Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07476/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO , in virtù di procura a margine del ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME; rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 90/2023 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 16 gennaio 2023; udìta la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 novembre 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Mantova, chiedendo l’accertamento della falsità di quattro sottoscrizioni a lui apparentemente riferibili contenute nella polizza assicurativa n.89620982 stipulata a copertura dei danni cagionati da terzi alla propria autovettura, nonché la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell’ illecita condotta diretta a falsificare la polizza e a farne uso;
costituitasi la società convenuta, la quale eccepì la formazione del giudicato esterno sull’ autenticità delle sottoscrizioni, il Tribunale, con ordinanza del 7 gennaio 2020, rigettò la domanda;
rilevò il primo giudice che in un precedente giudizio tra le stesse parti l’attore aveva chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni cagionati alla sua autovettura da atti vandalici posti in essere da ignoti, in quanto coperti dalla citata polizza assicurativa n.89620982, detratto l’acconto di euro 1.500,00 già ricevuto, e che questa domanda era stata rigettata con sentenza passata in giudicato, sul presupposto che le condizioni generali di polizza, richiamate espressamente nel contratto sottoscritto dall’ assicurato, limitavano il pregiudizio indennizzabile all’importo di euro 1.500,00, escludendo l’ indennizzabilità del danno ulteriore;
sulla base di tali rilievi i l Tribunale accolse l’ eccezione di giudicato esterno sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo al precedente definitivo accertamento dell’esistenza del contratto di assicurazione, del suo contenuto e della sua efficacia nei rapporti tra il contraente e la società assicuratrice;
contro
questa decisione NOME COGNOME ha spiegato appello dinanzi alla Corte territoriale di Brescia, proponendo altresì formalmente querela di falso avverso le quattro firme apposte sul contratto di assicurazione, già prodotto tra i documenti depositati in primo grado;
con sentenza 16 gennaio 2023, n. 90, la Corte d’ appello ha rigettato l’ impugnazione, confermando integralmente la decisione impugnata, sulla base delle seguenti considerazioni:
Inel precedente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dell’ indennizzo per i danni da atti vandalici, assicurati dalla polizza n. 89620982, la domanda era stata rigettata -con ordinanza del 3 maggio 2017 del Tribunale di Mantova passata in giudicato -sul rilievo che « non vi dubbio che la polizza espresso rinvio alle condizioni d’assicurazione delle quali il COGNOME sottoscritto per ricezione di copia e che tali condizioni quelle di cui al doc. 4 »;
IIpertanto, la sentenza aveva accertato con efficacia di giudicato la « riferibilità delle sottoscrizioni a COGNOME »;
IIIpoiché la querela di falso proposta in grado d’ appello andava « interpretata come impugnazione del documento rappresentativo del contratto perché falsificato con l’ apposizione di firme apocrife, non
come disconoscimento delle sottoscrizioni », e poiché la legittimazione ad esperire la querela di falso compete a « chi intende conseguire la certezza della falsità di un documento nei confronti di chi ha inteso avvalersi di esso », ne derivava, nella fattispecie, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, atteso che l’autenticità della polizza, « in tutte le sue parti, comprese quelle approvate con le quattro sottoscrizioni impugnate », era già stata accertata con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e tale accertamento aveva effetto preclusivo sia sulla domanda dichiarativa della falsità, sia su quella conseguenziale di condanna al risarcimento del danno;
per la cassazione della sentenza della Corte bresciana ricorre NOME COGNOME sulla base di un unico motivo;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
in via preliminare, va osservato che non incide sulla validità del giudizio, avente per oggetto la querela di falso civile, la circostanza che il Procuratore Generale non abbia presentato le sue conclusioni, risultando comunque la comunicazione al suo uffi cio dell’avviso dell’odierna adunanza camerale; va infatti ribadito, al riguardo, il principio secondo cui, nei giudizi civili in cui è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il disposto della legge è osservato,
a norma dell’art 71 cod. proc. civ., con la comunicazione all’ ufficio competente del P.M., per consentirgli di intervenire in giudizio con un proprio rappresentante (Cass. 04/06/1996, n. 5119; Cass. 16/12/2021 n. 40377; Cass. 8/07/2025, n. 18603);
con l’unico motivo viene denunciata « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. »;
il ricorrente, dopo avere riportato un ampio stralcio della motivazione della sentenza d’ appello (di cui sono stati sopra evidenziati i tratti salienti), sostiene che essa sarebbe « errata per contrarietà alle norme del codice civile » (pag.9 del ricorso); osserva che nella presente causa, a differenza della precedente, non si « doveva giudicare in relazione all’applicabilità o meno della polizza assicurativa » (pag.11 del ricorso); evidenzia che « mai in nessun momento si ritenuto o dichiarato che la polizza o le condizioni di assicurazione fossero false o non applicabili », essendosi invece sostenuto « come il sig. COGNOME non le avesse mai ricevute » e che le firme apposte per « conoscenza/ricevuta » fossero apocrife (pag.12); sottolinea che l’« utilizzo di atto falso tra privati », già costituente reato, poi depenalizzato, integra senz’altro gli estremi dell’ illecito civile, implicando il diritto al risarcimento del danno in capo a colui che ne viene pregiudicato; ribadisce che « gli elementi civili dell’ azioni sono completamente differenti nelle due cause, né tanto meno è possibile pensare che un giudicato civile possa coprire con il suo giudicato un reato penale ancorché depenalizzato » (pagg. 13-14 del ricorso);
il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni;
in primo luogo, esso, pur prospettando uno o più errores iuris in iudicando asseritamente contenuti nella sentenza impugnata, omette di indicare le norme sostanziali nella cui violazione sarebbe incorsa la Corte di merito;
l’ omissione, già contenuta nella rubrica del motivo (ove si fa mero riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., senza indicare l e norme di diritto oggetto di violazione) non è sanata dalla successiva illustrazione del motivo medesimo, ove, anzi, in modo del tutto generico si giudica errata la statuizione impugnata « per contrarietà alle norme del codice civile », omettendo non solo di indicare formalmente le regole violate o falsamente applicate ma anche di ricostruirne in via sostanziale il contenuto precettivo in relazione alle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata;
consimile omissione non può che portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in conformità al principio affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc., civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma
violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n.23745; Cass. 6/07/2021, n. 18998);
questo principio va ribadito a maggior ragione dopo la recente integrazione normativa del n.4 dell’art. 366 cod. proc. civ., apportata con il d.lgs. n. 149 /2022, che ha rafforzato l’onere di specificità dei motivi previsto da tale diposizione, esplicitando la prescrizione che la relativa esposizione risponda ai criteri di chiarezza e sinteticità;
in secondo luogo, il motivo di ricorso in esame (e con esso l’intero atto) è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata;
la Corte territoriale, infatti, non ha messo in dubbio che gli elementi costitutivi dell’azione erano diversi nei due di stinti giudizi promossi da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Mantova, nel primo domandandosi l’indennizzo per i danni coperti dalla polizza assicurativa, nel secondo chiedendosi il risarcimento previo accertamento della falsità delle firme per ricevuta apposte sul documento rappresentativo della predetta polizza; né il giudice d ‘appello ha preso posizione negativa sul rilievo che un comportamento già costituente reato, come la falsificazione di una scrittura privata o il suo uso, integri comunque (in seguito alla depenalizzazione del reato) un illecito civile; piuttosto la Corte di merito ha ritenuto che l’accertamento operato nel primo giudizio, circa la sussistenza, validità ed efficacia di condizioni generali di contratto specificamente richiamate e debitamente sottoscritte nel documento rappresentativo della polizza assicurativa (in base alle quali l’ indennizzo per i danni all’autovettura derivanti dalla condotta di terzi doveva reputarsi
contenuto nel limite dell’importo di euro 1.500,00), si estendesse anche all’ autenticità delle sottoscrizioni apposte alle predette clausole contrattuali, precludendo la possibilità di proporre, nel giudizio successivo, sia la domanda di accertamento della falsità delle stesse, sia la conseguenziale domanda risarcitoria;
la doglianza formulata dal ricorrente è dunque inammissibile anche per mancata specifica censura della ratio della decisione impugnata, la quale prescinde dal rilievo della diversità delle domande proposte nei due giudizi e da quello della rilevanza aquiliana del reato depenalizzato;
in definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME