Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8294/2021 R.G. proposto da : COGNOME UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-intervenuta- contro
RAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, già BANCA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE e già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ,
rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (LVTRST48M28D969M), COGNOME (CRRVTR71M10D969P)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 842/2020 depositata il 18/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME UMBERTO ha proposto davanti al Tribunale di Savona ricorso in opposizione alle esecuzioni immobiliari riunite nn. 160/2007 e 257/2005 R.G.E., i cui creditori procedenti erano Intesa San Paolo S.p.A. (ISP) e Banca di San Giorgio S.p.A. (BSG), deducendo la natura usuraria e anatocistica degli interessi applicati. L’esecuzione forzata procedeva in virtù di diverse ragioni di credito, costituite -come risulta dalla sentenza impugnata -da tre mutui ipotecari stipulati tra il 2003 e il 2005 (due con ISP e uno con RAGIONE_SOCIALE) e da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova, ottenuto da RAGIONE_SOCIALE in solido nei confronti del ricorrente e della società RAGIONE_SOCIALE, relativo a una apertura di credito di € 155.000,00 appoggiata sul conto corrente n. 1375.
A seguito di CTU, il Tribunale di Savona ha dichiarato in parte inammissibile l’opposizione all’esecuzione , facendo applicazione -per quanto qui rileva – del giudicato esterno formatosi in forza di sentenza del Tribunale di Genova del 7 maggio 2010, n. 1874 quanto al decreto ingiuntivo ottenuto da BSG in relazione al rapporto di conto corrente n. 1375, nel quale erano confluiti altri rapporti bancari (c/c n. 915, conti anticipi nn. 975, 1376, 1377, 1378, conti s.b.f. nn. 12007, 12038, 12039, 1385, 1386, 1387), ancorché riferibili ad altra società debitrice incorporata in RAGIONE_SOCIALE (nn. 1224, 1245-1378).
Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda in relazione ai contratti di mutuo ipotecario, in conformità con le conclusioni del CTU.
Il debitore esecutato ha interposto appello, deducendo -per quanto qui rileva -con il secondo motivo di appello l’omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di conto corrente ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), con il terzo motivo l’erroneità del principio affermato in relazione all’estensione del giudicato relativo ai rapporti di conto corrente autonomi rispetto al c/c n. 1375, nonché con il quarto motivo la non usurarietà degli interessi applicati.
La Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello , confermando -per quanto qui rileva – il giudicato esterno quanto al l’esame del secondo e del terzo motivo di appello e osservando, in particolare, che nel conto corrente n. 1375 erano confluiti gli altri rapporti di conto corrente.
Propone ricorso per cassazione il Boragno, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso ISP, anche quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE. Il difensore del ricorrente ha comunicato in data 17 febbraio 2022 la revoca della procura speciale. E’ intervenuta in giudizio COGNOME NOMECOGNOME coniuge del ricorrente, costituendosi con comparsa e procura in data 12 febbraio 2025 e depositando memoria in data 14 febbraio 2025, allegando la propria qualità di erede del ricorrente. E’ stata depositata memoria dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità della costituzione in giudizio di COGNOME NOME, estranea al giudizio di merito, quale avente causa mortis causa del ricorrente, posto che nel giudizio di cassazione, retto dal potere di impulso, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, il quale prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non
assume rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo in luogo del ricorrente (Cass., n. 30855/2024; Cass., n. 5480/2018; Cass., n. 1757/2016).
Parimenti, pur non essendo preclusa l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. al giudizio di legittimità, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ. tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo natura di atto di intervento, venga partecipato alla controparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria. A tal riguardo, il successore deve notificare tale atto alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito in cancelleria, né può questi limitarsi al deposito delle memorie ex artt. 378 e 380bis cod. proc. civ. poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (Cass., n. 13118/2024; Cass., n. 8973/2020; Cass., n. 19172/2019; Cass., Sez. U, n. 9692/2013). Contraddittorio vieppiù necessario in caso di allegazione della qualità di erede, la quale -non essendo dimostrabile in base a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -può essere accertata in base al principio di non contestazione (Cass., Sez. U., n. 12065/2014) e, quindi, quale effetto del consapevole comportamento processuale della controparte costituita.
Nella specie, l’omessa notificazione al controricorrente della memoria di costituzione e della memoria successiva, nonché l’omessa produzione di documentazione atta a dimostrare la qualità di erede della intervenuta -non essendo utile allo scopo la produzione del certificato di morte -rendono inammissibile l’intervento.
Irrilevante è, inoltre, la comunicazione della revoca del mandato a ll’originario difensore del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ. (Cass., n. 21412/2024; Cass., n. 6257/2023; Cass., n. 26429/2017), in conformità al principio di ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., n. 15295/2014).
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. , nonché violazione e/o falsa violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello erroneamente fatto applicazione del giudicato esterno formatosi in relazione al c/c n. 1375, senza avvedersi il giudice di appello della autonomia degli altri rapporti di conto corrente, benché regolati nell’unico rapporto di conto corrente. Osserva il ricorrente che non poteva considerarsi sceso il giudicato esterno su rapporti di conto corrente diversi e autonomi rispetto al c/c n. 1375, benché alla loro estinzione i relativi saldi fossero transitati nel suddetto rapporto di conto corrente, non potendo il collegamento negoziale che avvinceva i diversi contratti di conto corrente travalicare il principio di autonomia dei singoli rapporti.
6 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello con il quale si denunciava la nullità dei contratti di conto corrente per violazione dei requisiti di forma di cui all’art. 117, comma 3, TUB, nonché sul quarto motivo di appello in relazione al recepimento da parte del giudice di primo grado delle conclusioni cui era giunto il CTU in punto natura anatocistica degli interessi e usurarietà degli stessi.
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del controricorrente (diversamente intesa dal ricorrente in memoria), ove osserva che il contenzioso in primo grado aveva a oggetto i tre contratti di mutuo ipotecario , laddove l’estensione ai rapporti di conto corrente sarebbe avvenuta solo in sede di CTU, essendo l’estensione della causa petendi anche al rapporto di conto corrente coperta dal giudicato formatosi già in primo grado.
Il primo motivo è, in ogni caso, inammissibile, in quanto impinge in un accertamento in fatto. La C orte d’ Appello ha accertato in fatto che il conto corrente n. 1375 fosse un rapporto unico, nonostante in esso fossero confluiti i saldi degli originari rapporti bancari. Nel caso di specie, non vi è questione di diritto sulla sussistenza di limiti oggettivi del giudicato (Cass., n. 1041/2025; Cass., n. 29806/2024), bensì accertamento in fatto, compiuto concordemente nei due gradi del giudizio di merito, secondo cui nel conto corrente numero 1375 erano confluiti i saldi degli altri rapporti indicati dal ricorrente. In particolare, la sentenza impugnata (pag. 7, rigo 4 e ss.) ha fatto proprio un estratto della CTU, nel quale si è affermato che « il saldo storico del conto corrente numero 1375 finisce con l’esprimere la risultanza finale di tutti i rapporti di dare -avere intercorsi tra le parti. Dal che consegue che è proprio sul saldo di detto conto che si riverberano, in modo aggregato, gli effetti finali di tutti i calcoli oggetto del presente lavoro ». Il ricorrente, nella parte in cui deduce violazione del giudicato esterno per essere stato esteso il giudicato a rapporti di conto corrente diversi e autonomi rispetto al c/c n. 1375, intende rimettere in discussione un accertamento in fatto relativo alla unicità del suddetto rapporto, incensurabile in sede di legittimità.
Di conseguenza, è assorbito l’esame del secondo motivo. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate
dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.200,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/02/2025.