Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8058/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA INDIRIZZO
pec:
-ricorrente-
contro
UNIPOLSAI
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 261/2022 depositata il 14/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne, davanti al Giudice di Pace di Rossano, NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente conducente e proprietario di una Fiat Uno, per sentirne pronunciare la responsabilità esclusiva nella produzione di un sinistro stradale avvenuto in data 27/2/2006 in Rossano tra la suddetta Punto, condotta da NOME COGNOME e l’Alfa Romeo condotta dal COGNOME.
Si costituì in giudizio la compagnia RAGIONE_SOCIALE assicuratrice del veicolo di proprietà del convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice adito rigettò la domanda.
Il COGNOME propose appello chiedendo venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa, nella misura del 50%, a carico di entrambi i conducenti, secondo quanto accertato in altro giudizio, relativo al medesimo sinistro, proposto dal terzo trasportato NOME COGNOME e deciso con sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 261 del 14/10/2022, ha rigettato l’appello, ritenendo che il giudice di prime cure avesse vagliato tutte le risultanze probatorie giungendo ad affermare la responsabilità esclusiva del COGNOME nella causazione del sinistro, determinata dal mancato rispetto dei limiti di velocità e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, che aveva determinato il tamponamento della Fiat Punto. A sostegno della conferma di quanto deciso in primo grado, il giudice ha men zionato l’interrogatorio formale di NOME COGNOME una testimonianza raccolta dalla Polizia Stradale, mentre ha ritenuto inattendibili altre testimonianze; per quel che riguarda la valenza probatoria della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Rossano in altro giudizio proposto dal terzo trasportato, il Tribunale ha ritenuto che l’eccezione di giudicato esterno fosse infondata, non avendo l’eccipiente fornito la prova del passaggio in
giudicato della sentenza e cioè la certificazione ex art. 124 disp.att. c.p.c.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
L’intimata non svolge difese in questa sede.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 124 disp. att. c.c., artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. -il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha escluso la rilevanza del giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata nel diverso giudizio proposto dal terzo trasportato NOME NOMECOGNOME nella quale era stato affermato il concorso di colpa del 50% di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro; diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di appello , pronunciata su appello della Vittoria Assicurazioni, sarebbe stata regolarmente depositata telematicamente in data 4/11/2019 con nota di deposito del 31/10/2019. L’eccezione sarebbe stata , peraltro, rilevabile d’ufficio come affermato dal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘ Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall’art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano
soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità ‘ Più in particolare, il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell’allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito ‘ (Cass, S.U. n. 226 del 25/5/2001).
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c. perché in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, chi voglia far valere l’efficacia di giudicato di una sentenza pronunciata in altro giudizio, è tenuto a dare la prova del suo passaggio in giudicato. Vero che la questione può essere sollevata d’ufficio ma a condizione che essa sia istruita. Si veda sul punto Cass., 3, n. 36258 del 28/12/2023 secondo cui ‘ La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima
ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno ‘ (in termini anche Cass., 1 n. 6868 del 2/3/2022, secondo cui ‘ La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza ‘).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. Non è d’uopo pronunciare sulle spese non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile