Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30784 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6274/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
–
Ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
–
Controricorrenti – avverso la SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO GENOVA n. 1808/2018 depositata il 26/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto del AVV_NOTAIO del 2.4.1973 NOME ed NOME acquistavano dalla società RAGIONE_SOCIALE un terreno in Arenzano (GE) destinato a verde e denominato ‘valletta’ ed un altro terreno sul quale edificavano due grandi ville semindipendenti con annesso giardino ed entrostante campo da bocce.
Con atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, rep. n. 30617, racc. n.3662, denominato atto di identificazione catastale, il NOME e l’NOME procedevano alla divisione ed al frazionamento delle rispettive proprietà, alla costituzione di diverse servitù a vantaggio ed a carico dei fondi ed alla regolamentazione dell’uso di alcune parti comuni.
Con atto del medesimo AVV_NOTAIO del 7.9.2000 NOME vendeva la sua casa di abitazione di INDIRIZZO, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della ‘valletta’ a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con atto del AVV_NOTAIO del 3.3.2000 COGNOME NOME vendeva invece la sua casa di abitazione di INDIRIZZO, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della ‘valletta’ a COGNOME NOME.
Gli atti di acquisto delle parti, per quanto qui rileva, richiamavano le statuizioni dei punti 8) (servitù reciproca, attiva e passiva, di transito su complesso scala -passo pedonale per il collegamento delle singole proprietà con le porzioni di giardino a mezzogiorno -ponente e per l’accesso al campo da bocce compreso nella proprietà formato da porzioni di entrambe le proprietà e servitù reciproca attiva e passiva di uso sul campo da bocce) e 9) (servitù di passo pedonale per accesso secondo il percorso più breve all’appezzamento di terreno denominato ‘valletta’) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977.
Nel 2004, avendo il COGNOME intrapreso dei lavori per l’autorizzata realizzazione sul suo terreno di una cantina interrata, che erano andati ad intralciare il godimento delle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto AVV_NOTAIO del 26.12.1977 (un’area di cantiere recintata che com prendeva il campo da bocce ed un muro di contenimento sul confine che impediva l’accesso attraverso il percorso più breve alla ‘valletta’), COGNOME NOME e COGNOME NOME lo convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, per ottenerne la condanna all’eliminazione degli ostacoli frapposti al godimento di tali servitù.
In quel giudizio il COGNOME si costituì, chiedendo il rigetto delle domande per essersi estinte le servitù per non uso ventennale, sostenendo che il muro di contenimento non intralciava il passaggio più breve verso la ‘valletta’ e chiedendo comunque di verificare l’ utilitas e la possibilità di utilizzo tenuto conto dell’obiettiva situazione dei luoghi.
Il Tribunale di Genova accolse le domande di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannando il COGNOME a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto AVV_NOTAIO del 26.12.1977.
La sentenza di primo grado veniva appellata dal COGNOME, che però in pendenza del giudizio di appello conveniva in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME davanti al Tribunale di Genova (procedimento n. 1570/2013 RG) chiedendo di accertare che le previsioni dei punti 8) e 9) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977 non avevano efficacia costitutiva dei diritti ivi contemplati sia perché l’eventuale costituzione sarebbe dovuta avvenire successivamente ma non c’era stata, sia in subordine perché non avevano caratteristiche idonee alla costituzione di diritti reali, e che quindi non esistevano servitù prediali costituite sulle aree di sua proprietà individuate in tali punti, né altri diritti di qualsivoglia natura a lui opponibili.
Nel giudizio così introdotto COGNOME NOME e COGNOME NOME sollevavano l’eccezione di litispendenza in relazione al procedimento n. 1079/2011 RG pendente davanti alla Corte d’Appello di Genova, che veniva però respinta, e nel merito ribadivano che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977 avevano costituito diritti reali di servitù.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1286/2014 accertava che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977 non avevano efficacia costitutiva di diritti di servitù prediale sulle aree di proprietà del COGNOME, né avevano dato luogo a diritti che fossero allo stesso opponibili e condannava i convenuti alle spese processuali.
