Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19247/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL ‘ INTERNO, U.T.G. PREFETTURA DI LECCO, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 2092/2023 depositata il 26/06/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Interno, Prefettura di Lecco e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. alle seguenti tre cartelle di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: a) cartelle n. 03320170001995729 per l’importo di euro 64.172,03 e n. 03320170000851930 per l’importo di euro 2.667.082,47, quale rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese che il RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato a titolo di corrispettivo dei lavori di scavo per ‘ messa in sicurezza ‘ di aree di proprietà di RAGIONE_SOCIALE; b) cartella n. 03320160003746873, per l’importo di euro 200,00 a titolo di diritti per l’anno 2011 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Nel fare opposizione, la RAGIONE_SOCIALE formulava richiesta di risarcimento per la mancata restituzione da parte del RAGIONE_SOCIALE di materiale prelevato dalla cava oggetto dei lavori di messa in sicurezza.
Le parti convenute, nel costituirsi, chiamavano in manleva il RAGIONE_SOCIALE, che pure si costituiva.
Il Tribunale di Como, riuniti i tre procedimenti, con la sentenza n. 341/2021 respingeva l’opposizione, dando atto, in parte motiva, per quanto concerne la sola cartella esattoriale n. 03320160003746873 per l’importo di euro 200,00, RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. In ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertata soccombenza, il Giudice di prime cure disponeva la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte attrice opponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘opposta e RAGIONE_SOCIALEa terza chiamata RAGIONE_SOCIALE
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande spiegate in primo grado, con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nel doppio grado di giudizio.
Le parti appellate chiedevano la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘appello e, in caso di accoglimento, spiegavano appello incidentale. In particolare, parte appellata RAGIONE_SOCIALE depositava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano n. 1121/2021, resa fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quale documento sopravvenuto al giudizio di primo grado.
La Corte d’appello di Milano: dapprima, con ordinanza, resa all’udienza del 23 marzo 2022, dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; quindi, con sentenza n. 2092/2023, respingeva l’impugnazione, condannando parte appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al grado in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Non sono state svolte difese dalle parti intimate.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.
Questa Corte, ad esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione entro il termine di giorni sessanta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi. Precisamente, la società ricorrente:
con il primo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale – nel respingere l’eccezione di prescrizione del credito azionato con le 2 cartelle di pagamento per decorso del termine decennale decorrente dalla fine dei lavori di scavo, presupponendo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal RAGIONE_SOCIALE con ‘la raccomandata del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario del 14 gennaio 2013′ – ha così motivato (p. 6): ‘La raccomandata in questione, costituisce infatti valido atto interruttivo del termine decennale di prescrizione, in quanto inviata dal sindaco del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo nell’esercizio di funzioni di competenza statale. Questi, invero, ha agito in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, d. lgs n. 267/2000, Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe leggi sull’ordinamento degli enti locali, sin dal momento in cui ha emesso le ordinanze per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza RAGIONE_SOCIALEe aree di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘appellante. Era, quindi, legittimato -quale articolazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE statale – a diffidare l’appellante al pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe opere di messa in sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘area di sua proprietà>>;
con il secondo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte di merito non ha accolto (pp. 8-11) la domanda di pagamento, da essa società proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del corrispettivo pari al valore di mercato del materiale scavato da RAGIONE_SOCIALE ma di proprietà RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE che non è stato rinvenuto in loco al termine dei lavori ordinati dal Sindaco Ufficiale di Governo, ritenendola ‘inammissibile in quanto coperta da giudicato esterno’, costituito dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte Milanese n. 1112/2021 del 7.4.2021 e n. 2816/2017.
Il ricorso è fondato, ma solo per quanto di ragione.
2.1. Fondato è il secondo motivo che, per ragioni di pregiudizialità logica, viene trattato per primo.
Invero, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, la precedente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano n. 1112/2021 risultava ‘non ancora passata in giudicato’ (essendo stata impugnata con ricorso a questa Corte). Quindi non poteva avere effetto di giudicato. D’altronde il richiamo, nella qui gravata sentenza, alla sentenza n. 1112/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, perde definitivamente rilevanza, ora che la stessa sentenza n. 1112/2021 è stata cassata con rinvio dall’ordinanza di questa Corte n. 19608 del 16/07/2024 (di cui, quale proprio precedente, questa Corte è abilitata a conoscere anche di ufficio).
Quanto poi al richiamo ad altra sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima corte territoriale n. 2816/2017 (letteralmente trascritta senza alcun commento o motivazione da pag. 8 a pagina 11 nella sentenza impugnata), detta sentenza erroneamente è stata ritenuta costituire giudicato esterno:
-sia perché detta sentenza non era stata prodotta e neppure stata acquisita agli atti con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp. Att. c.p.c.;
-sia perché si trattava RAGIONE_SOCIALEa decisione che aveva confermato la sentenza n. 12763/2015, con cui il Tribunale di Milano, per quanto qui rileva, si era limitato nel proprio dispositivo a dichiarare la litispendenza parziale tra la domanda svolta da COGNOME nei confronti di NOME e la domanda risarcitoria svolta da COGNOME in altro giudizio pendente avanti al Tribunale di Lecco, con cancellazione dal ruolo RAGIONE_SOCIALEe domande.
In tale situazione – poiché la corte territoriale con la successiva sentenza n. 2816/2017 ha confermato la sentenza del Tribunale (e, in particolare, la declaratoria di cancellazione dal ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa), stante la rilevata litispendenza – erroneamente è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per poter integrare il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado con la pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, la corte territoriale ha nella specie erroneamente dichiarato l’esistenza di un precedente giudicato nel giudizio di merito che riguardava l’opposizione a cartelle di pagamento, all’avviso di iscrizione ipotecaria e all’iscrizione ipotecaria, essendo queste domande nuove proposte solo ed esclusivamente nei due gradi di giudizio che si sono conclusi con la sentenza gravata.
2.2. Il primo motivo, invece, è inammissibile.
L’errore di apprezzamento del contenuto del documento (la raccomandata del Comune di ManRAGIONE_SOCIALEo del Lario del 14 gennaio 2003) non viene, infatti, qui prospettato con idonea rappresentazione RAGIONE_SOCIALEe
modalità di deduzione RAGIONE_SOCIALEa circostanza davanti al giudice del merito, mancando, in ricorso, idonea specificazione del tenore del documento e RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di tale tenore ad uno, piuttosto che ad altro, dei soggetti coinvolti, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità quale valido atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ad opera del giusto creditore: non è, allora, possibile qui escludere che si tratti, sulla prospettazione operata nel ricorso stesso, di un errore di fatto rilevante ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE‘appello alla luce di quanto sopra statuito, nonché alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto del fatto che l’intimata qui non ha svolto difese.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME