Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33233 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21657 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2023, proposto da
GENTILE NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di mandataria della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1957/2023, pubblicata in data 4 maggio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 25 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso, « non nel merito ma stante la vincolatività del giudicato esterno rilevato d’ufficio in relazione alla Sentenza n. 4315/2015 prodotta dalla parte ricorrente ».
Fatti di causa
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME, questi ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere.
Investita dal gravame di coloro che si erano dichiarate eredi dell’opponente (NOME COGNOME e NOME COGNOME), la Corte d’a ppello di Napoli, in un primo tempo, con ordinanza in data 10 maggio 2021 (n. cronol. 1359/2021), ha dichiarato la litispendenza del giudizio di secondo grado « con quello di opposizione a precetto definito con sentenza del Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015, proseguito con ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 32137/2019 e avverso cui pende giudizio revocatorio ». Tale ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza e revocata con Ordinanza n. 41505 del 24 dicembre 2021 di questa Corte, che ha disposto la prosecuzione del processo.
Successivamente, la corte d’appello, all’esito della riassunzione del giudizio stesso, da parte della sola COGNOME ( nell’ allegata qualità di erede pure di NOME COGNOME, frattanto deceduta) ha confermato nel merito la decisione di primo grado.
Ricorre NOME COGNOME ( nell’allegata sola qualità di erede di NOME COGNOME), sulla base di otto motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, alla quale la ricorrente non ha preso parte, ma per la quale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Ragioni della decisione
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo per cui, in ordine all’oggetto della presente controversia, si è ormai formato un giudicato esterno (formale e sostanziale) che preclude l’esame del merito della stessa, il che rende, quindi, anche superflua l’illustrazione dei singoli motivi del ricorso, il cui oggetto riguarda esclusivamente la fondatezza delle ragioni poste a base dell’opposizione, non più controvertibili nella presente sede, proprio in virtù di detto giudicato esterno.
Come emerge dal l’ordinanza di questa Corte n. 41505 del 24 dicembre 2021, emessa in sede di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui la corte d’appello aveva dichiarato la litispendenza del presente giudizio « con quello di opposizione a precetto definito con sentenza del Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere n. 51/2012, confermata in appello con sentenza n. 4315/2015, proseguito con ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n. 32137/2019 e avverso cui pende giudizio revocatorio », l’ opposizione cd. preventiva all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c. , avanzata dal debitore intimato avverso l’atto di precetto che ha preceduto l’esecuzione nell’ambito della quale risulta proposta la presente opposizione, cd. successiva, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., è stata definita in primo grado con il rigetto della domanda; l’appello dell’opponente è stato rigettato e, in sede di legittimità, il ricorso avverso la decisione di secondo grado (proposto dagli eredi dell’opponente) è stato dichiarato inammi ssibile con sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32137 del 10/12/2019).
Onde, sull’oggetto dell’opposizione in questione si era già formato il giudicato (formale) esterno, nonostante la pendenza del giudizio di revocazione, promosso sempre dalla parte opponente, ai sensi degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., unica
ragione per cui era stata ritenuta non conforme a diritto la dichiarazione di litispendenza.
In ogni caso, con riguardo al profilo del giudicato formale, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., ogni questione astrattamente proponibile è superata poiché è, intanto, sopraggiunta (perfino prima della pubblicazione della sentenza qui impugnata) la sentenza n. 7973 del 20 marzo 2023, di questa Corte, di rigetto del ricorso per revocazione avverso la già richiamata sentenza n. 32137 del 10 dicembre 2019, sempre di questa Corte.
Di conseguenza, non è più controvertibile l’avvenuta forma -zione di un giudicato formale sul definitivo rigetto della opposizione al precetto che aveva preceduto l’esecuzione forzata, proposta dall’esecutato ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..
Emerge, poi, dagli atti (in particolare, dalla sentenza n. 51 del 27 gennaio 2012 del Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere Sezione distaccata di Caserta, dalla sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 della Corte d’appello di Napoli, nonché dalla sentenza di questa stessa Corte n. 32137 del 10 dicembre 2019), la piena coincidenza di oggetto tra l’opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e quella all’esecuzione iniziata, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., di cui al presente giudizio, proposte dal dante causa della ricorrente, NOME COGNOME, in relazione all’azio ne esecutiva, prima minacciata e poi avviata da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, nei suoi confronti (esecuzione promossa sulla base del decreto ingiuntivo n. 1304/1994 emesso dal Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, opposto solo da questi ultimi e confermato nei loro confronti con sentenza del Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere n. 1616/1998, passata in giudicato).
2.1 È opportuno premettere, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nel ritenere
sussistente identità di oggetto tra l ‘ opposizione al precetto, avanzata ai sensi dell’ art. 615, comma 1, c.p.c., e la successiva opposizione all ‘ esecuzione, avanzata ai sensi dell’ art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo, se fondate sulle medesime ragioni di inesistenza del diritto di procedere all ‘ esecuzione forzata, con conseguente litispendenza tra i due giudizi (per tutte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 ; Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019; in precedenza: Sez. 3, Ordinanza n. 17037 del 20/07/2010; Sez. 6 L, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019).
Tale perfetta coincidenza non è stata, in verità, posta in discussione con il ricorso che ha introdotto il presente giudizio, ma viene dalla ricorrente negata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Va, peraltro, ribadito che siffatta coincidenza sussiste certamente e deve positivamente affermarsi, anche in questa sede.
2.2 L e ragioni poste alla base delle due opposizioni esecutive (rispettivamente, quella anteriore e quella successiva all’inizio dell’esecuzione, di cui al presente giudizio) sono costituite, in entrambi i casi:
a) dalla contestazione della legittimazione attiva e, cioè, del diritto di RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di procedere all’esecuzione forzata nei con-
di RAGIONE_SOCIALE, fronti del COGNOME, per il credito portato dal titolo esecutivo;
b) dalla pretesa estinzione di tale credito, derivante dall’estinzione del l’obbligazione del fideiussore per l’estinzione dell’obbligazione principale e, in particolare, dalla dedotta prevalenza, su quello formatosi in relazione al titolo esecutivo, di un giudicat o sull’insussistenza dell’obbligazione garantita formatosi in sede fallimentare, in relazione al rigetto della domanda del Banco di Napoli S.p.A. di ammissione al passivo del fallimento della società garantita RAGIONE_SOCIALE
Su tali questioni, indipendentemente dalle specifiche vicende processuali che hanno determinato il corso del giudizio di merito ed il suo esito, si è formato il giudicato sostanziale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., a seguito del passaggio in giudicato forma le, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., della sentenza n. 4315 del 4 novembre 2015 della Corte d’appello di Napoli, di rigetto dell a opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c..
2.3 Nella stessa sentenza di questa Corte n. 32137 del 10/12/2019, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell’originaria opposizione a precetto, si dà atto, espressamente, che l’opponente aveva dedotto in quella sede, tra l’altro: a) che « RAGIONE_SOCIALE San Paolo era priva di legittimazione attiva perché non titolare del credito né mandataria del titolare come si era invece affermata »; b) che « il giudicato sull ‘ inesistenza dell ‘ obbligazione garantita, successivo a quello proprio del titolo sotteso al precetto, aveva quindi comunque prodotto l ‘ effetto estintivo della fideiussione ».
Che nel presente giudizio risultino nuovamente contestate, nei medesimi termini appena riportati, sia la indicata legittimazione attiva della banca procedente, sia la sussistenza del credito di garanzia portato dal titolo esecutivo, in virtù del giudicato intervenuto in sede fallimentare sul credito garantito, emerge, poi, chiaramente dalla stessa memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nella quale si legge: a pag. 3, che « nel presente giudizio l’opponente ha sollevato in primis proprio il difetto di legittimazione sostanziale ovvero il difetto di titolarità del credito azionato in giudizio ed il difetto di procura » e, a pag. 4, che « nel presente giudizio è stata eccepita l’estinzione della fideiussione in virtù di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore (decreto ingiuntivo n. 1304/94 del tribunale di Santa AVV_NOTAIO C.V.) ovvero il giudicato (sent. n. 2384/2003 del tribunale sammaritano confermata in appello con sent. n.
2135/2005) che ha accertato l’inesistenza del credito della stessa banca nei confronti del debitore principale ».
È, a questo punto, necessaria una precisazione di carattere sistematico, dinanzi agli argomenti spesi dalla ricorrente nella sua memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Quest’ultima sostiene che le ragioni, di carattere processuale, alla base del rigetto della sua originaria opposizione al precetto comporterebbero una limitazione degli effetti del conseguente giudicato agli specifici profili ed alle specifiche circostanze di fatto a fondamento delle prospettazioni su cui vi è stata una decisione di merito in quella sede, ma non sui profili e sulle circostanze non esaminati, per essere stati ritenuti inammissibili, in quanto tardivamente introdotte nel processo le relative allegazioni.
Tale assunto, sempre nell’ottica della parte ricorrente, sarebbe fondato sul principio per cui il giudicato che si forma all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione coprirebbe « il dedotto », ma non il « deducibile », in virtù della cd. natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione.
Il predetto assunto non è, però, condivisibile.
3.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte, cui intende darsi piena continuità, l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. configura una azione di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui oggetto è individuato dalle ragioni poste a base della contestazione di quel diritto, ragioni che necessariamente, quindi, circoscrivono il thema decidendum , precludendone qualsiasi modifica e determinando, così, i limiti del conseguente giudicato (l’indiriz zo in questione è stato definitivamente accolto anche in recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021; Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, in motivazione). Resta ferma la possibilità di rilevare, nel corso del giudizio di opposizione, anche
di ufficio, l’eventuale sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: ciò che, peraltro e a conferma di quel principio, non implica l’accoglimento dell’opposizione, ma, costituendo appunto una vicenda estranea all’oggetto di questa, semmai l’eventuale cessazione della materia del contendere.
3.2 L’estensione e gli effetti del principio appena richiamato vanno, ad ogni buon conto, adeguatamente chiariti.
Non può, infatti, sostenersi -come fa la ricorrente -che il giudicato conseguente al rigetto dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. coprirebbe « il dedotto ma non il deducibile », quale necessaria conseguenza dell’oggetto di tale giudizio, connotato in relazione ai motivi avanzati.
Non è necessario, in questa sede, approfondire la complessa tematica della concezione eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (per una panoramica sulla quale basti qui un rinvio alle motivazioni di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31363 del 10/11/2023, nonché Sez. 3, Ordinanza n. 10708 del 19/04/2024) e le connesse, discusse, posizioni teoriche: si tratta di un approdo definitivamente consolidato e che va riaffermato anche nella presente fattispecie, sebbene occorra correttamente applicarlo.
È sufficiente, invero, osservare che le conseguenze del suddetto principio vanno intese nei loro effettivi limiti operativi, in rapporto alla corretta individuazione dell’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. .
Va, peraltro, precisato che le differenti problematiche che pone, invece, l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., con cui si contesta la regolarità di singoli atti esecutivi, in considerazione del fatto che tale opposizione va avanzata in un preciso termine perentorio in relazione a bene identificati vizi formali dell’atto, consentono di mantenere fermi gli approdi già raggiunti in tema di inammissibilità di qualunque motivo nuovo, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione.
Il discorso va fatto, quindi, esclusivamente per l’opposizione prevista dall’art. 615 c.p.c..
In particolare, se diverso e vario è il possibile atteggiarsi dell’oggetto di quest’ultima , in virtù della sua struttura normativamente costruita in termini di azione di accertamento negativo, non potrebbe, però, giustificarsi un’eccezione al principio AVV_NOTAIO per cui il giudicato ‘ copre il dedotto e il deducibile ‘ nell’ambito dello specifico rapporto, nonché delle situazioni soggettive e vicende giuridiche che formano oggetto di ogni singolo processo.
Ammettere una siffatta eccezione consentirebbe, inaccettabilmente, di rimettere in discussione la situazione soggettiva o l’appartenenza del ‘bene della vita’, già oggetto di definitivo accertamento in un precedente processo, sulla base di fatti pur deducibili, ma non dedotti, in quel processo e relativi alla stessa tematica già ivi definita.
3.3 In realtà, va ribadito che il giudicato che si forma all’esito dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., come avviene in ogni processo civile, anche di accertamento negativo, senz’altro « copre sia il dedotto che il deducibile », in relazione all’oggetto del giudizio e, cioè, in relazione ai diritti fatti valere nel giudizio stesso.
Segnatamente, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in relazione alle specifiche situazioni soggettive e vicende giuridiche, le une e le altre complessivamente intese, che assumono rilevanza in ordine al rapporto (sostanziale e processuale) oggetto del giudizio, cioè in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto dedotte (se si tratta di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale diritto) o contestate (se si tratta di fatti costitutivi del medesimo diritto) dall’opponente; mentre, semplicemente, non si estende ai profili del tutto estranei all’oggetto dell’opposizione stessa, cioè a diverse situazioni soggettive e vicende giuridiche (anche se pur esse
potenzialmente incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata), che non entrano a far parte del thema decidendum dello specifico processo.
È, per restare alla fattispecie in esame, certamente il caso della legittimazione attiva del soggetto che procede in via esecutiva ovvero dell’ estinzione del credito di garanzia per inesistenza o estinzione di quello garantito : l’una e l’altra potendo o sussistere o non sussistere, quali che ne siano le ragioni.
L’oggetto del giudizio di opposizione va , dunque, individuato ne lla specifica condizione dell’azione esecutiva contestata dall’opponente e/o nella specifica vicenda giuridica estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo dedotta in sede di opposizione, in quanto incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata; di conseguenza, in relazione a tale oggetto, da una parte, il giudicato copre anche il deducibile e, dall’altra parte, deve riconoscersi all’opponente il potere e, cor relativamente, l’onere di dedurre tutte le circostanze di fatto e tutte le questioni rilevanti, beninteso pur sempre entro i limiti e nel rispetto delle vigenti regole sulle preclusioni processuali assertive e istruttorie.
3.4 Se il debitore intimato contesta la legittimazione attiva del soggetto che procede in via esecutiva, sostenendo che questi non sia titolare del credito azionato, né disponga del potere di rappresentanza dell’effettivo titolare, egli contesta, in effetti, la sussistenza di una specifica, positiva, condizione dell’azione esecutiva; segnatamente, contesta un fatto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata rappresentato da una determinata situazione giuridica soggettiva attiva.
Il rigetto dell’opposizione, in virtù del suo stesso oggetto, come individuato dalle ragioni poste alla base di essa, impone, allora, l’accertamento che il procedente, contrariamente a quanto affermato dal debitore, è davvero il titolare del credito azionato e/o il rappresentante del suo titolare (e ciò pur senza
pregiudizio in relazione a eventuali diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata).
In tal caso, quindi, il giudicato, all’esito del giudizio di opposizione, si formerà in ordine all’accertamento, positivo o negativo che sia, della condizione dell’azione esecutiva oggetto della contestazione, quale fatto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, cioè, in particolare, della sussistenza della legittimazione del l’ opposto ad agire in via esecutiva.
Ciò non toglie che l’allegazione e/o la contestazione (così come anche la prova) delle specifiche circostanze di fatto che integrano la situazione soggettiva in contestazione (tali, cioè, da determinarne la costituzione, ovvero l’estinzione o la modificazione), debba avvenire nei modi e nei tempi imposti dal regime vigente che regola le preclusioni processuali; onde, l’irregolare o intempestivo svolgimento delle relative attività ben potrà avere rilievo ai fini dell’esito del processo: ma non potrà avere l’effetto di limitare l’ambito di efficacia del relativo giudicato, essendo sempre onere delle parti, sul piano processuale, il corretto svolgimento delle suddette attività assertive ed asseverative, nonché il rispetto delle relative preclusioni (salve le specifiche eccezioni previste, in proposito, dallo stesso ordinamento processuale, in particolare con riguardo ai fatti sopravvenuti al loro maturare).
3.5 Se il debitore intimato sostiene che il credito portato dal titolo esecutivo si sarebbe estinto in virtù di una determinata vicenda avente rilevanza giuridica, di natura sostanziale o processuale, egli deduce, in effetti, un fatto estintivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Anche l’idoneità di tale vicenda ad estinguere il credito azionato e, di conseguenza, il diritto di procedere ad esecuzione forzata, deve essere oggetto di un definitivo accertamento, negativo e/o positivo, sotto ogni possibile profilo -pur senza pregiudizio in
relazione a eventuali diverse vicende estintive, impeditive o modificative dello stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata -in quanto il rigetto dell’opposizione implica l’accertamento definitivo che la predetta vicenda non abbia inciso, caducandolo, sul diritto di procedere esecutivamente.
Ed anche in tal caso non possono assumere rilievo, limitando l’estensione del giudicato, le eventuali preclusioni processuali determinatesi nel giudizio, in relazione all’allegazione o alla contestazione delle specifiche circostanze di fatto alla base della vicenda estintiva dedotta, nonché alla loro prova, anche se proprio tali preclusioni abbiano determinato l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione.
3.6 In altri termini, fermo restando il principio per cui l’opponente non può avanzare, nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, contestazioni del diritto di procedere ad esecuzione forzata diverse da quelle svolte con l’atto introduttivo, né il giudice può accogliere l’opposizione per ragioni diverse da quelle poste alla sua base dall’opponente stesso (ferma la possibilità del rilievo di cui sopra, al punto 3.1), va operata una distinzione sui presupposti, sulle ragioni processuali e sulle conseguenze di tale divieto, in relazione all’ esatta individuazione dell’ oggetto del giudizio oppositivo ed al carattere delle nuove questioni ivi prospettabili o prospettate.
Infatti, l’introduzione nel corso della causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. , da parte dell’opponente, di ulteriori ragioni o argomenti, di fatto o di diritto, a fondamento della sua opposizione, rispetto a quelle articolate nell’atto introduttivo (che, nelle opposizioni ad esecuzione iniziata, è quello della indefettibile fase sommaria), può configurare:
a) la proposizione di una vera e propria domanda nuova, laddove siano contestate condizioni dell’azione esecutiva, ovvero allegate vicende estintive, impeditive o modificative del credito
portato dal titolo esecutivo, del tutto diverse da quelle, rispettivamente, contestate o allegate in origine;
b) la mera precisazione o modificazione della domanda originaria, laddove, ferma la condizione dell’azione esecutiva in origine contestata, ovvero la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo in origine allegata dall’opponente, questi si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto o questioni, ma pur sempre a sostegno dell’originaria contestazione o allegazione.
Nella prima ipotesi, vengono formulate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che esulano dall’originario oggetto del processo e che, pertanto, non possono essere svolte in corso di causa, ma potranno essere poste a base di una successiva opposizione, con diverso oggetto, non essendo ricomprese nel thema decidendum e, quindi, nell’ambito di efficacia del giudicato che si forma all’esito della decisione.
Nella seconda ipotesi, non vengono avanzate nuove ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata che esulano dall’originario oggetto del processo, restando ferme la condizione dell’azione esecutiva ovvero la vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo che costituiscono il thema decidendum .
Con riguardo a tale seconda ipotesi, va, peraltro, ricordato che, in AVV_NOTAIO, anche la mera precisazione e modificazione della domanda costituisce attività soggetta a limiti e a preclusioni. Senza approfondire il tema, ampiamente controverso, basti rilevare, in questa sede, che tale attività può essere operata, di regola, esclusivamente entro la fase preliminare del giudizio (nel rispetto dei limiti temporali previsti, fino al 2023, dall’art. 183 c.p.c. e, oggi, dall’art. 171 -ter c.p.c., fatte salve le sopravvenienze) e che la stessa eventuale deduzione di nuovi fatti storici o di nuove qualificazioni giuridiche, anche laddove e nei
limiti in cui la si ritenga possibile, deve comunque avvenire nell’ambito della vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr., in AVV_NOTAIO, sul tema: Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Ne consegue che, nella misura in cui le suddette nuove ragioni, argomentazioni o questioni possono legittimamente trovare ingresso nella causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. già pendente, perché avanzate nel rispetto dei limiti e termini sopra ricordati, di esse dovrà tenersi conto ai fini della decisione.
In caso contrario, però, a differenza di quanto avviene nel caso della domanda nuova, le nuove ragioni di contestazione, svolte tardivamente o irregolarmente (o, comunque, inammissibilmente) nella prima causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., non potranno essere poste a base di una successiva opposizione, restandosi nell’ambito del thema decidendum di quella originaria e, quindi, nell’ambito di efficacia del giudicato che si forma all’esito della relativa decisione.
In definitiva, laddove il giudice dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. ritenga preclusa, per ragioni processuali, la deduzione di nuove ragioni o nuove questioni a fondamento dell’opposizione, nel corso del giudizio (e, per questo, non le esamini), ciò non implica sempre e necessariamente (come parrebbe ipotizzare la ricorrente) la facoltà , per l’opponente, di proporre, in ogni caso, una nuova opposizione fondata su tali ragioni: ciò sarà possibile esclusivamente nel caso in cui le nuo ve ragioni dedotte abbiano ecceduto l’oggetto dell’originaria opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. .
3.7 Non è, quindi, proponibile una nuova opposizione per contestare la medesima condizione dell’azione esecutiva o per far valere la medesima vicenda estintiva, impeditiva o modificativa, incidente sul diritto di procedere ad esecuzione forzata,
già oggetto di definitivo accertamento giudiziale (in negativo o in positivo), neanche sulla base di circostanze di fatto non allegate, o non allegate correttamente e tempestivamente (o, addirittura, non provate), ovvero di questioni non prese in esame nel primo giudizio.
Con riferimento a tali condizioni e a tali vicende e, più precisamente, alla loro idoneità ad incidere sul legittimo corso del processo esecutivo (minacciato o iniziato), infatti, il giudicato sostanziale copre sempre non solo il dedotto, ma -così intesa la conclusione dell’immodificabilità della domanda nelle opposizioni esecutive -pure il deducibile, a questo ricondotta ogni diversa circostanza di fatto, argomentazione o questione a sostegno della tesi della negazione della condizione dell’azione o della affermazione della sopravvenuta vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito azionato. Pertanto, a sostegno di dette tesi, deve potersi riconoscere alla parte opponente la facoltà, e al tempo stesso l’onere, di dedurre tutto ciò che è deducibile, ma pur sempre nei limiti delle preclusioni assertive e istruttorie, sotto pena appunto, di successiva preclusione da giudicato.
Tale conclusione è diretta conseguenza del principio per cui l’oggetto del giudizio civile, all’esito del quale si forma il giudicato, non è, e non può essere (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge), che l’accertamento di concrete situazioni giuridiche soggettive, anche in esito alle loro vicende. Nel caso dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., quindi, oggetto del giudizio deve ritenersi, almeno, la condizione dell’azione esecutiva contestata dall’opponente, ovvero la specifica vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito portato dal titolo esecutivo da questi dedotta, in quanto incidenti sul diritto di procedere ad esecuzione forzata (e non, invece, le singole circostanze di fatto, le norme o le argomentazioni giuridiche alla base dell’opposizione) .
Di conseguenza, il giudicato si formerà sempre -e quanto meno -in ordine alla sussistenza della condizione dell’azione esecutiva contestata e/o in ordine alla idoneità della dedotta vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del credito azionato in via esecutiva ad incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ed il relativo esito (positivo o negativo) non potrà essere rimesso in discussione in successivi giudizi, neanche sotto profili diversi da quelli specificamente dedotti ed esaminati nel primo.
Va, in definitiva, enunciato il seguente principio di diritto:
« il principio della natura eterodeterminata dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. comporta che il suo oggetto sia circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata svolte con l’atto introduttivo (e, per le opposizioni di cui al capoverso di quella norma, con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e ciò determina, altresì, i confini del thema decidendum del relativo giudizio, nonché i limiti oggettivi e soggettivi del conseguente giudicato; peraltro, con riferimento alle specifiche condizioni dell’azione esecutiva contestate dall’opponente , ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, dedotte dall’opponente come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, il giudicato si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizion i dell’azione o a quelle vicende del credito, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che -con riguardo ad esse -è inammissibile, in un successivo giudizio, la deduzione di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio » .
3.8 Orbene, nella specie, sia sulla sussistenza della situazione giuridica soggettiva costituita dalla legittimazione attiva di
RAGIONE_SOCIALE a procedere in via esecutiva, in proprio e/o quale mandataria del titolare del credito azionato, sia sulla inidoneità ad estinguere il diritto di questa a procedere ad esecuzione forzata della dedotta vicenda estintiva del credito di garanzia portato dal titolo esecutivo, costituita dal giudicato negativo formatosi in sede fallimentare sul credito garantito, si è formato il giudicato, a seguito del definitivo rigetto della prima opposizione proposta dal debitore per contestarle, indipendentemente dalle ragioni, anche processuali, che hanno determinato tale rigetto.
Ciò impedisce la rivalutazione delle relative questioni -sotto qualunque altro profilo, benché non espressamente addotto o chia rito dall’opponente fin dall’instaurazione della prima delle opposizioni dispiegate -nell’ambito del presente giudizio.
Tanto chiarito, la corte d’appello non avrebbe dovuto e potuto, in nessun caso, valutare nel merito le ragioni poste a base della presente opposizione, mentre avrebbe, al contrario, dovuto rigettare l’appello di parte opponente per l’unica assorbente ragione della sussistenza di un giudicato esterno: della quale non era più possibile dubitare, una volta intervenuta (con la citata sentenza di questa Corte n. 7973 del 20 marzo 2023) la reiezione della revocazione avverso la pronuncia di questa Corte sul ri corso contro la sentenza di merito sull’opposizione al precetto.
Ciò nonostante, la decisione impugnata, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte nella sua motivazione -e, precisamente, per le ragioni sin qui illustrate -risulta conforme a diritto nel suo dispositivo finale di rigetto dell’appello e di conferma della decisione di primo grado (che aveva disatteso l’opposizione), onde si procede ad una mera correzione della motivazione stessa, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c..
Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., secondo quanto fin qui precisato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo le società intimate svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto ) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.
L’estensore
Il presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME