Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33298 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29582/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 985/2019 depositata il 11/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero dinanzi al tribunale di Torino Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE e premesso di aver formulato anni prima una domanda di nullità o risoluzione di contratti di acquisto di obbligazione della Repubblica Argentina, con risarcimento del danno e/o restituzione delle somme investite; che, con sentenza n. 8649 del 2009, il tribunale, da un lato, aveva dichiarato la nullità delle operazioni, accertato il credito e condannato la banca al pagamento della somma dovuta e, dall’altro, aveva condannato essi investitori a restituire le obbligazioni ancora detenute e oggetto del primo, del secondo e del quarto ordine di acquisto , nonché i titoli ottenuti dall’adesione all’offerta pubblica di scambio successiva al noto default dello Stato sudamericano ; che la corte d’appello di Torino , con sentenza n. 1421 del 2012 poi passata in giudicato, aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la banca a pagare la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno; tanto premesso, chiesero (per quanto ancora rileva) che la banca fosse condannata alla restituzione dei titoli ottenuti in base alla prima menzionata sentenza e delle cedole riscosse.
Nella resistenza della banca l’adito tribunale accols e la suddetta domanda, perché la riforma operata dalla corte d’appello aveva fatto venir meno -a sua dire – la condanna dei convenuti alle restituzioni dei titoli e delle cedole , in base all’effetto espansivo di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.
La sentenza è stata riformata in appello.
La corte d’appello di Torino ha in vero respinto la domanda perché il danno era stato liquidato dalla prima sentenza d’appello (la n. 142112) con implicito riferimento alla stabilizzazione dell’avvenuta restituzione dei titoli alla banca, testimoniata dalla mancata detrazione dal quantum risarcibile del controvalore dei medesimi e dalla detrazione del valore delle cedole percepite dagli investitori e di quelle percepite dalla banca tramite l’adesione all’offerta pubblica di scambio .
Contro la sentenza gli investitori hanno proposto nuovamente ricorso, affidandosi a un solo motivo, illustrato da memoria, col quale hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in rela zione al giudicato esterno costituito dalla citata sentenza n. 1421-12, a loro dire non correttamente interpretato in base all’art. 12 e seg. delle preleggi.
La banca ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
I. Con l’unico mezzo i ricorrenti denunziano la violazione del giudicato esterno sul rilievo che codesto -rappresentato dalla ripetuta sentenza n 1421 del 2012 non sarebbe stato correttamente interpretato.
Questo perché l’interpretazione d oveva arrestarsi al tenore letterale della sentenza di cui si tratta, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione, e non anche invece con riferimento alle domande della parte, salva la residua esistenza di un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione non altrimenti risolvibile.
Sostengono che in nessun punto della motivazione della sentenza richiamata sarebbe stato affermato che la condanna alla restituzione dei titoli a favore della banca dovesse, a seguito della riforma di quella originaria del tribunale, rimanere ferma.
II. – Il motivo è inammissibile.
Nel ricorso è trascritto solo il dispositivo della menzionata sentenza d’appello , la cui interpretazione si assume errata.
Si fa poi riferimento alle mere affermazioni con le quali quel giudicato sarebbe stato inteso rispettivamente (e diversamente) dal tribunale e dalla corte d’appello.
III. – Questa Corte, in tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, ha invece da tempo precisato che la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. è sì possibile nel caso in cui si sostenga avere il giudice di merito erroneamente accertato e interpretato il giudicato ( ex aliis , Cass. Sez. 1 n. 17175-20, Cass. Sez. 3 n. 26523-06 e molte altre, tutte le solco di Cass. Sez. U n. 277-99), ma implica una specifica modalità di redazione del ricorso.
L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata dalla Corte di cassazione, con cognizione piena, solo nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione.
Con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo -al pari del riferimento a semplici stralci della motivazione – non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. Sez. L n. 26627-06, Cass. Sez. 3 n. 6184-09, Cass. Sez. L n. 10537-10, Cass. Sez. L n. 550-18, Cass. Sez. L n. 5508-18, Cass. Sez. 2 n. 17310-20).
IV. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione