Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7929 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21187/2018 R.G. proposto da:
Regione Campania, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME Giovanni (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, -controricorrente-
Avverso il decreto del Tribunale Salerno n. 1561/2018 depositato il 24/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Salerno, con l’impugnato decreto , ha rigettato l’opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato dell’Amministrazione Straordinaria RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito denominata brevemente RAGIONE_SOCIALE) che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione allo stato passivo del credito di € 4.951.838, in prededuzione, proposta dalla Regione Campania, avente titolo nel decreto dirigenziale nr 74/2015, emesso in esecuzione della Decisione C (2015) final del 19/1/2015 della Commissione Europea.
1.1 I giudici campani ritenevano che la richiesta di verifica della sussistenza del credito fosse già stata precedentemente delibata dal Tribunale di Salerno che aveva deciso su una precedente domanda di insinuazione allo stato passivo proposta da Equitalia ed avente ad oggetto il medesimo credito.
2 La Regione Campania ha proposto ricorso per Cassazione affidato tre motivi; CSTP in RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall., 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il Tribunale di Salerno erroneamente ritenuto applicabile la disciplina del giudicato endofallimentare in relazione alla precedente domanda proposta da Equitalia, che nella fattispecie non operava, stante la diversità giuridica dei soggetti che avevano proposto domanda di ammissione e la non identità di petitum e causa petendi .
1.1. Evidenziava, inoltre, l’ente regionale che la formazione del giudicato era impedita dalla decisione di inammissibilità della precedente domanda formulata da Equitalia.
2.Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 111 bis l.fall.: si sostiene che il credito insinuato era certo, liquido, esigibile e prededucibile in quanto sorto in costanza di procedura e la domanda non era ‘ultratardiva’ .
3 Il terzo motivo oppone violazione degli artt. 107 comma 1 e 108 del Trattato CE, 11 e 117 Cost.: si argomenta che quand’anche dovesse ritenersi formato il giudicato, la relativa disposizione sarebbe da disapplicare onde consentire l’incondizionata applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di stato.
4 Il primo motivo è fondato.
4.1 Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la possibilità di opporre il giudicato esterno richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico e una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo (cfr. Cass. 26704/2018 e 29084/ 2022).
4.2 Ora, è evidente che nel caso di specie manca uno dei presupposti per la formazione del giudicato esterno costituito dall’identità delle parti in quanto, come risulta dalla lettura dell’impugnato decreto, nel precedente giudizio il creditore che si era insinuato al passivo della procedura era il Concessionario per la Riscossione (Equitalia), soggetto giuridico diverso dall’Amministrazione Regionale.
5 Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, il quale, oltre all’esame del merito , provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 13/02/2025.