusionali, e volto ad ottenere gli ulteriori crediti retributivi (trattamenti accessori, TFR e premio incentivante) connessi al diverso inquadramento delle mansioni svolte nel livello B1, era stato dichiarato improcedibile per la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE subentrato a RAGIONE_SOCIALE ; ha precisato che il COGNOME era
rimasto estraneo ai giudizi proposti innanzi al Tribunale di Milano e recanti RG n. 13361/2016 (definito con sentenza n. 1691/2018, che aveva dichiarato l’ improcedibilità) e n. 11025/16 (definito con sentenza di accoglimento n. 757/2017) ed ha escluso che la mera menzione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 1709/2017 n ella richiesta di compenso dell’AVV_NOTAIO per l’attività svolta nel relativo giudizio sulla stabilizzazione, costituisse prova sufficiente dell’esistenza e dell’ opponibilità RAGIONE_SOCIALE massa RAGIONE_SOCIALE liquidazion e coatta amministrativa del credito per le spese legali asseritamente liquidate in favore del COGNOME da tale provvedimento.
Avverso tale decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso, proposto ‘ ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c .’ evidenzia che il giudicato esterno fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, non solo quanto RAGIONE_SOCIALE statuizione finale, ma in ordine a tutto ciò che ha formato oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione.
Sostiene che l’eccezione di giudicato esterno costituisce un’eccezione di merito in senso proprio e va pertanto proposta nei termini di decadenza nel corso dei gradi di merito.
Evidenzia che COGNOME nella propria comparsa di costituzione non ha proposto l’eccezione di giudicato ed era pertanto decaduta da tale eccezione; aggiunge che il Tribunale non poteva rilevare d’ufficio tale eccezione.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il creditore non è obbligato ad agire nel medesimo unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, ancorché riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti, qualora risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile RAGIONE_SOCIALE tutela processuale frazionata, lamenta che, in assenza di deduzioni sul punto da parte di COGNOME, il Tribunale non aveva sottoposto la
questione alle parti ex art. 183 cod. proc. civ., né aveva assegnato un termine ex art. 101 cod. proc. civ.
2. In premessa va osservato che, ancorché la rubrica del motivo non indichi le norme che si assumono violate né il vizio denunciato, dal tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE censura si desume che la stessa lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931/2013 hanno infatti chiarito che l’onere RAGIONE_SOCIALE specificità ex art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta nec essità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art.360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore RAGIONE_SOCIALE pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita RAGIONE_SOCIALE deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è dunque necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 19883/2013; Cass. n. 6671/2006, richiamate da Cass. n. 12690/2018).
L’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità del medesimo, se la Corte possa agevolmente procedere RAGIONE_SOCIALE corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento RAGIONE_SOCIALE censura, in quanto la configurazione formale RAGIONE_SOCIALE rubrica del motivo non
ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto RAGIONE_SOCIALE impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto RAGIONE_SOCIALE censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018).
Ciò premesso, la censura è manifestamente infondata e in quanto tale va dichiarata inammissibile ex art. 360 bis, lett. a), cod. proc. civ.
Il decreto impugnato ha evidenziato che unitamente al ricorso il COGNOME ha offerto in comunicazione la sentenza n. 330/2015 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori, corrispondenti al livello B1, svolte dal COGNOME; in mancanza di allegazione e prova del passaggio in giudicato di tale sentenza, ha ammesso al passivo con riserva il relativo credito facendo applicazione dell’art. 96 l.f., ed ha rigettato la domanda relativa ai crediti diversi da quelli oggetto del giudizio definito dRAGIONE_SOCIALE stessa sentenza, in quanto l’accoglimento avrebbe violato i limiti oggettivi del giudicato .
Questa Corte ha da tempo chiarito che il giudicato è rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto è destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque RAGIONE_SOCIALE natura dei comandi giuridici (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata RAGIONE_SOCIALE stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso RAGIONE_SOCIALE funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità d ella decisione (Cass. n. 16847/2018).
L’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 6 giugno 2011, n. 12159; Cass. 37 luglio 2016, n. 15627).
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19129/2023 hanno ribadito il principio secondo cui ‘poiché nel nostro ordinamento vige il principio RAGIONE_SOCIALE normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità
dell’istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l’eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito …’ (Cass. S.U. n. 226/200 1), rammentando che in sede di legittimità il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, m a anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, non trovando detta rilevabilità ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, e non a quelli dei quali non era possibile la produzione in quella sede.
Considerato che il Tribunale ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una pronuncia emessa tra le stesse parti ed allegata al ricorso, sulla base RAGIONE_SOCIALE quale ha ammesso con riserva il credito corrispondente, non era necessario assegnare alcun termine alle parti.
Inoltre la censura, nel prospettare l’insussistenza dell’obbligo del creditore di agire in un unico processo per far valere diritti di credito diversi e nel lamentare la mancata applicazione dell’art. 101 disp. att. cod. proc. civ., non si confronta con il decisum .
Il decreto impugnato non ha fatto cenno al frazionamento del credito, ma ha rigettato l’opposizione riguardo ai crediti diversi da quelli accertati dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 330/2015 del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto l’ammissione avrebbe determinato la violazione dei limiti oggettivi del giudicato ex art. 2909 cod. civ.
Nel sostenere il legittimo frazionamento del credito e nel prospettare che COGNOME nulla aveva dedotto sul punto, la censura è comunque priva dei requisiti richiesti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive né localizza la memoria di COGNOME.
Inoltre l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal
contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1617).
Il secondo motivo , proposto ‘ ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c .’, evidenzia che il COGNOME unitamente RAGIONE_SOCIALE missiva dell’AVV_NOTAIO, con il ricorso aveva prodotto la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano che aveva accertato il suo diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione (all. n. 21).
La censura è inammissibile, in quanto non indica le norme violate né il vizio denunciato.
Si deve rammentare che il vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo RAGIONE_SOCIALE corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare RAGIONE_SOCIALE Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALE sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Inoltre la censura non assolve agli oneri previsti dagli art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non indica gli elementi da cui dovrebbe desumersi la tempestiva ed effettiva produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di
Appello di Milano che aveva accertato il diritto del Marino RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, né localizza tale documento nell’ambito del giudizio di legittimità .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 9.1.2026
La Presidente NOME COGNOME