Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2827 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5319/2020 R.G. proposto da: ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE (già Istituto Polidiagnostico Dr. NOME COGNOME & Dr. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
– intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Salerno -n. 977/2019 pubblicata in data 4 luglio 2019;
e sul ricorso iscritto al n. 5153/2023 R.G.N. proposto da:
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: EMAIL
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale: e avv.EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1002/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso iscritto al n. 5153/2023 e la revocazione della sentenza 977/2019 della Corte d’appello di Salerno, nonché l’accoglimento del ricorso iscritto al n. 5319/2020;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Azienda Sanitaria Locale di Salerno propose opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’Istituto Polidiagnostico RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 65.187,00 per le prestazioni sanitarie di radioterapia e medicina nucleare erogate nel mese di maggio 2013, sulla base di rapporto convenzionale intercorrente tra e parti derivante da deliberazione n. 806/2008.
A fondamento dell’opposizione eccepiva che la convenzione e, per essa, la clausola di rinnovo automatico, prevista dall’art. 8, in caso di mancata disdetta della ASL (mai avvenuta), era nulla per violazione del divieto assoluto di rinnovo e proroga tacita dei contratti della P.A. fissato dall’art. 57, comma 6, del codice degli Appalti, nonché per mancato rispetto della forma scritta, necessaria ad substantiam, e che, in ogni caso, la detta convenzione non poteva considerarsi valida per la mancanza, in capo all’Istituto opposto, del titolo di accreditamento.
Il Centro opposto, nel costituirsi in giudizio, rilevò che la normativa sul codice degli appalti, richiamata dall’opponente per contestare la validità della clausola di rinnovo automatico, non fosse suscettibile di applicazione alle convenzioni aventi ad oggetto servizi sanitari e sociali, stante la formulazione dell’art. 20 d.lgs. n.
163/2006 (e del rinvio ivi operato all’allegato II B) e che, in ogni caso, era dovuto il pagamento della somma ingiunta, sia perché si trattava non di rinnovo tacito, ma espresso, sia perché le prestazioni erano state legittimamente erogate in forza di richiesta presa in carico e di autorizzazione da parte della stessa ASL.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5795/2016, rigettò l’opposizione, ritenendo che la convenzione stipulata nel 2008 (ultima in ordine di tempo rispetto a precedenti analoghe convenzioni stipulate con la stessa struttura nel 2003, nel 2005 e nel 2007), avente durata di dodici mesi, si fosse rinnovata non in modo tacito ma in modo espresso, in virtù della clausola contenuta al punto 8), in conseguenza del mancato invio della prevista disdetta.
Avverso tale sentenza l ‘ Azienda Sanitaria di Salerno propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, la quale, nel contraddittorio con l’Istituto Diagnostico, con sentenza n. 997/2019, accolse l’appello, ril evando che la sola esistenza della convenzione (peraltro rinnovata) stipulata con struttura sanitaria, non accreditata per la branca cui si riferiva la convenzione stessa, non consentisse di ritenere sussistente il diritto in via contrattuale al pagamento delle prestazioni.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’ Istituto RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nell’ambito del quale l’Azienda Sanitaria Locale non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 5319/2020 R.G.
L’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello n. 977/2019 anche con ricorso per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., affidato ad un unico motivo, deducendo la contrarietà della sentenza di appello alla precedente sentenza del Tribunale di Salerno n. 2573/2018, avente tra le parti
autorità di cosa giudicata.
Il giudizio di revocazione è stato rigettato con sentenza n. 1002/2022. La Corte d’appello ha reputato che la certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., prodotta a dimostrazione del giudicato derivante dalla sentenza n. 2573/18 del Tribunale di Salerno, essendo stata rilasciata sulla scorta del ‘certificato della Corte d’appello di Salerno di non proposto appello’ e ‘della dichiarazione della parte di non proposto ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p. c ., né impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.’, non era idonea a fornire la prova del giudicato esterno, aggiungendo che ad analoghe conclusioni si doveva pervenire con riguardo alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 694/2021 -pure invocata a sostegno del ricorso per revocazione -che era stata pronu nciata proprio sull’eccezione di giudicato esterno relativa alla sentenza n. 2573/2018 dello stesso Tribunale.
Avverso la suddetta decisione RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE propone autonomo ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno con controricorso.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 5153/2023 R.G.
Per la trattazione del ricorso iscritto al n. 5319/2020 r.g. è stata fissata l’adunanza camerale del 5 febbraio 2024, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Anche per il ricorso iscritto al n. 5313/2023 R.G. è stata originariamente fissata l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024, in prossimità della quale l’Istituto ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed in esito alla quale il Collegio, ‘rilevato che la questione oggetto del giudizio di revocazione riguarda la rilevabilità,
l’allegazione e la prova del giudicato esterno e considerato che si tratta di questione dibattuta’, ha ritenuto necessari o il rinvio alla pubblica udienza.
I due ricorsi sono pervenuti entrambi in discussione alla presente udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per entrambi i ricorsi.
In prossimità della pubblica udienza la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative per entrambi i ricorsi.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va dato atto della necessità di procedere alla riunione delle due cause.
Ritiene infatti il Collegio che, qualora due ricorsi per cassazione risultino proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, ove le due controversie siano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, essi debbano essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. La riunione dei ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce. Sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante, infatti, la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (cfr. al riguardo, Cass., sez. 3, 22/05/2015, n. 10534; Cass., sez. L, 06/07/2022, n. 21315; Cass., sez. 2, 10/07/2024, n. 18966).
Il ricorso per revocazione si articola in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la ‹‹Violazione dell’art. 360
n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., rilasciata dal funzionario giudiziario del Tribunale di Salerno, e prodotta dal Centro D’Agosto, non sarebbe idonea a provare l’avvenuto passaggio in giudicato sia della sentenza del Tribunale di Salerno n. 2573/2018 che della sentenza del Tribunale di Salerno n. 694/2021 ›› .
L’Istituto ricorrente riconosce che effettivamente il funzionario giudiziario del Tribunale di Salerno ha rilasciato la richiesta certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. delle sentenze del Tribunale di Salerno nn. 2573/2018 e 694/2021, del seguente tenore: ‹‹ vista la dichiarazione della parte di non proposto ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p. c., né impugnazione nel termine previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. ›› ; sostiene, tuttavia, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha affermato che, alla luce di detta documentazione, la domanda di revocazione non potesse essere accolta ‘per difetto di prova’ del passaggio in giudicato delle sentenze invocate.
Precisa, al riguardo, che sebbene la certificazione di avvenuto passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. fosse stata resa, in parte, sulla base di dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata, ciò non aveva determinato ‘il venir meno della funzione di certificazione del cancelliere ‘ , né tanto meno aveva determinato che ‘l’attestazione non potesse ritenersi idonea a fornire la prova del passaggio in giudicato’; ciò in quanto, da un lato, nel giudizio di revocazione non vi era stata alcuna contestazione in tal senso e, dall’altro, il giudice a quo aveva il potere-dovere di accertare il giudicato, a prescindere dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
24664/2007 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
A tanto l’Istituto ricorrente soggiunge che, nel giudizio di revocazione, la convenuta ASL aveva espressamente riconosciuto ed ammesso l’avvenuto passaggio in giudicato, tanto che non ne aveva contestato l’operatività, nel merito, ai fini della revocazione della sentenza della Corte d’appello n. 977/2019, come emergeva sia dalla comparsa di costituzione, sia dalla comparsa conclusionale dalla stessa depositate in quel giudizio.
Lamenta, pertanto, che, a fronte di questi elementi -certificazione prodotta ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. ed espresso riconoscimento, da parte della Asl, del dedotto giudicato -il giudice avrebbe ben dovuto ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze; o comunque, ritenendo non debitamente emessa dal funzionario competente la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., avrebbe dovuto e potuto disporre accertamenti tramite la cancelleria oppure onerare la parte in tal senso, come riconosciuto da Cass. n. 27906/2011.
L’Istituto ricorrente ha evidenziato, altresì, di avere depositato, unitamente al ricorso, ad integrazione della precedente documentazione già versata agli atti di causa, ulteriori certificazioni ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., rilasciate dal funzionario di cancelleria in data 19 settembre 2022 (per la sentenza n. 2573/2018) ed in data 21 settembre 2022 (per la sentenza n. 694/2021 del Tribunale di Salerno), dal momento che, potendo la portata del giudicato esterno essere equiparabile a quella del dato normativo, è sempre possibile produrre, in ogni fase del procedimento, il provvedimento da cui esso trae origine, non essendo la relativa produzione soggetta ad alcuna preclusione.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta la ‹‹Violazione dell’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 324 cod. proc.
civ. nella parte in cui la Corte d’appello di Salerno non ha ritenuto provato il giudicato anche a prescindere dalla comunicazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.›› .
Il ricorrente sostiene che, se anche non si volesse ritenere valida ed efficace la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. già prodotta, comunque la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere non provata la definitività delle sentenze invocate a supporto dell’eccezione di giudicato, stante l’espresso riconoscimento da parte dell’Azienda Sanitaria di Salerno circa la formazione del giudicato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza qui gravata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto assorbita la fase rescissoria della proposta domanda di revocazione.
Partendo dalla considerazione che la pretesa creditoria, oggetto delle due sentenze passate in giudicato, come pure della sentenza n. 5795/2016, poi riformata in appello con la sentenza n. 977/19, di cui si è chiesta la revocazione, trova il suo fondamento nell ‘unico ed identico titolo costitutivo, ossia la convenzione allegata alla deliberazione della ASL Salerno n. 806/2008, differenziandosi le pronunce solo per i periodi in cui i crediti sono maturati, il ricorrente puntualizza, al fine di evidenziare la sussistenza del contrasto di giudicati fatto valere con la domanda di revocazione, che la questione principale decisa nei due giudizi in cui si è formato il giudicato ed in quello dinanzi alla Corte d’appello che è stato definito con la sentenza revocanda è identica: difatti, la sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto il diritto del Centro DRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle prestazioni sanitarie perché aveva riconosciuto legittima la convenzione ed il relativo rinnovo; alle medesime conclusioni è pervenuta la sentenza del Tribunale di Salerno n. 694/2021, che aveva riconosciuto l’intervenuto giudicato per effetto
della sentenza n. 2573/2018; al contrario, la Corte d’appello, con la sentenza revocanda n. 977/19, aveva riformato quella di primo grado, di contenuto identico alla sentenza n. 2573/18, per l’effetto escludendo il diritto dell’Istituto al pagamento delle prestazioni di radioterapia e medicina nucleare, perché aveva affermato, in senso diametralmente opposto, la illegittimità della medesima convenzione del 2008 e della clausola di rinnovo.
Con il ricorso iscritto al n. 5319/2020 R.G. il ricorrente ha formulato tre motivi:
con il primo censura la decisione gravata ‹‹ nella parte in cui la Corte d’appello non ha ritenuto violato il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c. da parte dell’appellante Asl Salerno, nonché nella parte in cui la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che la dedotta mancanza di un provvedimento di accreditamento in favore del Centro D’Agosto fosse eccezione rilevabile d’ufficio ex art. 112 cod. proc. civ. ›› ;
b) con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle difese svolte in merito ‹‹ alla sua qualità di soggetto provvisoriamente accreditato ››;
c on il terzo motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che ‹‹ un rinnovo dei contratti non sarebbe ammissibile ex art. 23 legge 62/2005, mentre il nuovo codice dei contratti all’art. 106, comma 11, prevederebbe solo una proroga tecnica ›› .
In via preliminare, si impone lo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità, sollevate nel controricorso depositato dalla Azienda Sanitaria Locale di Salerno.
Le eccezioni sono prospettate, per un verso, sul rilievo che il ricorso ex art. 395 cod. proc. civ. non rispetterebbe il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva, richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., nella nuova formulazione risultante dalle modifiche apportate dal
d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis (che esige che ‹‹ il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità… 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; …4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano ›› ); per un altro verso violerebbe il principio di cui all’a rt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., dovendo il ricorso contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere piena cognizione della controversia e di poter cogliere la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata; per altro verso ancora, sul presupposto che i motivi sarebbero stati formulati con una tecnica di redazione non conforme al criterio di specificità.
4.1. Le eccezioni vanno disattese.
4.2. Il ricorso proposto da ll’Istituto Polidiagnostico consta di 38 pagine e reca una esposizione dei fatti di causa che non è sovrabbondante, né ripetitiva, ma che riporta, proprio in omaggio al principio di autosufficienza, la motivazione delle sentenze invocate a sostegno del dedotto giudicato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte anche precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass., sez. L, 06/08/2014, n. 17698; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21297; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez. U, 30/11/2021, n. 37552; Cass., sez. 3, 13/02/2023, n. 4300), ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di
legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.
Il testo del ricorso qui in esame risponde a tali prescrizioni, in quanto permette di comprendere le vicende processuali e le questioni sottoposte al giudice e, attraverso la illustrazione dei motivi, che non è ridondante, ma specifica e puntuale, consente anche di cogliere immediatamente la portata delle doglianze rivolte alla sentenza impugnata, in conformità anche alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), che esige il richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.
5. Varrà, altresì, premettere che, ai fini della presente decisione, non rileva la sentenza n. 694/2021 del Tribunale di Salerno, pure invocata dall’odierno ricorrente a sostegno della domanda di
revocazione, in quanto intervenuta in data successiva alla sentenza revocanda n. 977 del 4 luglio 2019, ma esclusivamente il giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 2573/2018, depositata il 5 luglio 2018, alla quale sola ci si deve riferire, formatosi, tenuta presente la sospensione feriale, in data 5 febbraio 2019.
L’art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia ‹‹ contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione ›› .
6.1. Interpretando questa ipotesi specifica di revocazione, questa Corte Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che ‹‹Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e l’esistenza di tale giudicato non sia eccepita, in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per cassazione. Tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto, risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06 ›› (Cass., sez. U, 20/10/2010 n.21493; Cass., sez. 5, 03/11/2016, n. 22177; Cass., sez. 5, 04/11/2015, n. 22506; Cass., sez. 5, 23/05/2019, n. 13987; Cass., sez. 5, 04/10/2022, n. 28733).
Di recente questa Corte (Cass., sez. 1, 29/02/2024, n. 5370 e giurisprudenza ivi richiamata ) ha ribadito che l’eccezione di giudicato esterno non può essere più proposta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato durante il giudizio di merito, perché in
cassazione non sono deducibili questioni nuove; se invece si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (cioè dopo l’ultimo termine per allegare nel giudizio d’appello), l’eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità.
6.2. Applicando questa giurisprudenza, deve ritenersi che, nel caso in esame, il giudicato esterno di cui si discute si è formato prima della conclusione del giudizio di merito sfociato nella sentenza n. 977/19 della Corte d’appello di Salerno, dal momento che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 14 febbraio 2019, mentre la sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno, come già detto, è divenuta definitiva in data 5 febbraio 2020.
L’Istituto ricorrente , difatti, ben avrebbe potuto eccepire il giudicato esterno nell’arco temporale compreso tra il 5 febbraio 2020 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno) e la data di scadenza del termine per il deposito della memoria di replica nella fase decisoria del giudizio di appello dal quale è poi sortita la sentenza qui impugnata n. 977/19 (sul punto, Cass. sez. 3, 31/05/2019, n. 14883 ha precisato che la scadenza dei termini per le memorie di replica segna invero il momento in cui va considerata esaurita ogni qualsivoglia possibile attività difensiva endoprocessuale della parte, mentre per converso, da quel momento in poi, si attiva concretamente il potere-dovere in capo al giudice di emettere la sentenza, decorrendo i relativi termini, e la causa deve pertanto considerarsi, come usa dirsi, «trattenuta in decisione» e sottratta al dibattito processuale).
Non avendo l’Istituto ricorrente ciò fatto, è evidente che la sentenza n. 977/2019 della Corte d’appello di Salerno è impugnabile esclusivamente con il ricorso per revocazione, ma non con il ricorso per cassazione, di cui va rilevata l’inammissibilità.
Il ricorso iscritto al n. 5319/2020 R.G. va, dunque, dichiarato inammissibile.
Venendo all’esame del ricorso per revocazione, occorre affrontare la questione, agitata dalle parti, del se l’odierno ricorrente abbia fornito prova della esistenza dell’invocato giudicato .
7.1. La Corte d’appello ha escluso che la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., datata 25 ottobre 2021 prodotta dall’Istituto ricorrente, fosse idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno.
Ciò ha fatto sulla base delle seguenti argomentazioni:
‘ la esistenza del giudicato deve essere provata in modo rigoroso dalla parte che la eccepisce attraverso la certificazione rilasciata dal cancelliere a norma dell’art. 124 disp. att. cod. proc civ. ‘;
nella specie, la parte che ha formulato l’ eccezione ha prodotto una certificazione di cancelleria rilasciata sulla scorta ‘ del certificato della Corte d’appello di Salerno di non proposto appello’ , ‘della dichiarazione della parte di non proposto ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., né impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c.’ e ‘ della consultazione degli archivi informatici della Corte di cassazione ‘ ;
‘a norma dell’art. 324 cod. proc. civ., si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione pe i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. ‘ ;
‘a norma dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. la prova del passaggio in giudicato è fornita dall’attestazione con cui il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notifica, la
mancata proposizione nei termini di legge dei mezzi ordinari di impugnazione e ugualmente in capo alla copia della sentenza, che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.’;
‘la mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari è rimessa dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. alla funzione di certificazione del pubblico ufficiale, il quale deve attestarla sulla base dei dati conoscitivi acquisiti direttamente presso gli uffici giudiziari interessati e dunque caduti sotto la sua diretta percezione’;
‘ove invece la dichiarazione di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari sia resa, in tutto o in parte, sulla base delle mere affermazioni della parte interessata, la funzione di certificazione del cancelliere viene meno e l’attestazione non può ritenersi idonea a fornire la prova del passaggio in giudicato’.
7.2. L ‘incidenza che, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, spiega la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non ha trovato una univoca soluzione nella giurisprudenza di legittimità.
7.2.1. Un risalente orientamento giurisprudenziale, ormai superato, riteneva non fosse necessaria la produzione della sentenza munita della formale attestazione, in quanto la prova del passaggio in giudicato della pronuncia poteva darsi per acquisita in difetto di impugnazione della stessa entro un anno dal suo deposito (Cass., sez. 1, 26/05/1971, n. 1554, così in motivazione ‹‹nel presupposto pacifico che entro il termine annuale dalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) non sia stata proposta alcuna impugnazione, legittimamente può considerarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato della medesima, indipendentemente dalla apposizione da parte del cancelliere della formula esecutiva››). Per queste ragioni il giudice poteva ritenersi libero di rilevare e valutare
d’ufficio il giudicato esterno anche se privo della rituale certificazione del cancelliere.
7.2.2. Secondo altra parte minoritaria della giurisprudenza, invece, (Cass., sez. L, 19/08/1987, n. 6952; Cass., sez. 1, 20/02/1998, n. 1833), ‹‹la parte che eccepisce la preclusione del giudicato esterno assolve l’onere probatorio a suo carico mediante l’allegazione della sentenza, o di altro provvedimento giudiziale idoneo ad assumere autorità di giudicato, mentre grava sulla contropart e, che eccepisce la pendenza del giudizio d’impugnazione contro detta decisione, l’onere di dare adeguata dimostrazione di tale fatto impeditivo, producendo idonea certificazione. In particolare, la prova del non passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado per l’effetto della proposizione contro di essa del ricorso per cassazione non è data dalla sola produzione del ricorso notificato, essendo, a tal fine, necessario dimostrare anche la pendenza del relativo giudizio mediante certificazione della cancelleria››. Pertanto, secondo tale orientamento, la parte che eccepisce l’esistenza di un giudicato esterno fra le parti, che rilevi ai fini della decisione della causa per cui si procede, assolve al proprio onere probatorio con la produzione della sentenza interessata (anche senza la formale attestazione del cancelliere), mentre grava sulla controparte, che contesta tale circostanza, una volta decorso il termine annuale di cui all’art. 327 secondo comma, cod. proc. civ., l’onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione attraverso la produzione del relativo atto e della certificazione attestante la pendenza.
7.2.3. Secondo l ‘orientamento giurisprudenziale più tradizionale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova della relativa formazione, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento ‘ affinché il
giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. ‘ (Cass., sez. 2, 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass., sez. L, 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9746; (Cfr. Cass., sez. 6024/201; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868; Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258). Pertanto, alla luce di tale orientamento, l ‘eccezione di giudicato presuppone l’effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice: l ‘attestazione del cancelliere costituisce, pertanto, un mezzo di prova indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all’interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull’effettivo pass aggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento, non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza, né può ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza è ancora impugnabile (sul punto cfr. ex multis, Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass.. sez. 1, 12/03/1984, n. 1680; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438;
Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868); cosicché, laddove manchi la suddetta certificazione, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che ne attesti con certezza l’incontrovertibilità.
7.2.4. A questo orientamento se ne aggiunge un altro, secondo cui, invece, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. co. proc. civ., dovendosi ritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere di tenerne conto o meno, ma corrisponda ad ‘ un preciso interesse pubblico ‘, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto. Per queste ragioni il giudice sarebbe, dunque, libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere (cfr. in questo senso Cass., n. 1554/1971; Cass., sez. 5, 24/05/2022, n. 16695; Cass., sez. 6 -2, 11/06/2021, n. 16589).
7.2.5. A questi indirizzi se ne affianca un altro, secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l’onere di allegazione di cui all’art. 124 disp. att. c od. proc. civ. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato eccepito (cfr. Cass., sez. 1, 01/03/2018, n. 4803: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell’attestazione del cancelliere circa l’intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la suddetta circostanza).
8. A fronte della diversa rilevanza che gli orientamenti sopra richiamati hanno attribuito alla certificazione in esame, non ci si può esimere dal sottolineare che l’efficacia del giudicato consegue, ope legis , ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all’inutile decor so dei termini per l’impugnazione, e che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami.
Sotto il profilo sistematico, tale mezzo non è comunque l’unico idoneo a fornire tale prova, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamente incontestabili.
In tale direzione si è già da tempo mossa la giurisprudenza amministrativa; in particolare, il Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1464 ha rilevato che ‘ E’ vero che tale certificazione (cioè quella ex art. 124 cit. n.d.r.) ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. … Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria … perché vi sono elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza…. Tutto ciò comprova che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile: se rilasciata, può essere data la prova contraria; se non rilasciata, la prova può essere data in altro modo. Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l’esistenza di un giudicato per basarvi una domanda o un’eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtà un giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell’ambito di quel
processo…’ ; sicché spetta al giudice ‘prendere atto dei fatti incontroversi’ al fine della valutazione del passaggio in giudicato.
Come sottolineato dal Procuratore Generale, la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può che seguire la mancata ricezione dell’avviso di cui all’art. 123 disp. att. cod. proc. civ., il che porta a ritenere che ben possono in concreto verificarsi evenienze pratiche che possono vanificare la concludenza probatoria della mancata ricezione dell’avviso di cui all’a rt. 123 citato e, conseguentemente, del certificato stesso.
In tale contesto, appare evidente che l’articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti.
Tale approdo , d’altro canto, risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo, e, per il giudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione del
ricorso.
Non può dunque limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione, né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato, perché non apposto in calce alla relazione di notificazione della sentenza (nel caso in cui essa vi sia stata) o in calce alla sentenza non notificata, possa incidere sull’ accertamento del giudicato, trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, di per sé insignificante.
Piuttosto deve escludersi che possa riconoscersi valenza probatoria ad una certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. corroborata dalle sole dichiarazioni, rese dalla parte interessata, di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall’art. 324 cod. proc. civ., dovendo l’attestazione fondarsi su una verifica diretta eseguita dal cancelliere, supportata dalla consultazione degli archivi informatici, poiché solo in tal modo può essere assicurata la certezza della definitività della decisione.
Nel caso de quo , la sentenza d’appello n. 1002/2022, pronunciata in esito al giudizio di revocazione, non ha adeguatamente valutato che la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 2573/2018 era stata oggetto di espressa ammissione da parte della Azienda Sanitaria Locale di Salerno, che si è limitata a contestare l’operatività del giudicato, nel merito, ai fini della revocazione della sentenz a della Corte d’appello n. 977/19.
Difatti, a pag. 5, primo capoverso, della propria comparsa di costituzione e risposta, la Asl di Salerno afferma: ‹‹ non sussistono i presupposti necessari affinché possa configurarsi il giudicato esterno evocato da parte attrice. La controversia risolta con sentenza irrevocabile n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno ha avuto ad oggetto questioni di fatto e di diritto solo apparentemente simili rispetto a quelle trattate nel giudizio all’esito del quale è stata
emanata la sentenza impugnata. In realtà ad accomunare le due pronunce è soltanto la disamina relativa all’efficacia della convenzione dell’1/01/2008 ma con riferimento ad effetti e quindi pretesi diritti di credito del tutto diversi, il che non può portare ad escludere qualsiasi rapporto di pregiudizialità o dipendenza ›› ; e ancora, nella comparsa conclusionale, a pag. 3, terzultimo rigo, afferma: ‹‹ si è cercato di sfruttare impropriamente il passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno …. La controversia risolta con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Salerno n. 2573/2018 ha avuto ad oggetto questioni solo apparentemente simili rispetto a quelle trattate nel giudizio all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata ›› .
La difesa svolta dalla Asl di Salerno, come si evince dalla lettura degli scritti difensivi sopra riportati, non è volta, all’evidenza, a mettere in discussione il passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/18, tanto che si parla di sentenza ‘irrevocabile’, bensì a contestare la ricorrenza dei presupposti richiesti ai fini della opponibilità dell’accertamento di merito in essa contenuta nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dalla stessa originariamente introdotto, definito in appello con la sentenza n. 977/19.
Invero, la Asl di Salerno, pur avendo espressamente riconosciuto la definitività della decisione, ha incentrato la propria difesa sul diverso assunto che il giudicato formatosi non si basa sulla medesima causa petendi e sullo stesso p etitum della domanda che ha portato alla sentenza revocanda, facendo così rilevare che, per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica
e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (tra le tante, Cass., sez. 3, 16/11/2022, n. 33733; Cass., sez. 2, 03/12/2021, n. 38230; Cass., sez. 2, 21/12/2012, n. 23815).
A fronte, dunque, dell’esplicita ammissione, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, della intervenuta formazione del giudicato, non può che convenirsi che la Corte di appello si è discostata dalla giurisprudenza sopra richiamata (Cass. n. 4803/18; Cass. n. 7740/2022, cit.), che, in tale caso, esclude che ricada sulla parte che lo invoca l’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nella diversa ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione (cfr. Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258).
10. Ne segue che, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso per revocazione (iscritto al n. 5153/2023 R.G.), assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa compensazione, che dovrà valutare la fase rescissoria, nonché procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito al ricorso n. 5319/2020 R.G. quello iscritto al n. 5153/2023 R.G., dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 5319/2020 R.G.; accoglie, quanto al ricorso iscritto al n. 5153/2023 R.G., il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo
motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del