Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 8061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20111-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
AZIENDA UNITA’ RAGIONE_SOCIALE TOSCANA NORD – OVEST, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 283/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 20111/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 19/02/2025
CC
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME, dirigente sanitario non medico presso l’Ausl Toscana Nord Ovest (ex Ausl Massa e Carrara), ha agito in giudizio per ottenere la rideterminazione dell’ammontare del ‘Fondo per la retribuzione di risultato’ in senso più favorevole e la condanna dell’Azienda al pagamento delle conseguenti differente retributive per gli anni 2008-2018;
in particolare, ha lamentato che l’Ausl avesse calcolato in maniera erronea l’ammontare del fondo per la retribuzione di risultato dopo il 30.06.1997, in quanto l’Azienda aveva continuato ad applicare i criteri dell’Accordo decentrato Regionale per la Toscana del 1992 ai dirigenti sanitari non medici, anziché quelli più favorevoli stabiliti agli artt. 57 e ss. d.P.R. 384/1990 (c.d. quote storiche) e richiamati dall’art. 61 co. 1 lett. a) c.c.n.l. Sanità del 5.12.1996 e dalle seguenti edizioni;
a fondamento della propria pretesa ha addotto l’ordinanza di legittimità n. 3134/2019 che, in caso identico (per petitum e per causa petendi) tra la medesima Azienda e l’attuale ricorrente, ma inerente al periodo 2000-2007, aveva annullato con rinvio una s entenza della Corte d’appello di Genova che aveva dichiarato legittimo l’utilizzo da parte dell’Ausl dei criteri stabiliti nell’accordo decentrato regionale del 1992; secondo la ricorrente, in tale causa la Cassazione avrebbe statuito definitivamente sul ‘ diritto stipite ‘ , ossia sulle modalità di calcolo del fondo, diritto presupposto del diritto di credito -le differenze retributive – rivendicato in questa sede;
2. il Tribunale di Massa e Carrara con sent. n. 41/2022, aderendo ai principi stabiliti da Cass., sentenza n. 12426/2021, di opposto orientamento rispetto all’indirizzo invocato dalla dirigente , ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’attività di calcolo operata dall’Ausl;
la dirigente ha proposto appello alla Corte genovese, affidato a due motivi: a) con il primo ha evidenziato di avere già ottenuto un giudicato esterno con il ricalcolo della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2007 a seguito della sentenza n. 36/2022 della Corte d’appello di Genova, che si era uniformata alla sentenza rescindente n. 3134/2019, sicché sussisteva ormai un definitivo accertamento su come si dovesse calcolarsi il fondo e il premio di risultato; b) col secondo motivo ha lamentato il mancato adeguamento del Tribunale ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 3134/2019 sopra richiamata;
3. la Corte d’appello ha rigettato l’ impugnazione;
con riguardo al primo motivo di doglianza, i giudici di secondo grado l’hanno ritenuto basato su un presupposto erroneo: il passaggio in giudicato della sentenza n. 36/2022 contro la quale era pendente il giudizio in Cassazione; in ogni caso il diritto rivendicato era riferito alla ‘corretta determinazione del fondo’, ma tale determinazione deve avvenire con delibere assunte all’inizio di ogni anno; il Fondo viene infatti formato annualmente, secondo i criteri previsti dal c.c.n.l. che possono variare di anno in anno (per numero dei beneficiari, obiettivi raggiunti ecc.);
il periodo cui si riferisce la domanda oggetto del giudizio (2008-2018) è diverso da quello contemplato in quello deciso con sentenza n. 36/2022 (2000-2007) e, pertanto, la stessa appellante era tenuta ad allegare e dimostrare i distinti fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive rivendicate nel
nuovo e successivo periodo, senza poter vantare alcun automatico effetto del ‘giudicato’ ove anche formatosi, ciò in quanto nei rapporti di durata, anche di lavoro, come chiarito da Cass. n. 17223/2020, il vincolo del giudicato, anche se formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso in relazione a fatti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili;
la Corte territoriale ha poi disatteso il secondo motivo di appello alla stregua dell’assunto secondo cui , in sede di legittimità, era stato rimeditato l’orientamento invocato dalla lavoratrice: si erano susseguite, infatti, pronunce della S.C. di segno opposto per cui i principi espressi da Cass. n. 12426/2021 erano in via di superamento;
contro la sentenza la dirigente sanitaria ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi;
l’Azienda si è opposta con controricorso contenente ricorso incidentale (assistito da memoria) basato su un motivo.
CONSIDERATO CHE:
col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza per motivazione illogica e, ancora, omessa/insufficiente, apparente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.);
la sentenza è errata nella parte in cui non applica al caso di specie i principi applicati nella sentenza n. 36/2022, vertente tra le stesse parti e sulla medesima questione, sebbene relativa ad annualità precedenti; se è vero che tale ultima sentenza, resa dalla Corte d’appello come giudice del rinvio di Cass. n. 3134/2019, non è passata in giudicato, perché impugnata in
cassazione, è vero anche che essa si rivela pregiudiziale rispetto all’odierno contenzioso , sicché la C orte d’appello, anziché adottare la sentenza impugnata, avrebbe dovuto attendere il giudicato e sospendere il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.;
con il secondo mezzo, subordinato al primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del c.c.n.l. dell’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996, così come interpretato dall’accordo intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie il 12 luglio 2001, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con conseguente violazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/90; si deduce altresì falsa applicazione del d.P.R. n. 270/1987 e violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001;
la sentenza va censurata in quanto ritiene corretta la quantificazione del fondo di risultato sulla base dei criteri dell’Accordo Regionale del 1992, in aderenza ai principi di diritt o espressi da Cass. n. 12426/2021 e pronunce successive che parte ricorrente ritiene doveroso rimettere al vaglio delle sezioni unite della Cassazione;
nel ricorso incidentale si denuncia (art. 360, comma 1, n. 4-5 c.p.c.) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la sentenza d’appello è errata nella parte in cui compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio «alla luce dei predetti mutamenti della giurisprudenza nella materia d’esame »; s econdo l’Azienda l’indirizzo di legittimità cui aveva aderito il giudice d’appello si era ormai consolidato al tempo della pronuncia di primo grado;
ciò posto, rileva il collegio, con riferimento al ricorso principale, che all’odierna adunanza è chiamato anche il ricorso
R.G. n. 9776/2022 avverso la sentenza n. 36/2022 della Corte d’appello di Genova in sede di rinvio da Cass. n. 3134/2019;
l’eventuale giudicato sulla sopra indicata sentenza n. 36/2022 potrebbe condurre a prospettare una serie di questioni su cui le parti non hanno finora avuto modo di interloquire;
tanto riguarda anche l’incidenza sull’ultrattività di tale eventuale giudicato, formatosi alla luce della disciplina pattizia a quell’epoca vigente, delle sopravvenienze legate alle intervenute nuove disposizioni della contrattazione collettiva dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che hanno regolato la costituzione dei fondi per le annualità successive a quelle interessate dalle domande sulle quali ha pronunciato la pronuncia sopra citata;
a dette disposizioni non fa cenno la sentenza impugnata e sulle stesse nulla hanno dedotto le parti, ma sono apprezzabili d’ufficio dalla Corte di Cassazione, in ragione della peculiare natura della contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 21558/2009; Cass. S.U. n. 23329/2009; Cass. n. 7641/2022);
si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.