Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18205-2022 proposto da:
NOME, titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 2396/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/01/2022 R.G.N. 584/2020;
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/11/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso in data 26/1/2016, NOME COGNOME, titolare dell’omonima azienda agricola, ha opposto l’avviso di addebito n. 314/2015/0005866-92, notificato in data 28 dicembre 2015, con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva intimato il pagamento della somma di euro 13.199,34 per contributi previdenziali maturati per l’iscrizione, disposta d’ufficio, nella gestione previdenziale commercianti; contributi riferiti agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000. Con sentenza n. 1117/2020 il Tribunale di Bari ha, in parte, rig ettato l’opposizione e per la restante parte l’ha dichiarata inammissibile.
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2396/2022 depositata in data 11/01/2022 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, ha rigettato l’app ello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato al deposito della procura.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; art. 100 c.p.c.». Si critica la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione circa l’omessa pronuncia da parte del Tr ibunale sull’eccezione relativa all’illegittima duplicazione di titoli e sulla conseguente necessità di revocare il secondo titolo, e cioè l’avviso di addebito impugnato.
Il motivo è infondato: come già osservato dalla sentenza impugnata, con motivazione non attinta dal ricorso, la cartella di pagamento non equivale a nuovo titolo esecutivo, equivalendo piuttosto all’atto di precetto e non sussiste alcuna duplicazione di titoli. In proposito assume rilievo il principio affermato da Cass. n. 6526 del 2018: la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo: ne deriva che la stessa non è di per sé illegittima per la duplicazione dei ruoli, in mancanza di una previsione normativa in tal senso per i titoli esecutivi, salvo il potere del debitore di proporre opposizione ove ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesa creditoria.
Più in generale, la procedimentalizzazione del recupero dei contributi previdenziali non si presta all’applicazione dei principi generali sulla duplicazione dei titoli esecutivi privati e, per questa via, al difetto di interesse ad agire invocato da parte ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; art. 2909 c.c.; articoli 115 e 167 c.p.c.». Si critica la sentenza impugnata perché avrebbe disatteso l’eccezione di giudicato che il ricorrente avrebbe sollevato in appello sulla base di una sentenza che avrebbe deciso in senso favorevole all’imprenditore l’opposizione avverso diversa cartella avente ad oggetto pretese contributive riferite agli stessi anni.
Il motivo è infondato: il ricorrente (e la stessa sentenza impugnata) affermano chiaramente che, per quanto riguarda il procedimento indicato, si tratta degli stessi anni ma di diverse mensilità rispetto a quelle pretese con l’avviso di addebito oggetto del giudizio.
5.1. Occorre, peraltro, rilevare che il giudicato non era stato eccepito dalla parte odierna ricorrente ma, fin dall’inizio, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avendo l’Istituto dimostrato che in riferimento ai contributi dovuti per le stesse mensilità e sugli stessi anni oggetto dell’avviso di addebito era stata emessa una cartella di pagamento alla quale il ricorrente si era opposto e che la sentenza che aveva definito il giudizio, in senso sfavorevole all’odierno ricorrente, era passata in giudicato.
5.2. È su questo che si è, allora, pronunciato il Tribunale accogliendo l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rilevando che, quanto al merito della pretesa, vi era giudicato in ordine agli stessi anni e alle stesse mensilità. Sulla medesima questione ha innanzi tutto deciso la Corte di Appello.
5.3. Quanto alla eccezione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente, la Corte di Appello ha accertato, in fatto, che la pronuncia invocata non riguardava gli stessi periodi e gli stessi contributi, circostanza neanche contestata, in questa sede, dal ricorrente. Il motivo, per come formulato, è generico e non mette la Corte in grado di accertare il rilievo del giudicato invocato.
5.4. Vale richiamare, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 15846 del 2023: il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare, per la prima volta, la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
5.5. Ed ancora: la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. 28/12/2023, n. 36258).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3; art. 2697 c.c.». Si critica la sentenza per avere violato il principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo ingiustamente qualificato come generica l’opposizione del ricorrente avverso l’avviso di addebito mentre doveva essere l’Istituto a provare il fondamento della sua pretesa.
Come osservato dalla Corte di Appello assume rilievo decisivo il giudicato già formatosi sulla cartella di pagamento avente ad oggetto le medesime pretese. In ragione di esso il merito della pretesa è intangibile. Per questa via il motivo di ricorso non attinge la motivazione della sentenza della Corte di Appello ed è da considerarsi inammissibile.
Il ricorso deve essere integralmente respinto.
Nulla per le spese dal momento che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si è formalmente costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME