Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4755/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3497/2019 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il Comune di Alvignano. Espose l’attrice quanto segue. La COGNOME, a seguito della revoca del contributo finanziario erogato da parte del Comune di Alvignano, aveva proposto nei confronti di quest’ultimo domanda giudiziale di accertamento del diritto alla erogazione del contributo di cui alla legge n. 219 del 1981, per la riparazione del proprio fabbricato rurale danneggiato dal terremoto del 1980, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi, nonché di condanna al pagamento della somma di Lire 82.058.660, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale, con sentenza di data 23 marzo 2009 (data della decisione: 18 febbraio 2009), aveva accolto la domanda limitatamente all’accertamento del diritto mentre, quanto alla erogazione del contributo, aveva ritenuto non ammissibile la condanna ‘dovendo il contributo medesimo essere erogato dall’Amministrazione secondo le scansioni previste dalla legge’. Con mandato del 1° marzo 2012 il Comune aveva disposto il pagamento della somma di Euro 40.112,44. L’attrice chiese quindi la condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di Lire 82.058.660 a decorrere dal 25 maggio 1989 (data della
revoca del contributo) fino al 12 marzo 2012 (data di riscossione della somma), nonché dei soli interessi legali dal 13 marzo 2012. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento, a titolo di interessi sulla somma di cui al mandato del marzo 2012, della somma di Euro 44.841,31, oltre gli interessi dalla domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Comune.
Con se ntenza di data 24 giugno 2019 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, condannò il Comune al pagamento della somma di Euro 2.041,89. Osservò la corte territoriale che il Tribunale, con la sentenza del 2009, aveva negato che la domanda di condanna al pagamento del contributo, e dunque a maggior ragione delle maggiorazioni per interessi, potesse essere accolta. Aggiunse che la preclusione derivante dal giudicato formatosi in relazione a tale sentenza non poteva estendersi oltre la situazione esistente al momento di quest’ultima, per cui andavano esclusi gli interessi spettanti per il periodo anteriore alla data della decisione (18 febbraio 2009) e rideterminati gli interessi dovuti perché maturati da tale data al 12 marzo 2012.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. E’ stata presentata memoria dalla ricorrente.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Comune con il motivo di appello ha denunciato che la sentenza ha erroneamente ritenuto che la domanda non fosse coperta da giudicato, ma nessun altro motivo di impugnazione è stato proposto, in particolare non è stata contestata la
natura e la decorrenza degli interessi, in ordine ai quali si è formato il giudicato interno.
Il motivo è inammissibile. In via assorbente va osservato che non risulta assolto l’onere, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di specifica i ndicazione del contenuto e della sede nell’odierno giudizio di legittimità degli atti processuali su cui la censura si fonda, e cioè la sentenza di primo grado e l’atto di appello. Il contenuto di tali atti è indicato in modo generico, e comunque non sufficiente per scrutinare il motivo.
E’ appena il caso di aggiungere che la censura parrebbe anche priva di specificità e non in grado pertanto di raggiungere lo scopo della critica della decisione. Non sembra che si possa comprendere, alla stregua dell’artico lazione della censura, perché mai non cadesse nel fuoco dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune la questione della decorrenza degli interessi, posto che l’eccezione in discorso non poteva non mirare a denunciare che l’istanza sugli interessi, quale accessorio del capitale, fosse preclusa dalla mancata impugnazione del diniego della condanna al pagamento di quest’ultimo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1223, 1224 e 1282 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la Corte d’appello non ha accolto l’unico motivo di appello proposto dal Comune, avente ad oggetto l’inammissibilità della domanda per la presenza del giudicato formale, e, ciò nonostante, ha stravolto senza motivazione la decisione di primo grado, negando gli interessi legali riconosciuti da quest’ultima.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante che la corte territoriale avesse rigettato l’unico motivo di appello avente ad oggetto l’esistenza del giudicato formale, la medesima corte territoriale ha sollevato
d’ufficio eccezioni che potevano essere sollevate solo con l’appello. Aggiunge che sulla somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio decorrono fino al saldo gli interessi di pieno diritto, per cui il giudice non può limitarne l’attribuzione al giorno della sentenza, e che gli interessi legali moratori costituiscono una sanzione per il ritardo.
Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Anche per tali motivi, in via assorbente va osservato che non risulta assolto l’onere, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione del contenuto e della sede nell’odierno giudizio di legittimità degli atti processuali su cui la censura si fonda, e cioè la sentenza di primo grado e l’atto di appello. Il contenuto di tali atti è indicato in modo generico, e comunque non sufficiente per scrutinare i due motivi.
E’ appena il caso di aggiungere che essi sembrano muovere da un presupposto non corrispondente alla realtà della decisione impugnata e che pertanto non possano avere alcuna decisività. Assume la ricorrente che il motivo di appello avente ad oggetto la violazione del giudicato esterno non sarebbe stato accolto nella decisione impugnata. Emerge, di contro, che l’appello, sia pure parzialmente per la limitata pronuncia di condanna del Comune, è stato accolto proprio con riferimento alla preclusione derivante dalla mancata impugnazione della decisione che non aveva accolto la domanda di condanna al pagamento del contributo. L’intera sentenza della corte territoriale rinviene pertanto la propria ratio decidendi nell’accoglimento della eccezione di giudicato esterno.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti
processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26 settembre 2023 nella camera di