Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6828 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4382/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n.762/2019 depositata il 12.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con citazione del 2013, COGNOME NOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il vicino COGNOME NOME, deducendo di essere proprietario di un appartamento sito in Lecce, INDIRIZZO confinante con il vano sottoscala di proprietà del convenuto. L’attore lamentava che il COGNOME aveva installato nel predetto vano un impianto di autoclave in violazione delle distanze dal confine previste dall’art. 889 cod. civ. per tubi d’acqua e contenitori cisterne, nonché degli articoli 61 e 62 n. 3 del regolamento edilizio del Comune di Lecce sulle altezze e dimensioni minime dei locali di tipo S2 ed S3, del genere in cui l’autoclave era collocato. Ciò premesso, il COGNOME chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione dell’autoclave per violazione delle suddette disposizioni.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOMECOGNOME eccependo l’inammissibilità della domanda attorea in quanto già decisa con sentenza del Giudice di Pace di Ugento ( rectius Lecce) n.7008/2008, passata in giudicato.
Con sentenza n. 2021/2017, il Tribunale di Lecce rilevava un giudicato implicito rappresentato da una sentenza del Giudice di Pace e quindi dichiarava inammissibile la domanda.
Il COGNOME NOME proponeva appello.
La Corte d’Appello di Lecce, nella resistenza del COGNOME, con la sentenza n. 762/2019 del 24.5/12.7.2019, rigettava il gravame e confermava, con motivazione parzialmente difforme, la pronuncia di primo grado, ritenendo che il Giudice di Pace si fosse espressamente pronunciato negativamente, pur non riportandolo nel dispositivo, sulla domanda del COGNOME di accertamento della violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale, dichiarando detta domanda superata dall’ avvenuto acquisto per usucapione della servitù di mantenimento dell’autoclave e dell’impianto nella posizione in cui essi si trovavano in virtù dell’allegazione dei convenuti circa la collocazione invariata da trent’anni dell’autoclave, dato che le sentenze andavano valutate
nella loro interezza e che un giudicato poteva formarsi anche solo sulla motivazione.
Il giudice di secondo grado riteneva non fondata la tesi dell’appellante che su quella domanda di accertamento il Giudice di Pace non si fosse pronunciato, avendo in precedenza respinto, con ordinanza, l’eccezione d’incompetenza sollevata dal convenuto ratione materiae a favore del Tribunale di Lecce.
La sentenza di secondo grado rilevava poi, che della formulazione della suddetta domanda in via incidentale da parte del COGNOME nel procedimento del Giudice di Pace, e della rinuncia alla stessa a seguito della confessione resa dalla controparte, che avrebbe reso superfluo l’accertamento, prima del rigetto dell’eccezione d’incompetenza, non vi era traccia nella sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 7008/2008, al cui solo contenuto si doveva fare riferimento per individuare l’oggetto del giudicato, osservando che il COGNOME avrebbe dovuto far valere, mediante impugnazione di quella sentenza, l’asserito vizio di ultrapetizione.
Da ultimo rilevava il giudice di secondo grado, che poiché l’art. 889 cod. civ. poteva essere derogato da disposizioni locali che prevedessero distanze maggiori rispetto a quelle minime, il COGNOME, chiedendo di accertare davanti al Giudice di Pace la violazione del regolamento locale derogatorio all’art. 889 cod. civ., aveva chiesto anche di accertare la violazione di tale ultima disposizione nella parte non derogata.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso innanzi a questa Corte, articolato su due motivi, e COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Seguendo un ordine di priorità logica delle questioni, occorre partire dal secondo motivo che, se fondato, potrebbe avere rilievo
assorbente su ogni altra questione. Si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 101, comma 2°, c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità della pronuncia del Giudice di prime cure, atteso che la statuizione del Giudice di Pace, ritenuta giudicato implicito dal Tribunale di Lecce, e giudicato esplicito dalla Corte di Appello di Lecce, sarebbe stata rilevata d’ufficio senza preventivamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, in violazione di quanto prescritto dall’art. 101 comma 2° c.p.c..
Questo motivo è però infondato.
Il convenuto COGNOME, nel costituirsi all’udienza di prima comparizione del giudizio di primo grado, aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento della violazione dell’art. 889 cod. civ. e degli articoli 61 e 62 n. 3 del regolamento edilizio del Comune di Lecce sulle altezze e dimensioni minime dei locali di tipo S2 ed S3 del genere in cui l’autoclave era collocato, e di conseguente condanna del COGNOME alla rimozione dell’autoclave, in quanto già decisa con sentenza del Giudice di Pace di Ugento ( rectius Lecce) n.7008/2008, passata in giudicato.
Non vi era quindi alcuna necessità di stimolare il contraddittorio delle parti ex art. 101 comma 2° c.p.c. su tale questione, che evidentemente era stata già posta nel dibattito processuale, trattandosi, peraltro, di questione rilevabile anche d’ufficio, e quindi non soggetta neppure al regime delle preclusioni riguardanti le eccezioni in senso stretto ex artt. 166 e 167 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 28.7.2014 n. 17069; Cass. 6.6.2011 n. 12159; Cass. sez. un. 5.6.2006 n. 13196).
2 Resta a questo punto da esaminare il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 34 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un’identità tra la domanda proposta dal COGNOME al Giudice di Pace di Lecce e quella spiegata dallo stesso innanzi al Tribunale di Lecce, riconoscendo pertanto alla pronuncia del Giudice di Pace gli effetti di un espresso giudicato esterno preclusivo alla riproposizione della domanda.
Il motivo é fondato.
