Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33023 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2369/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1341/2020, depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Con atto pubblico del 19 dicembre 1991, rogato dal AVV_NOTAIO e trascritto l’8 gennaio 1992, NOME COGNOME acquistava dalle sorelle NOME ed NOME COGNOME un terreno al prezzo di 450 milioni di lire, per poi apprendere che il medesimo bene era stato oggetto di un precedente contratto preliminare tra le medesime sorelle COGNOME ed NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, contratto del quale questi ultimi avevano nel frattempo chiesto, innanzi al Tribunale di Bari, l’esecuzione in forma specifica. Interveniva volontariamente in questo processo COGNOME, il quale chiedeva in via subordinata, per l’ipotesi in cui la domanda ex art. 2932 c.c. fosse stata accolta, la condanna delle sorelle COGNOME alla restituzione del prezzo che aveva loro corrisposto. La domanda ex art. 2932 c.c. era rigettata in primo e in secondo grado ed era poi accolta dalla Corte d’appello di Bari in sede di rinvio, con sentenza n. 827/2003 confermata dalla Corte di cassazione (con la pronuncia n. 14422/2008).
Sulla base di tale giudicato COGNOME nel 2009 citava in giudizio NOME COGNOME, chiedendo al Tribunale di Bari di condannare la convenuta a pagare euro 154.937,07, a titolo di restituzione della somma indebitamente percepita quale acconto del prezzo della vendita, oltre agli interessi e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2015/2017, ha rigettato la domanda dell’attore: in particolare, ha ritenuto che la domanda di restituzione fosse preclusa dal giudicato formatosi nel processo definito con la sentenza n. 827/2003 della Corte d’appello di Bari. COGNOME ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Bari con la sentenza 22 luglio 2020, n. 1341 – ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado, sia pure con motivazione
parzialmente diversa: ha ritenuto che l’annullamento del capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.p.c. aveva determinato il venire meno anche delle statuizioni da essa dipendenti, tra cui quella del rigetto della domanda di restituzione proposta da NOME COGNOME, ma ha affermato che la domanda proposta in questo giudizio è comunque inammissibile. Secondo la sentenza impugnata si sarebbe infatti formato il giudicato nel diverso processo – instaurato davanti al Tribunale di Bari, conclusosi con sentenza parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 818/2015, passata in giudicato perché non impugnata – sulla improponibilità della domanda perché coperta da giudicato. Questo processo era stato promosso da COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO che aveva rogato l’atto di vendita del 1991; COGNOME aveva chiesto, previo accertamento della responsabilità del AVV_NOTAIO per omissione delle dovute verifiche preliminari alla stipulazione dell’atto, di condannare COGNOME al risarcimento dei danni; COGNOME aveva chiamato in causa le sorelle COGNOME per essere da queste garantito; deceduto il AVV_NOTAIO, il processo era stato riassunto nei confronti della moglie NOME COGNOME; in comparsa conclusionale COGNOME aveva proposto domanda di restituzione del prezzo e di condanna al risarcimento del danno nei confronti delle sorelle COGNOME. Il Tribunale, con la sentenza n. 3712/2011, ha affermato che ‘per quanto attiene alla domanda proposta da COGNOME nei confronti delle signore COGNOME deve rilevarsene l’inammissibilità sia perché proposta tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale, sia perché coperta da giudicato’. Tale ultima statuizione – ha osservato la Corte d’appello nella pronuncia impugnata – non è stata attaccata da COGNOME con l’atto d’appello, così che sulla statuizione di intervenuto giudicato a sua volta si è formato il giudicato, con conseguente improponibilità della nuova domanda restitutoria di COGNOME in questo processo. Né – ha puntualizzato la Corte d’appello – può
ritenersi che l’affermazione del Tribunale circa l’esistenza del giudicato costituisca una motivazione ad abundantiam , priva di incidenza sul dispositivo, in quanto l’inammissibilità della domanda di COGNOME è stata dichiarata per due distinti motivi, ciascuno idoneo di per sé a sorreggere la declaratoria di inammissibilità, così che se COGNOME avesse voluto insistere nella domanda avrebbe dovuto impugnare entrambe le motivazioni.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su un motivo che denuncia ‘violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la decisione sul merito della causa fosse preclusa da un anteriore giudicato esterno’.
Il ricorso è fondato. Come sottolinea il ricorrente, una cosa è sostenere che questi, ove avesse voluto insistere con la domanda proposta nei confronti delle sorelle COGNOME in comparsa conclusionale, avrebbe dovuto contestare la motivazione della sentenza n. 3712/2011 tanto nella parte in cui aveva affermato la tardività della domanda, quanto in quella in cui l’aveva ritenuta preclusa dal giudicato. Altra cosa è invece sostenere – come afferma la Corte d’appello – che, a fronte di una declaratoria di tardività della domanda, il ricorrente era obbligato a impugnare la sentenza per impedire che passasse in giudicato l’affermazione della preclusione in ogni caso del giudicato; sostenere ciò vuole dire imporre alla parte la proposizione di una impugnazione contestando la declaratoria di inammissibilità di una domanda quando la parte è priva di interesse al riguardo, trattandosi di una domanda che è stata proposta tardivamente in quel processo e che
può essere riproposta ex novo . D’altro canto, secondo l’orientamento costante di questa Corte ‘ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione’ (così, da ultimo, Cass. n. 27388/2022), principio che trova applicazione nel caso di specie ove il giudice aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda e poi, quando si era ormai spogliato della potestas iudicandi , ha ‘rafforzato’ la propria declaratoria con il riferimento alla preclusione del giudicato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione