Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25535/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1528/2021 depositata il 14/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il Comune di Acireale e NOME COGNOME, dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune convenuto, chiedend o il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c., determinato dall’affidamento incolpevole riposto sulla legittimità della concessione edilizia, per la costruzione di un albergo, poi annullata dal giudice amministrativo. Il Tribunale adito declinò la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 14 luglio 2021 la Corte d’appello di Catania dichiarò inammissibile la domanda per l’esistenza di giudicato
esterno, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali, di primo e secondo grado.
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, osservò la corte territoriale che vi era giudicato esterno, avendo il TAR pronunciato su tre ricorsi riuniti, due dei quali aventi ad oggetto le domande risarcitorie proposte dalla parte appellante, disattese alla luce della pronunciata illegittimità del provvedimento amministrativo, in particolare perché la società aveva concorso all’emanazione di tale provvedimento presentando un progetto avente il falso presupposto di valida asservibilità di una volumetria residuale invece insussistente. Aggiunse che la causa petendi (danno ingiusto per il legittimo affidamento sulla esistenza dello ius edificandi ) coincideva con quella del ricorso innanzi al giudice amministrativo e che il giudicato esterno estendeva i propri effetti anche nei confronti del funzionario, rimasto estraneo al processo amministrativo, dato il rapporto di immedesimazione fra costui e l ‘Amministrazione. Osservò ancora che irrilevante era la circostanza che il COGNOME avesse denunciato danni al proprio patrimonio, posto che la causa petendi era la medesima della domanda risarcitoria proposta dalla società, parte con il Comune del processo amministrativo.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di co nsiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 124 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stata ritenuta la ricorrenza di giudicato esterno, perché
la domanda proposta giudizio sede amministrativa era solo domanda dipendente principale, e sulla quale giudice amministrativo non si è pronunciato, o è pronunciato solo implicitamente, rigettando domanda principale atteneva legittimità o dell’atto amministrativo).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 124 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è stata da parte del giudice amministrativo pronuncia sulla domanda risarcitoria, avendola ritenuta assorbita, e ciò erroneamente, potendovi essere risarcimento danni anche in presenza di atto formalmente legittimo. Aggiunge che il diritto risarcimento danno non deriva dal riconoscimento astratto della concessione edilizia (oggetto decisione del ma dai comportamenti Comune e suo funzionario durante (concessa e pratica edilizia.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che responsabilità del Comune
Acireale per proprio e proprio prescinde dalla legittimità meno degli atti essere (sui quali può pur essersi formato il giudicato), ma si fonda sul comportamento dannoso tenuto.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, essendosi formato un presunto giudicato nel giudizio amministrativo anche sulla domanda risarcitoria confronti della P.A., ciò automaticamente renda inammissibile la domanda sede civile nei confronti del funzionario (il quale giudizio amministrativo).
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha elevato le spese del primo grado, in assenza di domanda, da Euro 20.000,00 a Euro 39.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta e ha erroneamente posto interamente a carico della parte appellante le spese nonostante l’accoglimento del motivo di appello sulla giurisdizione.
I motivi di ricorso, dal primo al terzo, sono inammissibili. Essi attengono alla questione del giudicato esterno, la quale rileva pure ai fini del terzo motivo, involgendo comunque quest’ultimo motivo la posizione del Comune in relazione alla vicenda per la quale è intervenuto il giudicato amministrativo. Si tratta di motivi non scrutinabili perché non risulta assolto l’onere, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., di specifica indicazione del contenuto del giudicato, la cui efficacia si afferma insussistente nel presente giudizio (oltre che di specifica indicazione del contenuto della domanda risarcitoria proposta innanzi al giudice amministrativo).
Il quarto motivo è infondato. Esso pone la questione dei limiti soggettivi del giudicato che sarebbe intervenuto soltanto fra la società ed il Comune, per essere rimasti estranei al processo amministrativo sia il legale rappresentante della società quale persona fisica che il funzionario. Al riguardo va rammentato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato, l’accertamento reso inter alios ha efficacia nei confronti del terzo qualora questi intenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall’art. 1306 c.c. (Cass. n. 2462 del 2024). Del giudicato esterno favorevole, il terzo, come si evince anche dall’odierno controricorso, ha inteso avvalersene.
Il quinto motivo è parzialmente fondato. In mancanza di specifico motivo di appello, la Corte territoriale non poteva modificare l’importo liquidato per le spese processuali da parte del Tribunale, alla luce della
conferma del mancato accoglimento della domanda, sia pure per una ragione diversa dal difetto di giurisdizione. Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l’art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia declinatoria della giurisdizione (cfr. Cass. n. 22257/201 8). Ne consegue che l’attore era soccombente sia in primo che in secondo grado.
La cassazione della sentenza di appello comporta l’assorbimento della seconda censura, relativa alla mancata compensazione, venendo meno per effetto dell’annullamento il capo sulle spese.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Resta ferma, per mancanza di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale. Devono essere invece liquidate, come in dispositivo, le spese del giudizio di appello. La riconosciuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario costituisce ragione di compensazione per metà delle spese.
L’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Accoglie il quinto motivo, rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, non provvede in ordine alla liquidazione delle spese di primo grado e dispone la compensazione per metà delle spese del grado di appello, liquidandole per l’intero a carico delle parti appellanti in solido, tenute al rimborso in favore sia del Comune di Acireale che di COGNOME
COGNOME, nella misura di Euro 15.000, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2024