Per denunciare per cassazione la violazione o l’errata interpretazione dell’oggetto e dei limiti di un giudicato esterno perpetrate dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con l’individuata portata della pregressa res iudicata (da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono), non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda (vedi in tal senso Cass. 13.5.2022 n.15317), ed é tenuto altresì all’osservanza di quei canoni di specificità del motivo, che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso concreto (Cass. 13.5.2022 n. 15317).
Va poi rammentato che, per giurisprudenza costante, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. ord. 16.8.2024 n. 22874; Cass. sez. trib. ord. 7.12.2021 n. 38767; Cass. ord. 29.11.2018 n. 30838; Cass. 5.10.2009 n. 21200; Cass. sez. un. 9.5.2008 n. 11501; Cass. sez. un. 28.11.2007 n. 24664; Cass. sez. un. 25.5.2001 n. 226).
Sempre per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (v. Cass. sez. lav. 7.8.2019 n. 21165; Cass. sez. trib. ord. 23.5.2018 n. 12752; Cass. ord. 16.1.2014 n. 769; Cass. 10.12.2015 n. 24952).
Inoltre, il giudicato esterno, in quanto provvisto di ” vis imperativa ” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli ” elementi normativi “, sicché la sua interpretazione dev’essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, in base agli artt. 12 disp. prel. cod. civ., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (Cass. sez. lav. 15.3.2024 n.7065; Cass. sez. lav. 23.7.2024 n. 20422; Cass. 13.5.2022 n.15317; Cass. sez. un. n. 11501/2008; Cass. 29.11.2018 n.30838; Cass. 9.5.2008 n. 11501; Cass. sez. un. 28.11.2007 n.24664; Cass. sez. un. 25.5.2001 n. 226).
Nel caso in esame, gli oneri di specificità del motivo possono ritenersi soddisfatti dal ricorrente, che ha riportato tutta la sentenza del Giudice di Pace n. 7008/2008, tra cui spicca il seguente passaggio : ‘ Preliminarmente va rilevato che questo decidente non può pronunciarsi circa una eventuale violazione del Reg. Comunale Edilizio di Lecce, dal momento che i convenuti hanno ormai acquisito il diritto di servitù sulla posizione in cui é stato sistemato l’autoclave oggetto dei danni lamentati ‘.
Ciò chiarito, osserva la Corte che l’impugnata sentenza, nell’individuazione del contenuto del giudicato esterno, ritenuto preclusivo all’accertamento sull’illegittimità dell’autoclave e delle tubazioni dell’acqua relative rispetto alla distanza imposta dall’art. 889 cod. civ. ed all’art. 62 del regolamento edilizio comunale di Lecce sulle altezze e dimensioni minime dei locali del tipo S2 ed S3, e sulla conseguente domanda del Tondi di rimozione dell’autoclave del Di Natale, avrebbe dovuto considerare innanzitutto anche il dispositivo della citata sentenza n. 7008/2008 del Giudice di Pace di Lecce.
Inoltre, avrebbe dovuto dare giusto peso anche alla rilevante affermazione del Giudice di Pace in ordine alla impossibilità di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della violazione del regolamento edilizio comunale, peraltro avanzata solo nella citazione in via incidentale (circostanza questa non riportata nella sentenza del Giudice di Pace), facendo quindi pensare all’esistenza di un impedimento di tipo procedurale da ricondurre alla sua incompetenza per materia, o alla rinuncia del Tondi.
Il giudice di appello, chiamato ad interpretare il giudicato, avrebbe dovuto fare ricorso all’esame degli atti del procedimento davanti al Giudice di Pace e permanendo dubbi, al contenuto della domanda giudiziale coltivata dal Tondi e alle difese ivi formulate dal convenuto, dando il giusto peso agli accertamenti richiesti solo in via incidentale e tenendo conto che in difetto di un’espressa previsione di legge o di domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., ma incidenter tantum , (Cass. 19.1.1999 n. 462; Cass. n. 7872/1995).
La Corte d’Appello di Lecce doveva altresì considerare che per l’interpretazione del giudicato si richiede il riesame degli atti processuali mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto,
indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.
Avrebbe dovuto altresì considerare che nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 7008/2008, i convenuti avevano eccepito che il sistema dell’autoclave era presente da oltre trenta anni, ma non avevano mai domandato in via riconvenzionale, o eccepito in via di eccezione, l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere l’autoclave nella posizione in cui si trovava, con la conseguenza che – non essendo rilevabile d’ufficio l’eccezione di usucapione – non poteva il Giudice di Pace, se non incorrendo in ultrapetizione o extrapetizione, contraria all’art. 112 c.p.c., riconoscere a favore dei convenuti il diritto di servitù sulla posizione in cui era stato sistemato l’autoclave oggetto dei danni lamentati.
Di tale vizio si é anche avveduta la sentenza impugnata nell’ultimo capoverso di pagina 7, ma anziché tenerne conto in sede di interpretazione del giudicato esterno, optando per la considerazione del riferimento fatto in via preliminare nella motivazione del Giudice di Pace come un mero obiter dictum , inidoneo a determinare la formazione di giudicato, si é limitata ad indicare che il COGNOME avrebbe dovuto far valere il vizio di ultrapetizione, o extrapetizione in sede d’impugnazione di quella sentenza, non considerando che il COGNOME in quella sede era risultato totalmente vittorioso sulla domanda risarcitoria per le infiltrazioni d’acqua avanzata ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. contro i convenuti. L’erroneo rilievo del giudicato comporta inevitabilmente la cassazione della sentenza impugnata e la necessità di un nuovo giudizio di merito.
Il Giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità, in base all’esito finale della lite.
La Corte respinge il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.2.2025