Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
sul ricorso 35421/2019 proposto da:
CARRETTA NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 441/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 838/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Venezia, in riforma di sentenza del Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava le domande proposte da NOME COGNOME con il ricorso di primo grado e rigettava l’appello incidentale di quest’ultima;
la lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’ente (con ricorso depositato il 28.8.2008), chiedendo l’accertamento di un contratto a favore di terzo che prevedeva l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di assumere alle proprie dipendenze il personale a tempo indeterminato del RAGIONE_SOCIALE Tonezza del Cimone licenziato da RAGIONE_SOCIALE (di cui la ricorrente era dipendente con mansioni di insegnante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) il 31.8.2003, la declaratoria del suo diritto ad essere riassunta da RAGIONE_SOCIALE a decorrere da ottobre 2003 o data di giustizia, la costituzione ex art. 2932 c.c. di un contratto di lavoro subordinato tra essa ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE, la condanna dell’ente al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito se fosse stata assunta tempestivamente, oltre al maggior danno da perdita di professionalità;
il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di accertamento del diritto dell’insegnante alla precedenza ex art. 47, comma 6, legge n. 428/1990 nelle assunzioni eseguite da RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE Tonezza del Cimone dalla data della domanda, oltre al risarcimento del danno da perdita della professionalità, liquidato in € 10.000;
a fondamento della propria decisione di riforma della sentenza di primo grado e di rigetto anche delle domande subordinate della lavoratrice, la Corte d’Appello osservava, in particolare, che:
-l’accertamento del preteso trasferimento o cessione di azienda tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE era già stato oggetto di pronuncia del Tribunale di Vicenza in precedente giudizio tra le parti; tale
pronuncia aveva espressamente escluso nella fattispecie un’ipotesi di trasferimento d’azienda o di un accordo di cessione tra i due enti, rilevando che non vi era stato un contratto tra cedente e cessionario, non vi era stato passaggio di denaro, non vi era stato passaggio di beni materiali, essendo cambiata la titolarità dell’attività formativa finanziata con fondi pubblici e di interesse pubblico, avente ad oggetto il servizio formativo in base a delibera regionale di autorizzazione allo svolgimento dei corsi e al loro finanziamento ;
-detta statuizione era rimasta confermata in grado di appello e il ricorso in sede di legittimità della lavoratrice era stato rigettato da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 7665/2013;
-nel presente giudizio (che era stato sospeso e poi riassunto dopo la predetta pronuncia di legittimità) venivano proposte domande fondate sul presupposto di fatto di accordo nel 2003 tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE per il trasferimento dell’azienda operante presso il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di Tonezza del Cimone, e anche l’invocato di diritto di precedenza si basava sul presupposto del trasferimento d’azienda;
-era fondata l’eccezione dell’ente di violazione del principio del ne bis in idem , richiedendosi nel presente giudizio un illegittimo riesame processuale tra i medesimi soggetti del medesimo petitum e della medesima causa petendi già oggetto di giudicato;
-neppure era ravvisabile nella lettera di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del 3.7.2003 (contenente l’impegno ad assumere i dipendenti RAGIONE_SOCIALE a determinate condizioni) un contratto a favore di terzi, non essendosi realizzata la condizione sospensiva ivi prevista e non essendosi pertanto formato alcun accordo tra le parti;
5. per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso l’insegnante, con sette motivi; resiste l’ente con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordin anza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; sostiene violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato, per l’erroneità della statuizione che l’accertamento (negativo) del trasferimento o cessione di azienda fosse passato in giudicato a seguito della pronuncia di questa Corte n. 7665/2013, e la diversità di petitum e causa petendi del presente giudizio rispetto a quello concluso con detta pronuncia di legittimità;
2. con il secondo motivo deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 336 c.p.c.; sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l’insussistenza del trasferimento d’azienda;
3. con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 336, 346 c.p.c.; sostiene che la Corte di merito ha erroneamente statuito che dalla mancata proposizione dell’appello incidentale da parte della lavoratrice fosse derivato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto di mancata dimostrazione del trasferimento d’azienda, poiché sulla lavoratrice non incombeva alcun onere di appello incidentale bensì di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. dei motivi fondanti il dedotto trasferimento d’azienda, allegazione eseguita nella memoria difensiva di costituzione con appello incidentale;
4. con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; sostiene violazione del principio di specificità dei motivi (ossia di avere assolto al corrispondente onere);
5. con il quinto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; sostiene che la Corte di merito ha falsamente applicato la norma citata con riferimento alla mancata
proposizione di appello incidentale da parte della lavoratrice, perché questa aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda subordinata avente a oggetto il diritto di precedenza;
6. con il sesto motivo deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, 101 c.p.c.; sostiene violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, in relazione al rigetto del secondo motivo di appello incidentale sulla base di questione sollevata d’ufficio e non sottoposta dal giudice d’appello al contraddittorio delle parti (mancato verificarsi della condizione sospensiva cui era subordinata l’efficacia dell’accordo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE);
con il settimo motivo deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., insufficienza della motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; sostiene omessa pronuncia sulla dedotta qualificazione quale contratto a favore di terzo dell’impegno assunto tra i due enti;
i primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati;
risulta infatti dirimente l’avvenuto consolidarsi dell’effetto risolutivo del rapporto (con conseguente difetto di interesse a far valere una vicenda circolatoria ex art. 2112 c.c.) quale conseguenza della mancata impugnazione del licenziamento nel prescritto termine decadenziale, come accertato da Cass. n. 7665/2013;
la suddetta decisione non ha reso alcuna pronunzia sulla esistenza o meno di un trasferimento ex art. 2112 c.c. per l’irrilevanza che nel concreto contesto assumeva (v. § 9 della motivazione) stante il difetto di valida impugnazione del licenziamento, tant’è che ogni questione relativa alle modalità del trasferimento formulata in quel giudizio con il terzo motivo di ricorso per cassazione è stata ritenuta assorbita (v. § 11);
11. nel primo motivo di ricorso per cassazione della causa definita da Cass. n. 7665/2013 cit. si denunziava, per l’appunto , violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronunzia in ordine alla domanda di
accertamento del trasferimento di azienda da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, nonché per omesso esame dei motivi relativi e di quelli inerenti la nullità del licenziamento, e la Corte ha risposto che doveva logicamente prima accertarsi la valida impugnazione del licenziamento, che ha in concreto escluso;
in altri termini, occorre qui sottolineare che il giudicato esterno derivante da Cass. n. 7665/2013, formatosi sulla decadenza dall’impugnativa di licenziamento, preclude ( rectius determina il venir meno dell’interesse a) ogni domanda che abbia il suo presupposto logico- giuridico nella permanenza del rapporto di lavoro;
né risulta dirimente il riferimento ai diversi principi in materia di giudicato interno profilati da parte ricorrente (richiamando Cass. n. 30728/2022), prin cipi che concernono i limiti dell’impugnazione;
nel caso di specie, il precedente inter partes , incentrato sulla decadenza dall’impugnativa di licenziamento, ha cristallizzato l’effetto risolutivo, precludendo l’accoglimento della pretesa dell’odierna ricorrente formulata con diversa prospettazione in altro (questo) giudizio;
il quarto e quinto motivo, di natura processuale, risultano assorbiti dal rigetto dei precedenti motivi di natura sostanziale;
alla luce del giudicato che ha stabilizzato l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro connesso all’intimato licenziamento – per decadenza dall’impugnazione -l’accertamento connesso alla sussistenza o meno di un trasferimento di azienda o di altra vicenda traslatoria diviene irrilevante, presupponendo la permanenza del rapporto di lavoro, la cui verifica è preclusa dalla decadenza dell’impugnazione di licenziamento; la circostanza della decadenza dall’impugnativa del recesso determina la stabilizzazione dell’effetto risolutivo del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, di talché anche l’eventuale accertamento del verificarsi della fattispecie circolatoria ai sensi dell’art. 2112 c.c. resta, nel caso concreto, irrilevante per l’affermazione del passaggio alle dipen denze di RAGIONE_SOCIALE;
17. il sesto e settimo motivo, connessi perché relativi alla prospettazione dell’efficacia di accordo tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE quale contratto a favore di terzi, non sono ammissibili;
18. osserva il Collegio che l’interpretazione degli atti negoziali – che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi – va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022);
19. la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006);
20. si osserva, inoltre, che non è riscontrabile la lamentata omessa pronuncia sul punto, posto che la sentenza gravata si è, al contrario, espressamente pronunciata sulla questione come devolutale (p. 13 della motivazione);
21. affinché sia configurabile la violazione del diritto di difesa, per mancata tempestiva attivazione del contraddittorio su questione di
fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, la parte che se ne dolga deve indicare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione, appunto, fosse stato tempestivamente attivato; ma tale indicazione delle ragioni che parte ricorrente avrebbe potuto far valere risulta carente in concreto (cfr. Cass. n. 3543/2023, n. 11453/2014);
alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso va rigettato;
le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;
24. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 16 aprile 2024.