Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27519/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) nato a Narni il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Terni, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
– ricorrente
–
COGNOME NOMENOME n. a Sangemini (TR) il DATA_NASCITA e res. in Terni INDIRIZZO, elett.te dom.to presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Terni INDIRIZZO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, sezione civile, n. 469/2021, pubblicata il 16/8/2021 NRG NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) NOME COGNOME ha convenuto davanti al Tribunale di Terni NOME COGNOME, riferendo che con atto del 18/1/2003 aveva promesso di vendere a COGNOME l’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , corrente in Narni, al prezzo di €. 85.215,00, con previsione del pagamento dell’ultima tranche di €. 76.715,000 al momento del contratto definitivo da stipulare entro il 28/2/2003, che egli aveva adempiuto ai suoi obblighi e che COGNOME era subentrato nella licenza comunale e aveva proseguito l’attività, rimanendo però debitore di €. 24.008,29 e no n rendendosi disponibile per la stipula del contratto definitivo di cessione di azienda, e ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma residua.
Il Tribunale di Terni con la sentenza n. 52/2006 (poi passata in giudicato) ha rigettato la domanda sul presupposto che esistesse tra le parti un contratto preliminare di cessione d’azienda (e non un contratto definitivo) , unico contratto azionato, e che non vi fosse spazio per una riqualificazione della domanda, avendo l’attore chiesto solo la condanna al pagamento del saldo del prezzo e non la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Con un secondo procedimento, promosso a distanza di circa dieci anni, NOME COGNOME ha promosso nuova causa nei confronti di COGNOME NOME, chiedendo fosse pronunciata sentenza di trasferimento dell’azienda ex art. 2932 c.c. e quindi condanna del convenuto al pagamento della residua somma di €. 24.008,29 (oltre domande subordinate di condanna al pagamento della somma in caso si ritenesse già perfezionato l’iter contrattuale di cui alla scrittura 18/1/2003, o di risoluzione del contratto e condanna del convenuto al risarcimento danni).
Con sentenza del 767 del 2017 il Tribunale di Terni ha rigettato anche questa domanda, in considerazione dell’efficacia preclusiva del giudicato formatosi nel precedente giudizio.
NOME COGNOME COGNOME impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 767/2017 davanti all a Corte d’A ppello di Perugia.
La Corte di Appello ha ritenuto che il giudicato sceso sulla sentenza n.52/2006 del Tribunale di Terni non fosse ostativo alla pronuncia sulla nuova domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.
Ha specificato che la causa petendi e il petitum immediato e mediato erano diversi fra le due cause decise dal Tribunale di Terni, che la sentenza n. 52/2006 aveva comportato il giudicato positivo sull’esistenza fra le parti di un contratto preliminare di cessione di azienda ineseguito e il giudicato negativo sulla stipulazione del contratto definitivo e sulla non avvenuta cessione giuridica dell’azienda e su ll’ inesistenza all’epoca dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Ha pertanto emesso sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo di cessione di azienda e condannato l’appellato a pagare il residuo debito.
Accogliendo, però, in parte l’appello incidentale di COGNOME NOME, di risarcimento danni per pessimo stato di conservazione degli arredamenti, ha corrispondentemente diminuito la somma oggetto della condanna dell’appellato al pagamento.
Con ricorso del 29/10/2021 NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. ).
Secondo motivo di impugnazione ( Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. )
Si valutano congiuntamente il primo e secondo motivo, vertenti sulle medesime questioni.
Con il primo motivo il ricorrente contesta il ragionamento della Corte di Appello secondo la quale: nel primo giudizio COGNOME riteneva di aver dato esecuzione al contratto e perciò aveva domandato l’adempimento del rapporto obbligatorio con conseguente richiesta di condanna del convenuto al pagamento del residuo asseritamente dovuto; poiché tale domanda era stata rigettata dal Tribunale che aveva ritenuto il contratto un mero preliminare, c’era ‘spazio’ per la domanda successivamente proposta di natura costitutiva volta ad ottenere l’effetto traslativo dell’azienda e ciò in coerenza con la statuizione in ordine alla natura di contratto preliminare contenuta incidentalmente nella sentenza del primo giudizio.
I passaggi della sentenza d’appello contestati dal ricorrente sono i seguenti: -‘ Il giudicato sceso sulla sentenza n. 52/2006 … non è ostativo alla pronuncia sulla nuova domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare … atteso che nel primo giudizio era stato sì azionato lo stesso contratto (concluso il
18/1/2023) … ma era stato chiesto il pagamento sul presupposto che fosse già intervenuta la cessione dell’azienda ….’
‘ Da tali premesse si traggono le seguenti deduzioni : la causa petendi del giudizio conclusosi con la sentenza 52/06 è diversa da quella del presente giudizio perché nel primo è stato dedotto l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo di un contratto definitivo sul presupposto dell’intervenuta cessione dell’azienda, nella fattispecie in oggetto si deduce l’inadempimento all’obbligazione del preliminare di stipulare il contratto definitivo … e alla correlata obbligazione di pagare … la somma prevista a titolo di corrispettivo in adempimento di una obbligazione che sorgerà dal contatto definitivo…’
Il ricorrente sostiene (come ribadito nella memoria 24/11/2025) che nessun fatto o circostanza nuova è intercorso tra le parti tra il primo e il secondo giudizio e che COGNOME non poteva legittimamente chiedere il riesame della stessa situazione con un nuovo giudizio basato sul medesimo rapporto contrattuale.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che, anche qualora si dovesse ritenere che la prima sentenza resa dal Tribunale, avendo incidentalmente qualificato il contratto come preliminare, aveva lasciato spazio (per usare le parole della stessa Corte di Appello) alla proposizione della seconda domanda avente natura costitutiva e traslativa dell ‘azienda, è evidente che tale ‘spazio’ riguardava, per l’appunto, solo il trasferimento dell’azienda, ma non avrebbe potuto riguardare e consentire una pronuncia sulla domanda di pagamento della somma di Euro 24.008,29 perché tale domanda era stata già proposta e rigettata.
2) I motivi sono inammissibili.
Va, infatti, accolta l’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente (ribadita anche nella memoria del 20/11/2025), secondo il quale: ‘ l’eccezione di giudicato introduce una questione da valutarsi con cognizione piena, non quale vizio
di motivazione, ma di violazione di legge ove gli errori nell’interpretazione del giudicato sono errori di diritto …. La Corte di Cassazione giudica con cognizione piena e per tale motivo il giudicato deve essere riprodotto nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza, proprio perché la relativa valutazione deve essere fatta attraverso l’inter pretazione e comparazione tra il giudicato esterno, da una parte ed il contenuto della nuova domanda e la sentenza ora sub iudice, dall’altr a ‘ .
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ‘ alla interpretazione del giudicato esterno, interpretazione che si conforma alla esegesi del giudicato degli atti normativi e si correla a quanto stabilito e nella motivazione e nel dispositivo della sentenza, può attendere direttamente la Corte di cassazione. La Corte, peraltro, vi attende con piena cognizione unicamente nei limiti in cui il giudicato esterno sia riprodotto in ricorso in forza del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione. Il ricorso, di conseguenza, deve riprodurre il testo della sentenza che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo ‘ (Cass. civ., sez. I, n. 34606 del 12/12/2023; Cass. civ., sez. I, n. 12671 del 12/05/2021; Cass. civ., sez. lav., n. 5508 del 08/03/2018).
Accanto ad una giurisprudenza più rigorosa (‘ Il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di specificità del ricorso, la parte ricorrente che sostiene l’esistenza di un giudicato deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si ritiene essere passata in giudicato, pertanto, il semplice richiamo a parti della motivazione non è sufficiente e può comportare l’inammissibilità del ricorso ‘ Cass. civ., sez. III, n. 25700 del 25/09/2024 ; Cass. civ., sez. II, n. 17310 del 19/08/2020, n. 17310; Cass. civ., sez. II, n. 3894 dell’8/02/2022), vi è anche una attenuazione dell’onere della parte ricorrente, non obbligata alla riproduzione integrale della sentenza che si ritiene passata in giudicata, ma comunque onerata dell’obbligo di illustrare compiutamente i termini del confronto tra i giudizio corrente e quello precedente (‘ Nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di
specificità dei motivi di ricorso con la conseguenza che il ricorrente ha l’onere, sotto pena d’inammissibilità, di riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato o, quanto meno, delle parti della stessa che siano idonee a dimostrare come la materia del contendere sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro e precedente giudizio tra le stesse parti ‘ Cass. civ., sez. II, n. 28071 del 14/10/2021).
Nel presente caso è violato, da parte del ricorrente, il principio di autosufficienza del ricorso, perché non è stato riportato il testo della sentenza del Tribunale di Terni n. 52/2006 (né dispositivo, né motivazione, né parti della sentenza idonee a permettere il sopra indicato confronto), richiamata ai fini della valutazione del giudicato esterno, con la conseguenza che non emerge dal ricorso quali fossero il petitum e la causa petendi dedotti nel primo giudizio, né quale fosse la specifica motivazione adottata dal Tribunale.
Terzo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione dei principi sanciti nel DM 55/14 per la liquidazione delle spese legali in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. )
Il ricorrente censura la pronuncia impugnata anche sotto il profilo della statuizione sulle spese legali, lamentando che gli importi riconosciuti a parte appellante, ancorché parzialmente compensati, sono superiori ai massimi previsti dal DM 55/14 -e ciò senza alcuna ragione – tenuto anche conto che non vi è stata alcuna attività istruttoria né nel primo né nel secondo grado di giudizio.
Il motivo è inammissibile.
3.1) Il motivo contesta che la C orte d’ Appello avrebbe liquidato oltre il massimo « in assenza di attività di trattazione/istruttoria ».
Riguardo a questa contestazione, si osserva che la giurisprudenza della Corte è orientata nel senso che nel giudizio d’appello è dovuto all’avvocato il compenso per le quattro fasi disciplinate dal d.m. 55/2014 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisoria), sebbene nel corso del giudizio di impugnazione non abbia avuto luogo alcuna attività istruttoria propriamente detta: se alla prima udienza il giudice d’appello , espletate le attività di cui all’art . 350 c.p.c., rinvia per precisazione delle conclusioni, la fase di trattazione c’è (v. p. es. Cass. civ. n. 30219 del 31 ottobre 2023: in ordine al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere liquidato il compenso all’appellata ; la censura non considera che la disposizione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe).
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. civ. n. 8561 del 27 marzo 2023), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (si veda anche Cass. civ. sez. lavo n. 29925/2025 del 12/11/2025: ‘ In tema di spese legali, ai fini della liquidazione dell’onorario spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, il quale spetta al detto difensore a prescindere dal concreto svolgimento o meno di un’attività istruttoria ‘; Cass. civ., sez. II, n. 18723 del 9/7/2024: ‘ In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento ‘ ).
Il motivo è inammissibile perché non specifico, dal momento che la censura parte da un presupposto sbagliato (esclusione dalla liquidazione della fase istruttoria) e, poi, non individua quello che sarebbe il massimo asseritamente superato nell’ambito di una liquidazione delle spese che tenga conto anche della fase istruttoria.
4) Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € . 5.000, oltre a € . 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME