Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5643/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME), in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22/21, depositata il 14 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio lo RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 175/05, emesso il 22 dicembre 2005, con cui il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 122.169,80, a titolo di corrispettivo delle prestazioni specialistiche di radiologia erogate nell’anno 2003 in regime di accreditamento in favore degli assistiti dal RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale non residenti nel territorio dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza del 20 luglio 2011, il Tribunale di Locri accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, osservando che la somma richiesta eccedeva il tetto annuale di spesa previsto dal contratto stipulato tra le parti il 5 febbraio 2003.
L’impugnazione proposta dallo RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, succeduta all’RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 14 gennaio 2021.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che in ordine RAGIONE_SOCIALE riferibilità del tetto di spesa alle sole prestazioni erogate in favore degli assistiti residenti nel territorio dell’RAGIONE_SOCIALE si fosse formato il giudicato esterno, per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 5 marzo 2014, con cui era stata rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 935/11 del 14 ottobre 2011, o del decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri n. 99/04 del 20 luglio 2004: ha rilevato infatti che la sentenza prodotta in giudizio, oltre a risultare sprovvista della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., riguardava contratti diversi da quello che costituiva oggetto del giudizio, mentre il decreto ingiuntivo, pur essendo munito della dichiarazione di esecutorietà, era divenuto definitivo dopo la decisione di primo grado, si riferiva a contratti diversi, riguardanti prestazioni specialistiche di TAC e RSM, ed aveva ad oggetto il pagamento di un importo diverso. Ha osservato inoltre che dal decreto ingiuntivo non emergeva che i budget relativi alle predette prestazioni riguardassero prestazioni erogate in favore di soggetti residenti e non residenti, aggiungendo che i documenti nello stesso
menzionati non erano stati prodotti e dal provvedimento non era possibile ricavare le ragioni della decisione e i principi di diritto che ne costituivano il fondamento.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente il divieto di superare il tetto di spesa assegnato, l’estensione dello stesso alle prestazioni erogate in favore di soggetti non residenti e l’esclusione dell’obbligo di pagamento delle prestazioni extra budget ; ha aggiunto che l’RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a richiedere note di credito per le prestazioni extra budget non ancora remunerate, mentre la struttura accreditata era tenuta ad emettere le medesime note nel caso in cui fosse stato già eseguito il pagamento. Ha escluso inoltre che il contratto si ponesse in contrasto con norme imperative, osservando che la disciplina statale e RAGIONE_SOCIALE di settore non conteneva alcuna disposizione che autorizzasse il superamento dei tetti di spesa e consentisse il pagamento delle prestazioni eccedenti, rilevando in particolare che la deliberazione della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 1151 del 6 dicembre 2002, che in caso di superamento del tetto di spesa prevedeva un meccanismo di abbattimento tariffario, non era stata prodotta in giudizio, e precisando comunque che tale meccanismo non comportava l’autorizzazione allo sforamento del budget , ma era finalizzato esclusivamente a consentire il rientro nei tetti di spesa programmati. Premesso infine che la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget era giustificata dRAGIONE_SOCIALE necessità di garantire il rispetto dei tetti di spesa, e quindi il vincolo delle risorse disponibili, ha affermato che il principio di libera scelta dell’assistito doveva essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, ed in particolare con i limiti oggettivi derivanti dalle risorse disponibili.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME), per un solo motivo, illustrato anche con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.,
censurando la sentenza impugnata per aver negato efficacia di giudicato esterno al decreto ingiuntivo n. 99/04, il quale aveva accertato che gli accordi stipulati per l’anno 2003 con le strutture accreditate erano stati modificati con successive disposizioni regionali. Premesso infatti che il giudicato si forma non soltanto in ordine alle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, ma anche in ordine agli accertamenti di fatto risultanti dRAGIONE_SOCIALE motivazione, che costituiscono il fondamento logico-giuridico della decisione, sostiene che tali accertamenti precludono il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse. Precisato inoltre che i contratti stipulati dall’RAGIONE_SOCIALE riproducevano uno schema tipo predisposto dRAGIONE_SOCIALE Regione, che includeva nel budget assegnato le prestazioni rese in favore sia dei residenti che dei non residenti, afferma che, come risultava dal ricorso per decreto ingiuntivo, riguardante anch’esso prestazioni erogate in mobilità, tale clausola era stata modificata da un successivo accordo, in virtù del quale il budget annuale era riferibile alle sole prestazioni rese in favore degli assistiti residenti nel territorio dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre le prestazioni rese in favore dei soggetti non residenti dovevano essere scorporate e liquidate separatamente dall’RAGIONE_SOCIALE nel cui territorio erano state effettuate, con diritto al rimborso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che le prestazioni di radiologia fossero disciplinate da clausole diverse, giacché la determinazione del tetto di spesa costituisce espressione del potere di programmazione RAGIONE_SOCIALE spettante RAGIONE_SOCIALE Regione, il cui esercizio, in riferimento alle prestazioni erogate in mobilità, trova giustificazione nell’esigenza di dettare regole uniformi, al fine di evitare la vanificazione della programmazione della spesa RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il ricorso non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ, RAGIONE_SOCIALE correzione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 99/04 fosse divenuto esecutivo, per effetto dell’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione, negandogli efficacia di giudicato soltanto per ragioni inerenti RAGIONE_SOCIALE diversità della causa petendi e del petitum della domanda cui si riferiva, rispetto a quelli della domanda che costituisce oggetto del presente giudizio.
La Corte territoriale ha infatti accertato che il giudizio di opposizione al
predetto decreto ingiuntivo si era concluso, in primo grado, con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente RAGIONE_SOCIALE domanda proposta nel procedimento monitorio, cui aveva fatto seguito la revoca del decreto ingiuntivo; tale decisione era stata riformata dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la quale aveva riconosciuto la spettanza della controversia RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; le parti non avevano tuttavia provveduto RAGIONE_SOCIALE riassunzione del giudizio, il quale si era estinto, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ., con decreto del 22 febbraio 2021.
Orbene, è noto che l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui abbia luogo a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, il quale non rivive nel caso in cui la sentenza di primo grado che ne abbia disposto la revoca sia riformata in sede di gravame, neppure se il dispositivo della sentenza di appello preveda impropriamente la «conferma» del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 6/09/2017, n. 20868). Qualora pertanto, successivamente RAGIONE_SOCIALE revoca, il giudizio si estingua, non trova applicazione l’art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma l’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, e, qualora l’estinzione si verifichi in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza che abbia accolto l’opposizione, l’art. 393 cod. proc. civ., secondo cui RAGIONE_SOCIALE mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero procedimento, e quindi anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4071; Cass., Sez. III, 6/04/2011, n. 7871; Cass., Sez. lav., 15/05/2007, n. 11095). Tale inefficacia non può essere esclusa per effetto della circostanza che a seguito dell’estinzione il decreto sia stato erroneamente dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 653 o 654 cod. proc. civ., trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, avverso il quale non è previsto alcun mezzo d’impugnazione e non impugnabile neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma non sottratto al sin-
dacato del giudice, il quale può accertare il difetto dei presupposti che ne legittimano l’adozione (cfr. Cass., Sez. II, 15/06/1991, n. 6777; Cass., Sez. I, 8/04/1964, n. 785), sia in sede di opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., ove l’esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell’opposizione o mancata costituzione dell’opponente, sia in sede di opposizione all’esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell’azione esecutiva (cfr. Cass., Sez. II, 23/11/2021, n. 36196; Cass., Sez. I, 3/09/ 2009, n. 19119), sia infine in altro giudizio, nel quale ne sia fatta valere l’efficacia. Se è vero, dunque, che, in mancanza della sentenza di rigetto dell’opposizione divenuta definitiva, la dichiarazione di esecutività costituisce un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’efficacia di giudicato formale e sostanziale al decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. VI, 24/10/2017, n. 25191; 29/02/2016, n. 3987; Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1650), è anche vero, però, che tale dichiarazione non impedisce al giudice dinanzi al quale la predetta efficacia sia fatta valere di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dRAGIONE_SOCIALE legge per la sua integrazione.
Tale verifica non può ritenersi preclusa, in questa sede, dRAGIONE_SOCIALE mancata proposizione di censure avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dato per scontata la sussistenza dei predetti presupposti, per effetto della dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, essendo ancora in discussione l’efficacia di giudicato di tale provvedimento, con riguardo all’intervenuta modificazione del contratto allegato a sostegno della domanda, e non essendosi la Corte d’appello pronunciata specificamente in ordine RAGIONE_SOCIALE predetta questione. E’ noto d’altronde che, ove sia invocato il giudicato esterno, il giudice deve provvedere d’ufficio in ogni stato e grado del processo al riscontro delle condizioni di ordine formale e sostanziale RAGIONE_SOCIALE cui ricorrenza è subordinato il riconoscimento di tale efficacia, a meno che sulla questione non sia già intervenuta una statuizione rimasta incensurata, trattandosi di un accertamento non rimesso all’iniziativa esclusiva delle parti, in quanto rispondente all’interesse pubblico all’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche ed RAGIONE_SOCIALE stabilità delle decisioni: tale verifica spetta anche al Giudice di legittimità, il quale può provvedervi con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed RAGIONE_SOCIALE diretta valu-
tazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24664; Cass., Sez. I, 5/10/2009, n. 21200; Cass., Sez. III, 20/01/2006, n. 1099).
1.2. Nella specie, peraltro, indipendentemente dal predetto rilievo, l’efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo n. 99/04 è stata correttamente esclusa dRAGIONE_SOCIALE Corte di merito in virtù della diversità degli elementi costitutivi della domanda proposta nel relativo procedimento rispetto a quelli della pretesa azionata nel presente giudizio, essendo emerso che, nonostante l’identità della data di stipulazione dei contratti allegati a sostegno dei due ricorsi per decreto ingiuntivo, il primo aveva ad oggetto un importo dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni specialistiche attinenti ad esami di TAC e RSM, mentre il secondo, di cui si discute in questa sede, aveva ad oggetto un importo dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni specialistiche di radiologia.
Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni RAGIONE_SOCIALE causa anteriore e a quella successivamente intrapresa, laddove, non trovando applicazione nel nostro ordinamento processuale la regola dello stare decisis , la mera identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per giungere RAGIONE_SOCIALE decisione non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio, potendo al più venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche RAGIONE_SOCIALE fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l’adesione ad esse (cfr. Cass., Sez. I, 4/01/2024, n. 211; 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830).
Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini che qui interessano, la circostanza, fatta valere dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, che i contratti allegati a sostegno delle domande proposte con i due ricorsi per decreto ingiuntivo abbiano subìto analoghe modificazioni per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti, non risultando l’accertamento contenuto nel precedente decreto ido-
neo a spiegare efficacia di giudicato esterno, ma potendo venire in considerazione esclusivamente ai fini dell’interpretazione del contratto fatto valere nel presente giudizio, la quale, tuttavia, non è sindacabile in questa sede, non avendo la ricorrente censurato in alcun modo l’interpretazione risultante dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
1.3. E’ infine inammissibile la questione, sollevata dRAGIONE_SOCIALE ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. e diversa da quella proposta con il ricorso, concernente la violazione del giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che la convenzione stipulata tra le parti prevedesse un budget sostanzialmente identico per ciascun tipo di prestazioni specialistiche.
In quanto avente esclusivamente la funzione di chiarire ed illustrare le censure che siano già state ritualmente (cioè in maniera completa, compiuta e definitiva) formulate nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, la predetta memoria non può essere utilizzata per integrare i motivi del ricorso per cassazione, la cui proposizione determina la consumazione del diritto d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. II, 30/03/2023, n. 8949; 12/10/2017, n. 24007; Cass., Sez. I, 20/12/2016, n. 26332).
Per la medesima ragione, sono inammissibili gli altri due motivi d’impugnazione proposti con la medesima memoria, con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché per omessa motivazione, nella parte in cui, ai fini dell’interpretazione del contratto, ha ignorato la clausola di determinazione del budget e l’allegato del contratto, che fissavano un tetto di spesa superiore a quello previsto dRAGIONE_SOCIALE legge della Regione RAGIONE_SOCIALE 7 agosto 2002, n. 29.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia in punto spese processuali, in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27/06/2024 nella camera di consiglio della prima