Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3891 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29656/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1307/2021 depositata il 13/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva revocazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 979/2019, del 4 luglio 2019, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1904/2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con la predetta sentenza il giudice dell’Appello aveva rigettato sia il motivo relativo all’eccezione di giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo numero 126/2011, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e non opposto, sul presupposto della mancata allegazione del provvedimento ex art. 647 c.p.c., sia quello della spettanza degli interessi previsti dal decreto legislativo 231 del 2002 ritenendolo infondato perché il rapporto instaurato fra il servizio sanitario e le RAGIONE_SOCIALE non ha natura di transazione commerciale.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1307 del 13 settembre 2021, disponeva in fase rescindente la revoca della sentenza numero 979/2019, e in fase rescissoria, dopo aver verificato che il decreto ingiuntivo era stato correttamente prodotto in atti, accoglieva l’eccezione di giudicato sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento anche degli interessi sulla sorte capitale già riconosciuta, a decorrere dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato dalle parti per il pagamento.
Rilevava che tra le parti in giudizio la stessa Corte aveva già deciso la controversia avente ad oggetto la spettanza degli interessi previsti dal D.lgs 231 del 2002, qualificando il rapporto come transazione commerciale ed applicando gli interessi previsti dal
predetto decreto legislativo. Riteneva, quindi, la questione coperta dal giudicato formatosi con il decreto ingiuntivo numero 126/2011 e non opposto.
Propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.
In particolare, deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente un giudicato esterno tra le parti, formatosi a seguito della definitività del decreto ingiuntivo n. 126/11, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE e non opposto.
Il ricorrente denuncia che un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non può dirsi vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento; sicché, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. n. 23918/2010; Cass. n. 12111/2020).
Il motivo è inammissibile.
E’ principio di questa Corte che, come sostenuto anche dal ricorrente, il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando
sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento.-
Con particolare riferimento ai rapporti di durata si è da questa Corte precisato che, formatosi il giudicato sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma -in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorioben può farlo per le periodicità successive ( v. Cass., 6/6/2016, n. 11572 )
Il giudice, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato ma anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui è fondata la domanda di ingiunzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5310 del 16/06/1987; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16455 del 20/08/2004).
Orbene, a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui <>, con conseguente spettanza a quest’ultima <>, nella specie l’odierna ricorrente non censura idoneamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza là dove, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. non
riporta gli atti e i documenti posti a fondamento della mossa censura, avuto in particolare riferimento ai presupposti asseritamente legittimanti la non vincolatività del giudicato esterno discendente dal decreto ingiuntivo non opposto de quo , e cioè la non evincibilità dal medesimo delle ragioni della decisione e dei principi che ne costituiscono il fondamento ( in particolare, il <>; il <<decreto ingiuntivo n. 9482 emesso dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 1.12.2010, notificato in data 20.12.2010 ( cfr. all. 2 ); l'<> dell'<>, la sentenza del giudice di prime cure, l'<> ).
E’ d’altro canto appena il caso di sottolineare che il requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n.6, c.p.c. va invero osservato anche allorquando la S.C. sia (pure) “giudice del fatto” processuale ( v., con riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 19/10/2022, n. 30720; Cass., 8/7/2020, n. 14244; Cass., 28/7/2017, n. 1885; e relativamente all’ error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978 ), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione prospettandosi pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la RAGIONE_SOCIALE può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 7 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 e Cass., 3/10/2019, n. 24648).
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza