Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4830/2024 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 124/2023 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 3.2.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE. chiese e ottenne nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Salerno decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo capitale di € 14.495,66 , oltre agli accessori, asseritamente maturato a credito a titolo di acconto del 70% sul corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di novembre e dicembre 2007, in regime di accreditamento, in favore degli assistiti del servizio sanitario pubblico.
L’Azienda Sanitaria notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Salerno, sul presupposto della mancanza di prova della stipulazione del contratto nella forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, previo rilievo della tardiva produzione documentale a tal fine effettuata dalla convenuta-opposta.
RAGIONE_SOCIALE propose contro la sentenza di primo grado impugnazione, che venne tuttavia respinta dalla Corte d’Appello di Salerno, anche disattendendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata all’appellante allegando il fatto che non era stata proposta opposizione contro altro decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del l’importo a saldo delle medesime fatture.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
ASL Salerno si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere disatteso l’eccezione di giudicato esterno nonostante la constatata irrevocabilità di altro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo del corrispettivo riferito alle medesime prestazioni dei mesi di novembre e dicembre 2007.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Si deve innanzitutto sgomberare il campo dall’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente sul presupposto di un illegittimo frazionamento in più azioni di una domanda che avrebbe potuto essere svolta in un unico processo. Eccezione sollevata, peraltro, non con riguardo alla presentazione di due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo riferiti l’uno all’acconto e l’altr o al saldo delle medesime fatture emesse per le prestazioni rese nel novembre e nel dicembre del 2007; bensì con riguardo alla possibilità di presentare un unico ricorso relativo al pagamento sia dell’acconto oggetto di questa causa, sia del corrispettivo allora già maturato anche per il pagamento delle prestazioni rese nel settembre del 2007.
Inammissibile è, a ben vedere, proprio l’eccezione, perché basata sull’allegazione di circostanze di fatto (l ‘esistenza di altro ricorso per ingiunzione relativo ad altro credito, scaturito dal
medesimo rapporto e presentato quando era già maturato anche il credito per cui è causa nel presente processo) che non risultano essere state sottoposte all’esame del giudice del merito e che non possono essere introdotte in causa nel giudizio di legittimità.
2.2. Nel merito della questione sollevata da questo motivo di ricorso, si deve ribadire quanto anche recentemente statuito da questa stessa Corte: « il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di o pposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio ». (Cass. n. 25180/2024, che cita, a sua volta, Cass. n. 22465/2018, aggiungendo la precisazione che « il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l ‘ esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l ‘ inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l ‘ opposizione »; conf. Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017).
Applicati tali principi al caso qui in esame, è evidente che l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il
pagamento del saldo comporta la formazione del giudicato sulla validità della fonte della relativa obbligazione, che corrisponde al medesimo titolo posto a fondamento anche della domanda di pagamento dell’acconto esposto nelle medesime fatture.
Devono invece ritenersi superati o non pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata. In particolare, la sentenza delle Sezioni unite n. 4510/2006 si occupò dei ben diversi temi dell’ eventuale efficacia di giudicato del parziale rigetto della domanda nel giudizio monitorio e della proponibilità di una successiva domanda per il residuo in caso di ricorso parziale (per esempio richiesta di ingiunzione per il pagamento del capitale e degli interessi legali, con successiva domanda per il risarcimento del maggior danno da svalutazione). Ebbene, in tale contesto, le Sezioni unite, hanno tenuto fermo che il decreto ingiuntivo, « divenuto definitivo per la mancata opposizione dell ‘ intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda », stabilendo che « non l ‘ ha, invece, per la parte con cui l ‘ ha respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento ».
Il secondo motivo denuncia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p .c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
La ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia colto i motivi effettivi dell’atto di appello ed abbia omesso di esaminare il contenuto della domanda, volta all’accertamento della «non nullità» del rapporto sussistente tra le parti, come tale mai oggetto di contestazione.
Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 697 c.c. e degli artt. 101, 112, 115 e 132 c.p.c. , ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.».
Con questo motivo la ricorrente censura il giudizio espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla ritenuta mancanza di prova dell’accreditamento e di un valido rapporto contrattuale tra le parti.
I motivi secondo e terzo restano assorbiti dall’accoglimento del primo, che comporta il riconoscimento del giudicato esistente sulla validità del rapporto tra ricorrente e ASL Salerno, la quale non potrà essere rimessa in discussione dal giudice del rinvio.
In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i due rimanenti motivi , l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Salerno, che dovrà provvedere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, rispettando il giudicato esterno formatosi sulla validità del rapporto instauratosi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima