Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27695 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3673/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 4840/2021, depositata il 01/07/2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott.
NOME COGNOME;
udita l’avvocat essa NOME AVV_NOTAIO per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Il RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) impugnava innanzi alla Corte d’Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma – in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta da NOME COGNOME – aveva annullato il decreto di ingiunzione con il quale era stato imposto all’ingiunto , in solido con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 170.404,00 a titolo di sanzione amministrativa (pari al 10% RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘infrazione valuta ria e di antiriciclaggio) in quanto, nella sua qualità di direttore RAGIONE_SOCIALEa filiale di Roma RAGIONE_SOCIALEa suddetta banca, aveva omesso di segnalare operazioni finanziarie sospette, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
1.1. A seguito di verifiche compiute dalla RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE in Roma, emergeva una sospetta movimentazione bancaria posta in essere presso l’allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Limitatamente alle responsabilità attribuibili al COGNOME per il solo periodo in cui questi aveva assunto l’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa filiale di Roma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (a far data cioè dal 07.03.2008), risultavano cinque operazioni consistenti in bonifici esteri accreditati dalla società RAGIONE_SOCIALE (avente sede in Malta, all’epoca socia al 15% RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria dei bonifici) sul conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE, appartenente al gruppo economico COGNOMERAGIONE_SOCIALE (soggetti imputati per i reati di riciclaggio e
truffa), nel periodo compreso tra il 02.04.2008 e il 31.07.2008 per un importo complessivo di €. 1.704.042,17.
La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di prime cure e rigettava il gravame sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che l’appellante non avesse adeguatamente contrastato quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito: a) alla comprovata compatibilità RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni bancarie con l’attività costituente l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, consistente nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e nella produzione e cessione di energia elettrica calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche. Gli accrediti sospetti, infatti, erano stati eseguiti dal socio di riferimento a titolo di finanziamento, e le relative somme erano state utilizzate per l’acquisto di terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, come previsto nell’oggetto sociale, ed erano avvenuti mediante bonifici o assegni a favore dei venditori;
alla plausibile giustificazione degli accrediti da parte di un socio, data la difficoltà di accesso al credito bancario da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, costituita solo in data 16.07.2007 e priva di garanzie reali;
alla frequenza ed entità RAGIONE_SOCIALEe operazioni di accredito contestate, che appariva giustificata alla luce RAGIONE_SOCIALEe date di stipula dei contratti di compravendita avvenuti nel medesimo periodo di tempo e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare dei rispettivi prezzi degli immobili.
In ordine a tale documentazione, concludeva la Corte territoriale, l’Amministrazione appellante si limita a ribadire che NOME aveva ignorato la segnalazione del sistema Gianus con riferimento alle anomalie contestate, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei fondi da un paese a rischio, RAGIONE_SOCIALEa loro entità, RAGIONE_SOCIALEa frequenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni:
elementi, tuttavia, insufficienti a ritenere sospette le operazioni come sopra descritte.
La suddetta pronuncia è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE per la cassazione e il ricorso affidato a tre motivi.
Resisteva NOME COGNOME depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.
Dalla memoria è emerso che il procedimento giudiziario in corso intentato dal COGNOME era affiancato dal contenzioso insorto tra il RAGIONE_SOCIALE (società nata dalla fusione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e il MEF, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, obbligata solidale con NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con sentenza definitiva n. 1797/2022 del 17.03.2022, passata in giudicato – come risulta da attestato RAGIONE_SOCIALEa cancelleria in atti – ha annullato il decreto sanzionatorio n. 136240/A del 01.04.2015.
L’intervento RAGIONE_SOCIALEa suddetta pronuncia ha sollevato la questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione del giudicato esterno – intervenuto successivamente alla notifica del presente ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘obbligato solidale anche all’obbligato principale.
Il ricorso -previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ., avanti alla Seconda Sezione Civile.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale fissata l’08.10.2024 , con ordinanza interlocutoria n. 26650/2024 depositata il 14.10.2024, questa Corte rimetteva il giudizio alla Pubblica Udienza RAGIONE_SOCIALEa Sezione semplice.