Contro tale sentenza proponevano appello COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano di riformare la sentenza impugnata e di accertare e dichiarare che le pattuizioni dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977 avevano efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate con vittoria delle spese del doppio grado, mentre il COGNOME eccepiva l’inammissibilità perché nuova dell’avversa
domanda di accertamento della costituzione delle servitù indicate nelle pattuizioni dei punti da 1) a 7) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, non proposta in primo grado, e comunque il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di lite.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti producevano la sentenza n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 della Corte d’Appello di Genova, che nel definire il procedimento n. 1079/2011 RG a suo tempo introdotto nei loro confronti dal COGNOME, che in primo grado era stato condannato a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù prediali di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, aveva confermato l’ordine di rimozione relativo alla servitù del punto 8) (campo di bocce), mentre in ordine alla pattuizione del punto 9), giudicando troppo gravoso per il fondo servente del COGNOME il passaggio più breve per l’accesso dalla proprietà COGNOME –COGNOME alla ‘valletta’, ne aveva disposto lo spostamento ex art. 1068, comma 2°, cod. civ. su un diverso percorso imponendo allo scopo al COGNOME la realizzazione di una scala in metallo ed escludendo la demolizione del muro di contenimento posto sul confine, compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio (prima integralmente poste a carico del COGNOME), condannando il COGNOME al pagamento della residua metà con distrazione a favore del legale antistatario della controparte e ponendo le spese delle CTU di primo e di secondo grado per 2/3 a carico del COGNOME e per 1/3 a carico della controparte.
La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento totale dell’appello ed in totale riforma della sentenza n. 1286/2014 del Tribunale di Genova, dichiarava che le pattuizioni ed in particolare quelle di cui ai punti 8) e 9) del rogito del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, rep. n. 30617, racc. n. 3662, avevano efficacia costitutiva delle
servitù nel medesimo atto indicate e condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Avverso tale sentenza, notificatagli il 14.12.2018, NOME ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME l’11.2.2019, affidandosi a sette motivi, e la controparte resiste con controricorso notificato il 4.3.2019.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 28.9.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione, riguardante la riconosciuta efficacia costitutiva di servitù delle pattuizioni da 1) a 7) del rogito del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, rep. n. 30617, racc. n. 3662, il COGNOME lamenta che la Corte d’Appello di Genova, abbia violato il divieto di proposizione di domande nuove in appello, in quanto in primo grado l’actio negatoria servitutis esercitata dal COGNOME era limitata alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito citato (si invoca in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art. 345 c.p.c.), e lamenta che la Corte abbia emesso quella statuizione omettendo di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità delle relative domande concernenti le pattuizioni dal punto 1) al punto 7), asseritamente avanzate da COGNOME NOME e COGNOME NOME per la prima volta nell’atto di appello (si invoca in proposito la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
I suddetti motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la domanda che la Corte d’Appello ha ritenuto proposta in secondo grado da COGNOME NOME e COGNOME NOME e non colgono la ratio decidendi della impugnata sentenza.
COGNOME NOME e COGNOME NOME in primo grado non avevano avanzato domande riconvenzionali, per cui l’oggetto del giudizio era costituito solo dalla domanda del COGNOME di accertamento che le pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, rep. n. 30617, racc. n. 3662, non erano costitutive di servitù prediali, né attributive di diritti a lui opponibili da COGNOME NOME e COGNOME NOME sui terreni di sua proprietà.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’atto di appello, per quanto riportato nella sentenza impugnata, hanno chiesto semplicemente di riformare la sentenza di primo grado e di ‘ accertare e dichiarare che le pattuizioni di cui all’atto a rogito AVV_NOTAIO di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate ‘.
Ora, dal momento che in primo grado l’avversa actio negatoria servitutis era stata accolta limitatamente alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del AVV_NOTAIO del 26.12.1977, si deve ritenere che pur parlando genericamente di ‘ pattuizioni di cui all’atto a rogito AVV_NOTAIO di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n.30617 Racc. 36′ abbiano inteso riferirsi solo alle pattuizioni dei punti 8) e 9) di quell’atto, per le quali in primo grado era stata negata l’efficacia costitutiva di servitù, senza includere nella richiesta di accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù con intento ampliativo non consentito le pattuizioni dei punti da 1) a 7) di quell’atto.
È vero che nella motivazione della sentenza impugnata, alla fine di pagina 3, è testualmente riportato il seguente stralcio dell’atto AVV_NOTAIO del 26.12.1977 ‘ Le parti ulteriormente precisano, convengono ed approvano a proposito delle comunioni e delle servitù da costituirsi che i n. dall’1 al 9 indicati nel tipo planimetrico come sopra allegato ‘B’ vanno intesi interpretati come segue’.
Tuttavia, si tratta della trascrizione di un atto di parte. La volontà della Corte territoriale di pronunciarsi solo sulle pattuizioni 8) e 9) appare evidente per il fatto che solo il testo di tali pattuizioni (e non quello non quello delle altre) è riportato per esteso e preso in esame nella sentenza.
Inequivocabile conferma di ciò si ricava poi dal dispositivo della sentenza, col quale la Corte territoriale dichiara che le pattuizioni ‘ di cui ai punti 8 e 9 del rogito AVV_NOTAIO di Milano del 26/12/1977 Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù nel medesimo atto indicate ‘. Nel dispositivo, nessun cenno vi è alle altre pattuizioni, che non facevano parte del thema decidendum .
Conseguentemente, è da escludere la configurabilità della dedotta violazione del divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c.
Col secondo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione e di valutazione delle prove inerenti all’accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù prediali delle pattuizioni dei punti 8) e 9) dell’atto AVV_NOTAIO del 26.12.1977, per le quali il COGNOME aveva esercitato in primo grado l’ actio negatoria servitutis .
Il COGNOME lamenta la violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in quanto l’impugnata sentenza, pur volendosi basare sul criterio dell’interpretazione letterale, non ha esaminato il testo di quelle pattuizioni e vi ha riportato stralci dell’atto
notarile che erano relativi alle diverse servitù pattuite per gli impianti per desumerne la natura di servitù, ponendo sullo stesso piano, con un errato ricorso all’interpretazione complessiva, pattuizioni di contenuto eterogeneo (servitù, diritti di uso personali, diritti di uso comune). Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1027 cod. civ. per la mancanza degli elementi costitutivi essenziali delle servitù (mancanza dell’ utilitas per la pattuizione del n. 8) relativa al campo di bocce avente una finalità ludica meramente personale; mancata individuazione del percorso più breve per il raggiungimento della ‘valletta’ per la pattuizione del n.9), peraltro prevista per maggiore comodità del dante causa dei controricorrenti e non a favore del fondo di sua proprietà), e nel contempo lamenta la mancanza di motivazione giustificativa dell’attribuita efficacia costitutiva di diritti reali delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito AVV_NOTAIO del 26.12.1977.
I motivi 2), 4) e 5) del ricorso devono ritenersi assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, implicitamente formatosi sull’efficacia costitutiva di diritti reali di servitù delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito AVV_NOTAIO del 26.12.1977 per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 (prodotta dagli appellanti come allegato A con la comparsa conclusionale nel procedimento n.1079/2011 RG della Corte d’Appello di Genova, alla quale ha fatto seguito l’ammissione dello stesso COGNOME dell’intervento di tale sentenza nella memoria conclusiva di replica, e riprodotta dallo stesso COGNOME come documento 10 nel presente giudizio).
Premesso che è pacifico che tale sentenza non sia stata impugnata dalle parti, e che quindi sia passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede (vedi sul fatto che non sia indispensabile l’attestazione di cancelleria sulla irrevocabilità
quando non sia contestata la mancata impugnazione e sia decorso il termine lungo d’impugnazione Cass. 11.6.2021 n.14589; Cass. ord. 23.8.2018 n. 20974; Cass. ord. n. 20974 del 23.8.2018; Cass. ord. n. 4803 dell’1.3.2018; Cass. n.9746 del 18.4.2017) per decorrenza del termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, applicabile nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado era iniziato nel 2004, e quindi prima del 4.7.2009, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di Cassazione quando si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 29.1.2007 n. 1829; Cass. sez. un. n. 13916/2006).
Il giudicato esterno, infatti, che rientra tra i fatti normativi e non storici sopravvenuti, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. sez. un. n. 13916 del 16.6.2006; Cass. 28.6.2017 n. 16187), sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c., dovendo il giudice procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (vedi Cass. 3.11.2020 n. 24455; Cass. 25.10.2018, n. 27161).
Le Sezioni Unite della Corte (vedi Cass. sez. un. n. 24664 del 28.11.2007), infatti, hanno precisato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del
giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto.
L’esistenza del giudicato esterno quindi è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti tempestivamente prodotti nel giudizio di merito (nella specie la sentenza è stata prodotta dai controricorrenti con la comparsa conclusionale di appello quale documento sopravvenuto alla loro costituzione in secondo grado e su tale produzione la Corte d’Appello non si è pronunciata, ed è stata poi depositata come documento 10 insieme al ricorso in Cassazione notificato dal COGNOME, potendosi considerare tale produzione consentita dall’art. 372 c.p.c. trattandosi di documento riguardante l’ammissibilità del ricorso), ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato -come nel caso di specie -successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, qualora emerga da una sentenza della stessa Suprema Corte, o da un documento comunque acquisito agli atti senza contestazioni delle parti.
È opportuno poi ricordare che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il ” petitum ” del primo (Cass. 20.9.2023 n. 26904; Cass. n. 20629 del 2016).
Occorre a questo punto accertare previo accesso agli atti l’ampiezza del giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018.
Tale sentenza ha confermato la condanna disposta in primo grado nei confronti del COGNOME ed in favore degli attuali controricorrenti alla rimozione della recinzione che impediva l’accesso al campo di bocce e l’uso dello stesso, che era stata richiesta da COGNOME NOME e COGNOME NOME per l’illecita lesione del loro diritto di servitù basato sulle pattuizioni del punto 8) del rogito AVV_NOTAIO di Milano del 26/12/1977, rep. n. 30617, racc. 3662, implicitamente riconoscendo il diritto reale del quale gli attuali controricorrenti avevano lamentato la lesione, dal momento che se non fosse stata riconosciuta la natura reale di tale diritto, costituito dai danti causa delle attuali parti, la domanda di risarcimento danni in forma specifica di COGNOME NOME e COGNOME NOME sarebbe stata respinta, e del resto a conferma di ciò l’impugnata sentenza ha anche escluso la prescrizione per non uso ventennale di tale diritto reale su cosa altrui.
La medesima sentenza, inoltre, pur avendo revocato l’ordine al COGNOME di demolire il muro di confine disposto in primo grado, che gli attuali controricorrenti avevano ritenuto lesivo del loro diritto di servitù di passaggio pedonale per raggiungere la ‘valletta’ costituito con la pattuizione di cui al punto 9) del rogito AVV_NOTAIO di Milano del 26/12/1977, rep. n. 30617, racc. 3662, ha implicitamente confermato la sussistenza di tale servitù, spostandola però ex art. 1068 comma 2° cod. civ., su richiesta del COGNOME, dal percorso più breve previsto nella pattuizione del punto 9) ad altro percorso meno gravoso per il fondo servente ed imponendo al COGNOME la realizzazione di una scala metallica per rendere fruibile
alla controparte tale diverso percorso, in questo modo quindi anche la sussistenza della servitù di cui alla pattuizione del punto 9) del citato rogito è già stata implicitamente riconosciuta con decisione passata in giudicato, che al pari di quella relativa alla pattuizione del punto 8) non poteva essere rimessa in discussione dall’ actio negatoria servitutis esercitata in primo grado dal COGNOME.
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato.
Il sesto ed il settimo motivo del ricorso lamentano la violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sia per il giudizio di primo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che COGNOME NOME e COGNOME NOME erano risultati soccombenti in ordine all’eccezione di litispendenza, che di secondo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che i predetti avevano visto respinto in secondo grado il loro primo motivo di appello, inerente all’asserito difetto di interesse del COGNOME ad agire ex art. 949 comma primo cod. civ..
Anche tali motivi vanno ritenuti assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, con conseguente inammissibilità dell’ actio negatoria servitutis esercitata dal COGNOME nel giudizio di primo grado.
Quanto alle spese processuali, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso e la considerazione che il COGNOME ha proposto l’actio negatoria servitutis del rogito del AVV_NOTAIO di Milano del 26/12/1977, rep. n. 30617, racc. 3662, quando già la natura di servitù di tali pattuizioni tra le stesse parti era stata accertata con sentenza di primo grado, in separato giudizio, che poi nell’intervallo temporale tra la sentenza impugnata in questa sede e la presente ordinanza è passata in giudicato, in tal modo duplicando
inutilmente i giudizi, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, e tenendo conto dell’esito finale della lite, si ritiene di dover condannare il COGNOME al pagamento, oltre che delle spese di CTU come già liquidate in primo ed in secondo grado, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in € 804,00 per esborsi ed € 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge e per il giudizio di legittimità in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo e, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato. Condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese delle CTU espletate in primo ed in secondo grado, come già liquidate, ed al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in € 804,00 per esborsi ed € 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.9.2023