Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30222 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6935/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente principale e controricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, -intimati-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato,
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.1601/2018 depositata il 30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4647/2014 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ordinata la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e dell’RAGIONE_SOCIALE, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la non usucapibilità di un immobile di edilizia residenziale pubblica, accoglieva la domanda avanzata in via principale da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME di usucapione dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO Anna 4, piano primo a sinistra, interno 4 (nel NCEU alla partita 166369, foglio 77, particella 3540, sub. 29).
La RAGIONE_SOCIALE, subentrata nell’assegnazione del suddetto alloggio di edilizia economica e popolare al defunto marito, COGNOME NOME, che ne era titolare dal 1965, ne aveva acquistata la proprietà dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’atto del AVV_NOTAIO del 25.9.2000, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, trascritto il 23.10.2000, e per questo veniva ritenuta superata l’eccezione di non usucapibilità sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Veniva invece ritenuta assorbita, in primo grado, la domanda proposta in via gradata dal COGNOME, volta ad ottenere il trasferimento della proprietà del suindicato immobile dalla COGNOME ex art. 2932 cod. civ.
Impugnava tale sentenza COGNOME NOME, che lamentava che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non avesse dichiarato la litispendenza del procedimento n.10579/2009 RG con quello n. 2594/2008 RG da lei anteriormente promosso davanti allo stesso Ufficio giudiziario nei confronti di COGNOME NOME, e che non avesse conseguentemente disposto la cancellazione della causa dal ruolo per consentirne la riassunzione davanti al giudice preventivamente adito.
In tale anteriore giudizio la proprietaria COGNOME aveva chiesto la condanna del COGNOME al rilascio dell’immobile oggetto di causa, da lui occupato senza titolo.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE restavano contumaci in secondo grado.
Con la sentenza n. 1601/2018 dell’8.6/30.7.2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, disatteso il motivo d’impugnazione relativo alla litispendenza, trattandosi di procedimenti che in primo grado pendevano davanti allo stesso Ufficio giudiziario e non a giudici diversi, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva l’appello e rigettava sia la domanda principale di usucapione accolta in primo grado in favore del COGNOME, sia la sua domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. della proprietà dell’immobile in suo favore.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi. Resiste COGNOME NOME con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato il 23/25.3.2019, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Sia COGNOME NOME che COGNOME NOME hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c., e quest’ultima il 10.10.2023 ha invocato il giudicato esterno sopravvenuto producendo, a tal fine, insieme alla memoria, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 26.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo COGNOME NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ..
Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie (i documenti e tra essi in particolare le scritture private del 3.9.1977 dalle quali emergerebbe l’attribuzione del possesso utile all’usucapione a favore del COGNOME e la mancata risposta all’interrogatorio formale di COGNOME NOME) che l’avrebbero dovuta indurre a confermare la fondatezza della sua domanda di usucapione dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, già riconosciuta in primo grado dal Tribunale.
Osserva la Corte che il ricorrente contrappone inammissibilmente (vedi in tal senso Cass. 4.6.2010 n. 13587) una propria valutazione del materiale istruttorio a quella pur plausibile e motivata espressa dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio del libero convincimento, senza peraltro invocare vizi di motivazione, o di interpretazione delle scritture private del 3.9.1977, delle quali non si riporta neppure integralmente il testo.
Il motivo già per come formulato é quindi inammissibile, ma a ciò va aggiunto che la COGNOME ha legittimamente prodotto con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., quale documento incidente
sull’ammissibilità del ricorso, il cui deposito é consentito nel giudizio di cassazione dall’art. 372 c.p.c., l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023.
Con tale ordinanza si é determinato il giudicato esterno negativo sia per la domanda di usucapione dell’immobile oggetto di causa, sia per la domanda subordinata volta ad ottenere il trasferimento della proprietà ex art. 2932 cod. civ. dello stesso immobile previa qualificazione delle scritture private del 3.9.1997 come contratti preliminari di vendita di cosa futura a favore di COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, per cui per il principio del ne bis in idem non é consentito procedere ad un nuovo esame nel merito di tali domande.
La certezza dell’esistenza del giudicato ben può ricavarsi, infatti, anche dall’intervenuta decisione da parte di questa Corte (in tal senso si veda Cass. 11.6.2021 n. 16589 e Cass. n. 5360/2009), ed il giudicato è rilevabile anche d’ufficio quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, senza che possa qualificarsi come inammissibile l’eccezione o la produzione in questa sede della sentenza divenuta irrevocabile, poichè -ove si tratti di sentenza della predetta Corte, nota alle parti -non può ritenersi operante il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all’art. 372 c.p.c., in quanto il divieto non risponde, in concreto, ad un reale interesse nè delle parti stesse, nè della Corte di Cassazione, la quale è tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza dei propri precedenti.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1414, 1472 e 2932 cod. civ..
La doglianza è inammissibile, posto che il ricorrente si limita a riproporre una propria diversa valutazione delle risultanze istruttorie allo scopo di addivenire all’accoglimento della sua
domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell’immobile oggetto di causa, previa qualificazione delle scritture private del 3.9.1997 come contratti preliminari di vendita di cosa futura a favore di COGNOME NOME, senza peraltro invocare vizi di motivazione, o di interpretazione delle scritture private del 3.9.1977, delle quali non si riporta neppure integralmente il testo. Inoltre, anche per il secondo motivo a tali profili d’inammissibilità si aggiunge quello che deriva dal giudicato esterno negativo, formatosi anche sulla domanda in questione, con la pronuncia dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., o arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. delle somme corrisposte dal COGNOME alla COGNOME quale acconto prezzo di £ 13.400.000.
Premesso che per tale domanda non é invocabile il giudicato esterno, in quanto la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 718/2017, confermata dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7314/2023 del 13.3.2023, ha ritenuto domanda nuova proposta per la prima volta nel giudizio di appello n.413/2011 RG e quindi inammissibile la domanda di ripetizione di indebito di COGNOME NOME, il terzo motivo deve comunque ritenersi inammissibile.
Ed invero, COGNOME NOME, dopo avere avanzato la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., o arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. delle somme corrisposte alla COGNOME quale acconto prezzo di £ 13.400.000 in via di estremo subordine nel processo di primo grado, in appello si é limitato a chiedere il rigetto del gravame della COGNOME relativo alla sua domanda di usucapione, e ad evidenziare che non intendeva rinunciare alla domanda subordinata avanzata in primo
grado, e rimasta assorbita, volta ad ottenere il trasferimento ex art. 2932 cod. civ., senza riproporre invece la domanda ulteriormente gradata di ripetizione di indebito, o arricchimento senza causa per le somme corrisposte alla COGNOME come acconto prezzo di £13.400.000, che pertanto si deve ritenere che sia stata implicitamente rinunciata dal COGNOME ex art. 346 c.p.c..
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, l’appellato che abbia visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale é tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice (vedi Cass. 15.5.2020 n. 3841; Cass. sez. un. 25.5.2018 n. 13195; Cass. 14.4.2015 n.NUMERO_DOCUMENTO).
A conferma del fatto che la domanda in questione non era stata riproposta in secondo grado dal COGNOME sta il fatto che il ricorrente, pur avendo lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia su un motivo di appello e sulla domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato da parte della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente onere di indicare con quali parole nel costituirsi in secondo grado avesse manifestato la volontà di tener ferma la domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato, si é limitato ad indicare che aveva avanzato tale domanda in via di estremo subordine nel giudizio di primo grado.
Il ricorrente non ha invece indicato dove e con quali parole nella comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado avesse manifestato espressamente la volontà di coltivare la domanda in questione, in tal modo determinando l’implicita rinuncia ex art. 346 c.p.c. alla domanda medesima, il che spiega come mai l’impugnata sentenza si sia pronunciata sulla domanda di trasferimento ex art.
2932 cod. civ., assorbita in primo grado ma riproposta dal COGNOME nella comparsa di costituzione in appello, e non sulla domanda di ripetizione di indebito, o arricchimento ingiustificato della somma versata dal COGNOME quale acconto prezzo.
Il quarto motivo, relativo alla riunione col procedimento n.25122/2017 RG della Corte di Cassazione tra le stesse parti, è superato dal fatto che quel procedimento é stato già definito con la prodotta ordinanza n. 7314/2023 del 13.3.2023 della Suprema Corte, ed il quinto motivo, inerente alla rivisitazione della condanna alle spese disposta a carico del COGNOME a seguito dell’auspicato e non verificatosi accoglimento del ricorso, non costituiscono veri motivi d’impugnazione dotati di una propria individualità.
Quanto al ricorso incidentale condizionato di COGNOME NOME, volto a riproporre la questione dell’inusucapibilità dell’immobile oggetto di causa in quanto facente parte del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fino alla vendita da quest’ultimo effettuata alla COGNOME nel 2000, non dev’essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del ricorso principale del COGNOME.
Va respinta la domanda della COGNOME di condanna del COGNOME al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non é emerso che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo, o colpa grave, come confermato dall’accoglimento della sua domanda di usucapione in primo grado con statuizione riformata in appello sulla base di una complessa opera d’interpretazione delle scritture private del 3.9.1997, che in senso letterale parlavano di trasferimento del possesso pur essendo all’epoca l’assegnatario dell’alloggio di edilizia economica e popolare un mero detentore dell’immobile oggetto di causa, ed anche in considerazione del fatto che le scritture private suddette sulla base della CTU grafologica espletata sono state ritenute sottoscritte da COGNOME NOME, nonostante lo strumentale disconoscimento di sottoscrizione da
parte di quest’ultima e del fatto che il giudicato esterno é sopravvenuto rispetto all’inizio di questo giudizio.
Le spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, in base al principio della soccombenza prevalente, vanno poste a carico di COGNOME NOME ed a favore di COGNOME NOME, mentre le spese di questo grado del ricorrente vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti rimaste intimate.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, e respinta la domanda di COGNOME NOME di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.10.2023