Veniva p osto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 20.03.2025, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte nel senso del l’inammissibilità del ricorso , per essere la materia coperta da giudicato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 197/1991 e 41 d.lgs. n. 231/2007, e RAGIONE_SOCIALEe «Istruzioni operative per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette di riciclaggio» (c.d. decalogo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. L’amministrazione ricorrente censura la decisione in esame nella parte in cui ha fornito un’interpretazione fuorviante RAGIONE_SOCIALEe norme, non rispondente alle finalità perseguite dal legislatore, giungendo all’errata conclusione che le operazioni anomale eseguite dalla società maltese RAGIONE_SOCIALE su conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE non fossero idonee a far sorgere l’obbligo di segnalazione. A giudizio del ricorrente, la Corte d’Appello non ha adeguatamente valutato le diverse criticità -rinvenibili sulla base RAGIONE_SOCIALEa semplice analisi RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni sul conto corrente presenti con riferimento alla dubbia provenienza del denaro utilizzato per le operazioni descritte, anche se apparentemente lecite, ossia: l’ingente ammontare dei bonifici, il breve lasso temporale in cui erano stati predisposti dalla società RAGIONE_SOCIALE, la sede societaria di quest’ultima (Malta, paese a regime antiriciclaggio non equivalente), le causali vaghe e generiche (finanziamento soci), le segnalazioni provenienti dal sistema Gianos in dotazione alla banca. In sintesi, l’attività di verifica da parte di COGNOME avrebbe dovuto riguardare gli specifici aspetti di anomalia correttamente riscontrati a monte
dall’U.I.F. e non l’operazione a valle, la cui liceità non è stata messa in discussione. Di contro, l’argomentazione del giudice di seconde cure valorizza la liceità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a valle sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante le compravendite degli immobili prodotta dalla parte solo in sede di giudizio: documentazione, dunque, sconosciuta al COGNOME al momento in cui vennero effettuati i bonifici.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo all’apparente liceità RAGIONE_SOCIALEe operazioni a valle, ha omesso di valutare gli elementi di anomalia presenti nella fattispecie in esame, come riportati nel primo mezzo di gravame.
Con il terzo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Con il presente mezzo il ricorrente ribadisce tutte le deduzioni svolte nei motivi che precedono a supporto del motivo in rubrica e a fondamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il ricorso incidentale condizionato NOME COGNOME chiede -nell’ipotesi di riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione meno onerosa secondo il principio del favor rei , espressamente introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 231/2007. Infatti, nelle more del presente contenzioso, è entrato in vigore il d.lgs. n. 90/2017 che ha riformato la disciplina RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in tema di omessa segnalazione sospetta. Più precisamente, l’art. 58 RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina prevede due fattispecie sanzionatorie, entrambe più favorevoli per l’incolpato. In via di ulteriore subordine, in caso di applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa previgente, il resistente chiede di ridurre l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione al minimo edittale RAGIONE_SOCIALE‘1%, atteso che
il RAGIONE_SOCIALE ha omesso di indicare i motivi RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del 10% quale percentuale sanzionatoria, con lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno resistente.
Per ragioni di priorità logica, l’esame dei motivi sopra riportati è preceduto dalla trattazione RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante l’estensione del giudicato esterno sollevata in memoria dal controricorrente.
5.1. Nel caso in esame, il soggetto attinto da sanzione, NOME COGNOME, e l’obbligato in solido ex art. 6 legge n. 689/1981, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a.), avevano impugnato ciascuno per proprio conto il provvedimento sanzionatorio.
5.1.1. I due giudizi si erano svolti separatamente, per concludersi in primo grado in senso opposto: favorevole per COGNOME (sentenza n. 21015 del 14.11. 2016 del Tribunale di Roma, che aveva annullato la sanzione inflitta al direttore RAGIONE_SOCIALEa filiale); sfavorevole per RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. (sentenza n. 6611/2017 del Tribunale di Roma, con la quale veniva respinta l’opposizione al medesimo decreto di ingiunzione).
Ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti soccombenti impugnava la sentenza a sé sfavorevole.
Mentre l’Amministrazione impugnava, altresì, innanzi a questa Corte la sentenza d’Appello (n. 4840/2021) che confermava la pronuncia di prime cure di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione, la sentenza d’appello RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale di Roma (n. 1797/2022) – che, riformando il giudizio di prime cure, aveva a sua volta annullato la sanzione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – non veniva impugnata dalla medesima Amministrazione, e passava quindi in giudicato.
5.2. Non essendoci preclusione derivante da giudicato nei confronti di COGNOME, deve darsi seguito ad un orientamento di questa
Corte, ormai divenuto consolidato, in virtù del quale non si può negare il diritto del sanzionato, obbligato principale in solido con la banca alla cui autorità è soggetto, di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa sentenza favorevole intervenuta fra l’Amministrazione e il coobbligato in solido, nel nostro caso RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE
Questa Corte, infatti, ha avuto occasione di affermare che: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1306 secondo comma cod. civ., il giudicato sulla declaratoria di illegittimità di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria (nella specie, per infrazioni doganali e valutarie), ove intervenuto fra l’Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se trova fondamento in ragioni non personali alla parte in causa (quale, nella specie, l’obiettiva insussistenza RAGIONE_SOCIALEe contestate infrazioni)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 12/07/1976, Rv. 381440 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 303 del 09/01/2019, Rv. 652052 -01; con riferimento al processo tributario: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022, Rv. 665309 -01; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18154 del 05/07/2019, Rv. 654512 – 01).
Il principio è stato definitivamente chiarito più di recente: «In tema di solidarietà ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1306 cod. civ. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 36713 del 15/12/2022, Rv. 666587 – 02).
5.3. Resta da verificare se sussistono, nel caso che ci occupa, tutte le condizioni richieste ai fini RAGIONE_SOCIALE‘estensione del giudicato.
5.3.1. Al riguardo è opportuno precisare che non trova applicazione al caso di specie il principio espresso da questa Corte che afferma l’autonomia RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligato in via principale (Sez. Sez. U, Sentenza n. 22082 del 22/09/2017, Rv. 645324 -01), atteso che esso è limitato alle diverse questioni riguardanti: la natura RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligato solidale rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale; la differenziazione degli effetti estintivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento a carico RAGIONE_SOCIALE‘obbligato solidale, secondo che questa venga meno per la morte RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale, ovvero per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di lui; la permanenza, in caso di pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘obbligato solidale, RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso nei confronti del trasgressore, che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, o degli eredi di lui.
Nel caso che ci occupa, la questione sollevata è speculare a quelle sopra richiamate, in quanto concerne il riverbero sull’obbligato principale degli effetti del giudicato riguardante unicamente l’obbligato solidale.
5.3.2. Tanto chiarito, il principio innanzi espresso -ossia la possibilità di estensione del giudicato intervenuto fra l’Amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima -soggiace a talune condizioni: 1) che la sentenza sia passata in giudicato; 2) che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo
il giudicato essersi formato prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.
5.3.3. Ora, tutte le condizioni sopra elencate possono dirsi sussistenti nel caso in esame, atteso che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma (n. 1797/2022), resa unicamente tra il RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. e il MEF, è intervenuta successivamente alla notifica del presente ricorso (datata 31.01.2022, mentre la sentenza in questione era stata pubblicata il 17.03.2022); essa risulta incontestabilmente passata in giudicato, come da certificazione in atti, mentre la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello n. 4840/2021 oggetto del presente giudizio è resa nei confronti di COGNOME e del MEF, e pertanto deve escludersi -come anticipato -la preclusione derivante da giudicato nei confronti di COGNOME. Né la sentenza n. 1797/2022 di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione emessa dal MEF è fondata su ragioni riconducibili al solo RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a. : la Corte d’Appello capitolina, infatti, ha ritenuto fondata l’omessa segnalazione sull’apparente giustificazione economica RAGIONE_SOCIALEe operazioni, stante il collegamento tra le società, la natura RAGIONE_SOCIALEe operazioni poste in essere (finanziamento soci; acquisti immobiliari) aderenti all’attività svolta dal gruppo; oltre al fatto che la sede di una RAGIONE_SOCIALEe società (Malta, Stato membro RAGIONE_SOCIALEa CE) nel 2008 era ancora ritenuta sede affidabile per i sistemi di controllo antiriciclaggio. Inoltre, la stessa Corte distrettuale ha espressamente concluso nel senso che « … se risultano sospette, esse lo sono sia per il preposto e la banca ne risponde in solido; se, invece, sono giustificate ed esimono il preposto dalla segnalazione cd. di primo livello alla dirigenza RAGIONE_SOCIALEa banca, non può sorgere per quest’ultima l’obbligo di comunicazione alla vigilanza
pubblica in materia di anti riciclaggio» (v. sentenza n. 1797/2022, p. 3, ultimi 3 righi; p. 4, primi due righi).
5.4. Ricorrendo, dunque, le condizioni per l’estensione del giudicato – intervenuto fra il MEF e il RAGIONE_SOCIALE, solidalmente condannato alla medesima sanzione all’obbligato principale, NOME COGNOME, e non essendovi null’altro da accertare nel merito, questa Corte annulla il provvedimento amministrativo n. 136240NUMERO_DOCUMENTO del 01.04.2015 di condanna di NOME COGNOME alla sanzione pecuniaria di €. 170.424,00, emesso dal RAGIONE_SOCIALE.
5.5. L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante l’estensione del giudicato esterno favorevole determina il superamento dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere l’originario ricorso di COGNOME.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi per compensare le spese relative ai gradi di merito, stante il formarsi del giudicato nel corso del giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione in accoglimento del l’eccezione di giudicato esterno favorevole sollevata dal controricorrente cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di COGNOME con annullamento del decreto di ingiunzione n. 136240/A del 01.04.2015, emesso dal RAGIONE_SOCIALE a carico di NOME COGNOME;
dichiara c ompensate le spese relative ai gradi di merito e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 8.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile, il 20 marzo 2025.
La Relatrice
La Presidente NOME COGNOME
NOME NOME