Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6037/2022 r.g., proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME , n. DATA_NASCITA m. 22/02/2021, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO Avvocatura generale dello Stato;
contro
ricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore .
intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 116/2021 pubblicata in data 30/08/2021, n.r.g. 52/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
OGGETTO: opposizione all’esecuzione -giudicato esterno sulla cartella di pagamento presupposta – conseguenze
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME proponeva opposizione al pignoramento presso terzi notificatogli per un debito complessivo di euro 671.145,55, oggetto di quattro cartelle esattoriali. Eccepiva l’omessa notifica della cartella presupposta n. NUMERO_CARTA e la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto della predetta cartella (le altre tre cartelle avevano ad oggetto crediti di natura tributaria di minimo importo), nonché l’omessa notifica dell’atto di pignoramento, di cui disconosceva la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, e l’inesigibilità degli importi per intervenuta prescrizione.
2.Si costituiva in giudizio solo l’ente di riscossione (all’epoca RAGIONE_SOCIALE), mentre l’RAGIONE_SOCIALE restava contumace e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terzo pignorato, non compariva in udienza per rendere la dichiarazione.
3.Il Tribunale di Matera accoglieva l’opposizione all’esecuzione e dichiarava che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non avevano diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dei crediti di cui alla predetta cartella.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è fondato il terzo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri;
in particolare, risulta violato il divieto di bis in idem , avendo l’RAGIONE_SOCIALE dimostrato che la sentenza di primo grado è in contrasto con altra sentenza fra le stesse parti, pronunziata dal Tribunale di Taranto n. 5098/2014 (adìto dal COGNOME a seguito dell’avvenuta sospensione dell’esecuzione intrapresa con l’atto di pignoramento presso terzi e prima di introdurre il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Matera), confermata dalla Corte d’Appello di Lecce -sez. distaccata di Taranto, n. 53/2020, avente ad oggetto la medesima cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, di cui il ricorrente aveva domandato la declaratoria di nullità della notificazione e di estinzione per prescrizione del credito contributivo ivi
contenuto, entrambe domande rigettate da quel Tribunale con sentenza confermata in appello;
su tali questioni si è dunque formato il giudicato esterno, che attiene alle medesime questioni della validità della notifica della cartella esattoriale poi posta in esecuzione e al conseguente effetto interruttivo della prescrizione;
è vero che i due giudizi non coincidono, ma quello promosso presso il Tribunale di Taranto, avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo della predetta cartella di pagamento, ha pregiudizialità logico-giuridica rispetto al giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi e comunque entrambi hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, relativo alla debenza RAGIONE_SOCIALE somme di cui alla predetta cartella di pagamento;
al riguardo soccorrono i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11754/2018
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME NOME gli altri nella spiegata qualità hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
7.- I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 2909 c.c. e 12 disp.prel.c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto formato un giudicato esterno preclusivo della decisione adottata dal Tribunale di Matera.
In particolare lamentano che i giudici d’appello abbiano erroneamente inteso quel giudicato, omettendo di rilevare che il Tribunale di Taranto aveva ritenuto valida la notifica della predetta cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentre la Corte d’Appello aveva motivato in altro senso, avendo anzi riscontrato il difetto della prova della regolarità della fase conclusiva del procedimento notificatorio, ma aveva ciononostante rigettato l’appello del COGNOME, sostenendo che nel caso in cui l’opponente lamenti di non aver ricevuto la notifica della cartella e ciononostante la impugni, con ciò dimostrando di averla conosciuta, sussiste il suo onere di allegare e provare in quale momento sia intervenuta tale conoscenza di fatto, mentre
nella specie nessuna allegazione né prova aveva offerto l’appellante tale da potersi ritenere tempestiva l’opposizione proposta.
Il motivo è infondato.
Con quella pronunzia della Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, riportata dai ricorrenti (v. ricorso per cassazione, pp. 11-12), è passata in giudicato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione (alla cartella di pagamento) perché tardivamente proposta, ossia oltre il termine di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Ne consegue che giammai il Tribunale di Matera -quale giudice dell’opposizione all’esecuzione avrebbe potuto dichiarare la nullità della notifica di quella cartella, posto che quella questione comunque doveva ritenersi ormai preclusa dal giudicato sull’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, con una pronunzia che ha reso inoppugnabile il titolo (cartella di pagamento) e quindi il credito che ne forma oggetto, a prescindere dalla questione della validità o meno della notifica di quella cartella, questione da ritenere ormai assorbita da quel giudicato.
Dunque esattamente la Corte d’Appello di Potenza quale giudice d’appello dell’opposizione all’esecuzione nella sentenza in questa sede impugnata ha applicato l’art. 2909 c.c. ed ha ritenuto sussistente un giudicato preclusivo, sebbene la motivazione sia da integrare nei sensi sopra indicati.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 124 disp.att.c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale accolto il motivo di appello relativo al giudicato nonostante la mancanza dell’attestazione del giudicato apposta a quella sentenza da parte della cancelleria.
Il motivo è infondato: come eccepito dalla controricorrente, la sentenza d’appello n. 53/2020 è passata in giudicato a seguito di ordinanza di questa Corte di legittimità n. 35536/2021 del 19/11/2021, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso quella sentenza d’appello , per non avere il ricorrente depositato il ricorso (ricorrente non costituito).
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di
quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. ord. n. 12754/2022).
Ne consegue che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (Cass. sez. un. n. 13916/2006).
Quanto al suo rilievo, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza di legittimità, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. n. 29923/2020).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da adempiere in solido, vista la comunanza di interesse dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido, alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in