Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5455 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5455 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10586-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza n. 975/2025 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 3284/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Licenziamento
giudicato
esterno
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2026
CC
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 10952/2024.
Per quanto qui interesse, la Corte territoriale riferiva: a) che, con due distinti ricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano adito il Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le stesse e la RAGIONE_SOCIALE -anche previa dichiarazione di sussistenza di fattispecie di interposizione fittizia di manodopera -a far data dal maggio 2010, o da altra e diversa data, e che venisse dichiarato il loro diritto all’inquadramento nella seconda Area Professionale 2° livello retributivo CCNL ABI, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive indicate nei rispettivi ricorsi (procedimenti iscritti al n. 10173/2021 e al n. 10174/2021 R.G.); b) che si costituiva in entrambi i giudizi RAGIONE_SOCIALE, contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto; c) che i due giudizi venivano riuniti al proc. n. 10173/2021 R.G., vi veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e il giudizio veniva definito con sentenza n. 10779/2023, che accoglieva le domande delle ricorrenti, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE dal maggio 2010 con il diritto delle ricorrenti all’inquadramento al 2 livello area professionale -livello retributivo 2 previsto dal CCNL di settore e con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive richieste dalle ricorrenti nei rispettivi ricorsi e al versamento dei contributi previdenziali.
3. Riferiva, ancora, la Corte: I) che nelle more di tale primo giudizio (n. 10173/2021 R.G.) le medesime lavoratrici avevano nuovamente adito il Tribunale di Roma con due distinti ricorsi (proc. n. 16924/2022 e proc. n. 16929/2022 R.G.) ex art. 1 della L. n. 92/2012, chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento che RAGIONE_SOCIALE aveva irrogato nei loro confronti in data 22 novembre 2021 e, altresì, la reintegrazione nel posto di lavoro; II) che si era costituita in entrambi i giudizi RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la violazione del divieto di bis in idem e l’infondatezza del ricorso; III) che anche questi due giudizi venivano riuniti nel giudizio n. 16924/2022, che veniva definito con ordinanza del 18.1.2024, la quale aveva disposto: ‘dichiara l’inefficacia del recesso orale impugnato e ordina la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso; condanna, inoltre, la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti che liquida in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all’effettiva reintegrazione nella misura di € 2.575,74 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; condanna, infine, la società convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’RAGIONE_SOCIALE nella misura ex lege’, oltre a condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate e in distrazione; IV) che, avverso la citata ordinanza aveva proposto opposizione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con ricorso depositato in data 16.2.2 024, deducendo l’opponente che l’ordinanza impugnata si fondava su quanto accertato dalla sentenza n. 1079/2023, oggetto di appello, che era errata in
quanto non aveva ritenuto l’intervenuta decadenza della domanda con riferimento all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, precedente appaltatrice rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, società appaltatrice del servizio di portineria nel periodo in cui erano stati presentati i ricorsi; V) che aveva dedotto, ancora, la convenuta in veste di opponente che, essendo state le lavoratrici assunte il 4.2.2019 da RAGIONE_SOCIALE, nuova appaltatrice in virtù della clausola sociale, solo da tale data era ammissibile la domanda, essendo invece intervenuta la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 in relazione al periodo in cui le lavoratrici erano dipendenti di RAGIONE_SOCIALE; VI) che aveva, altresì, dedotto l’erronea e incongrua valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla illiceità dell’appalto (al riguardo aveva precisato che le lavoratrici avevano svolto le mansioni previste dall’appalto senza alcuna ingerenza nel rapporto lavorativo da parte di RAGIONE_SOCIALE) ed aveva contestato le riproduzioni fotografiche allegate dalle lavoratrici già contestate in sede sommaria; VII) che aveva dedotto, poi, l’inesistenza del licenziamento da parte di RAGIONE_SOCIALE, essendosi la committente limitata ad evidenziare alla appaltatrice le violazioni al contratto di appalto determinate dal comportamento delle due lavoratrici, ed aveva ancora dedotto la sua assoluta estraneità al provvedimento disciplinare e al trasferimento delle lavoratrici effettuati dalla datrice di lavoro delle stesse RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice del servizio; VIII) che aveva eccepito comunque l’ aliunde perceptum ; IX) che la stessa aveva avanzato pertanto le seguenti conclusioni: CHIEDE che l’Ill.mo giudice adito voglia modificare l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 18 gennaio 2024 nei giudizi recanti Rg 16924/22 e 16929/22 (riuniti sub rg. 16924/22) rigettare il
ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque sprovvisto delle relative prove. 2. In ogni caso di condanna: nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avverso ricorso, tenere conto ai fini della condanna dell’ aliunde perceptum e percipiendum delle Sig.re NOME COGNOME e NOME COGNOME; X) che si costituivano le opposte eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per effetto del giudicato esterno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 3390/2024 del 19.3.2024; XI) che deducevano che la citata sentenza n. 3390/2024 tra le lavoratrici, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (formale datore di lavoro delle lavoratrici) aveva statuito: – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le sigg.re COGNOME e COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; – la persistenza di detto rapporto con RAGIONE_SOCIALE, stante l’inesistenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, incluso il licenziamento formalmente intimato da RAGIONE_SOCIALE, in quanto inesistente perché intimato a non domino ; XII) che deducevano che detta sentenza era stata notificata in data 25.3.2024 ai fini della decorrenza del termine breve e non era stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE acquisendo dunque forza di ‘cosa giudicata’; XIII) che chiedevano quind i il rigetto del ricorso e in via subordinata la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio.
4. La Corte premetteva, inoltre, che nella sentenza oggetto di reclamo il Tribunale aveva ritenuto: 1) che ; 2) che, con tale sentenza, pertanto il giudice aveva accertato: – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le sigg.re COGNOME e COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; – la persistenza di detto rapporto con RAGIONE_SOCIALE, stante l’inesistenza di atti idonei ad interromperlo, incluso il licenziamento formalmente intimato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto inesistente perché intimato a non domino ; 3) che la citata sentenza, non solo aveva fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti, ma li aveva recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione; 4) che, poiché: ‘Nella motivazione della sentenza pertanto i precedenti provvedimenti giurisdizionali emessi vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza’, ‘Tale sentenza costituisce pertanto un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato. L’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta è quindi fondata’; 5) che il Tribunale, pert anto, rigettava il ricorso in opposizione.
Tutto ciò premesso, la Corte territoriale riteneva infondato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado.
5.1. In particolare, rigettava il mezzo con il quale la reclamante deduceva l’ ‘Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’ordinanza n. 5508 del 24 gennaio 2024 travolta dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 33 90/24, nonché il motivo con il quale, ‘Sulla
sentenza del Tribunale di Roma -sezione lavoro -n. 10779/23 e sull’accoglimento della domanda incidentale’, deduceva: ‘Erronea, incongrua e omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti. Erroneità della sentenza per errata ricostruzione degli elementi di fatti in merito alla illiceità dell’appalto’.
5.2. Disattendeva, inoltre, il motivo con cui la reclamante lamentava che la sentenza impugnata sarebbe stata erronea laddove il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di decadenza dall’impugnativa ex art. 39 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, poi, che l’inquadramento e l’applicazione alle lavoratrici della invocata contrattazione collettiva non risultavano oggetto di specifica contestazione da parte della società in primo grado, né risultava che la stessa avesse provato con qualche idoneo conteggio l’erronea valutazione degli stessi, né la medesima parte specificava e dimostrava che l’importo richiesto avrebbe dovuto essere diverso.
Infine, in ordine alla ‘circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. ‘aliunde perceptum’) rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, a non da chi invoca il risarcimento in applicazione del generale precetto di cui all’art. 2697 c.c.’ (così Cass. sez. 6-3 Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020), rilevava che a riguardo nulla risultava dimostrato.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resistono le intimate con unico controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: ‘Erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato che l’ordinanza n. 5508 resa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2024 è stata travolta dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24. Violazione a falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in materia di giudicato esterno (art. 360 cpc. n. 3)’.
Con il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione del CCNL ABI, nella parte in cui la sentenza oggi impugnata non ha riparametrato la retribuzione delle lavoratrici alla retribuzione prevista dal CCNL (art. 360 n. 3 c.p.c.)’.
Con il terzo motivo denuncia: ‘Sul mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’ aliunde perceptum . Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 3 della legge n. 300/1070 (art. 360 comma 3 cpc)’.
Il primo motivo è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità.
La non chiara censura della ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza sul punto del giudicato esterno, rilevato dal Tribunale in sede d’opposizione e poi confermato dai giudici di secondo grado.
5.1. In particolare, non è chiaro cosa voglia intendere la ricorrente quando imputa alla Corte distrettuale di aver ‘confermato che l’ordinanza n. 5508 resa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2024 è stata travolta dal passaggio in giudicato
della sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24′. Nota il Collegio che in analogo lessico di ‘travolgimento’ di quella ordinanza era formulato il primo motivo di reclamo dell’attuale ricorrente (dove si deduceva l’ ‘Erroneità della sentenza’ allora di prim o grado ‘nella parte in cui ha dichiarato l’ordinanza n. 5508 del 24 gennaio 2024 travolta dal passaggio in giudicato della del sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24’).
5.2. Nella sintesi di questo motivo proposta dalla stessa ricorrente alla pag. 2 del ricorso, in modo disallineato rispetto alla successiva rubrica della censura sopra riportata (e a pag. 13 del ricorso), si legge: ‘Erroneità della sentenza della Corte d’A ppello di Roma n. 975/2025 nella parte in cui, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 10952/24 (Giudice Dr.ssa COGNOME) ha confermato che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24 (Giudice COGNOME) abbia comportato anche il passaggio in giudicato dell’ordinanza n. 5508/2024 resa dal Tribunale di Roma (Giudice NOME COGNOME). Violazione e falsa applicazione del cd. Giudicato esterno (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)’.
Per chiarezza, va detto che l’ordinanza n. cronol. 5508/2024, depositata il 18.01.2024, cui si riferisce la ricorrente, è il provvedimento reso nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 che tuttora ci occupa; ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in totale accoglimento del ricorso delle due lavoratrici, aveva così provveduto: ‘dichiara l’inefficacia del recesso orale impugnato e ordina la reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro occupato al momento del recesso; condanna, inoltre, la società convenuta al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti che liquida in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata
dal licenziamento all’effettiva reintegrazione nella misura di euro 2575,74 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; condanna, infine, la società convenuta, per il medesimo periodo, al versamento dei contribu ti previdenziali ed assistenziali dovuti all’RAGIONE_SOCIALE nella misura ex lege . …’.
Con la sentenza n. 10952/2024, ossia, la sentenza di primo grado del nostro giudizio, lo stesso Tribunale, accogliendo l’eccezione del (sopravvenuto) giudicato esterno sollevata dalle lavoratrici in base alla sent. n. 3390/2024 del 19.3.2024, aveva rigetta to l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE all’ordinanza resa in prima fase n. cronol. 5508/2024.
6.1. Ciò precisato, va subito evidenziato che la sentenza di secondo grado attualmente impugnata della Corte territoriale in nessun punto ‘ha confermato che l’ordinanza n. 5508 resa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2024 è stata travolta dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24’, e neppure -come alternativamente (e confusamente) dedotto dalla ricorrente , ‘confermando la sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 10952/24 … , ha confermato che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3390/24 … abbia comportato anche il passaggio in giudicato dell’ordinanza n. 5508/2024 resa dal Tribunale di Roma …’.
6.2. Invero, l’unico giudicato esterno (e non interno) che la Corte territoriale, al pari del primo giudice della fase di opposizione, ha constatato è quello integrato dalla ridetta sentenza n. 3390/2024.
Occorre adesso evidenziare che tuttora, come già in secondo grado e nella fase d’opposizione all’ordinanza resa nella fase sommaria, la ricorrente non pone in dubbio il passaggio in ‘Cosa giudicata formale’ ex art. 324 c.p.c. della sentenza in questione (cfr. in proposito pag. 13 del ricorso per cassazione).
Né la ricorrente deduce di non essere stata parte del diverso procedimento che si è concluso con la stessa sent. n. 3390/2024, ai fini dell’efficacia soggettiva della ‘Cosa giudicata’ sostanziale ex art. 2909 c.c.
Piuttosto, la ricorrente, nel primo motivo in esame, dopo aver trascritto la parte dell’impugnata sentenza oggetto di censura, inizia col dedurre essere ‘evidente che la sentenza oggi impugnata si è limitata a prendere atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 3390/24 -passaggio in giudicato che neppure era in contestazione tra le parti -e a ritrascrivere la sentenza n. 10952/24, oggetto del reclamo senza, neppure minimamente argomentare oltre’.
E nota il Collegio che la ricorrente, nell’ambito di motivo formulato esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto, anzi di un’unica norma di diritto (l’art. 2909 c.c.), ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., così adombra un’anomalia motivazionale, che, in ipotesi, negli stretti limiti attualmente consentiti, doveva essere invece fatta valere quale error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la violazione della norma di cui all’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e la nullità della sentenza per tale ragione (cfr. per tutte, più di recente, nella motivazione Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).
La ricorrente passa quindi ad ‘esaminare la sentenza n. 3390/24 al fine di evidenziare, anche in questa sede, come la stessa non costituiva accertamento definitivo coperto da giudicato o, meglio, come gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza n. 3390/24 non possano in alcuno essere estesi all’ordinanza n. 5508/24, né, tanto meno, alla sentenza n. 10779/23 in quanto tali provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati (l’appello avverso la sentenza n. 1079/23 è, ancora, oggi pendente dinanz i alla Corte d’Appello di Roma)’. Ciò posto si rileva in primo luogo un profilo di inammissibilità del motivo per difetto di integrale trascrizione della sentenza n. 3390/2024 in relazione alle censure che sembrano contrastare la ricostruzione del relativo contenuto da parte della Corte di merito (ex plurimis Cass. 5508/2018, Cass. Sez. Un. 1416/2004).
in ogni caso le deduzioni formulate sono manifestamente errate anzitutto quanto all’ordinanza n. cronol. n. 5508/2024.
Come già notato, quest’ultimo provvedimento fu sì tempestivamente opposto, ma l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE fu rigettata con la sentenza poi giunta al vaglio della Corte d’appello e, comunque, tale dato in sé risulta del tutto ininfluente perché la Corte di merito, secondo quanto già evidenziato, non ha ‘esteso’ gli effetti del giudicato esterno e sopravvenuto di cui s’è detto a quella ordinanza.
Per sostenere la propria tesi la ricorrente, prima, trascrive uno stralcio della parte motiva della sent. n. 3390/2024 (cfr. pagg. 1718 del ricorso) e, poi, ‘ripropone quanto sottoposto alla Corte d’Appello’ in sede di reclamo e, in
precedenza, al Tribunale di Roma nella persona della DrNOME COGNOME, vale a dire le proprie deduzioni nell’opposizione all’ordinanza resa nella fase sommaria del procedimento che tuttora ci occupa (v. pagg. 21-40 del ricorso).
Più in particolare, la ricorrente procede ad una propria ‘Ricostruzione dei motivi di impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5508/24 (Giudice COGNOME)’; motivi che assume essere stati ‘mai esaminati dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10952/24 (Giudice Dr.ssa COGNOME) né dalla Corte d’Appello di Roma tramite la sentenza oggi impugnata’ (così all’inizio di pag. 22 del ricorso).
Nota, tuttavia, il Collegio che una (ipotetica) omessa pronuncia della Corte distrettuale in ordine a determinati motivi di reclamo, per quanto qui unicamente può interessare (essendo impugnata la sentenza di secondo grado), doveva essere fatta valere quale error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. per la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio.
In ogni caso, la massima parte delle cennate deduzioni che la ricorrente ‘ripropone’ è, a sua volta, costituita da una serie di considerazioni volte a sostenere l’ ‘erroneità della sentenza n. 10779/23’, e, cioè, la sentenza che aveva definito in primo grado il giudizio prioritariamente introdotto dalle due lavoratrici e che la società deduce di aver autonomamente impugnato.
Osserva, allora, il Collegio la Corte territoriale ha ribadito che la sentenza n. 3390/2024 ha accertato: – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le sig.re COGNOME e NOME e la RAGIONE_SOCIALE; – la
persistenza di detto rapporto con RAGIONE_SOCIALE, stante l’inesistenza di atti idonei ad interromperlo, incluso il licenziamento formalmente intimato da RAGIONE_SOCIALE, in quanto inesistente perché intimato ‘a non domino’.
Ebbene, la ricorrente neanche pone in discussione che la sentenza passata in cosa giudicata contenesse tali accertamenti, ma sottolinea che essi fossero stati pronunciati ‘sulla base di espresso richiamo di due provvedimenti (una sentenza e un’ordinanza) e spressamente riconosciuti (e non avrebbe potuto essere diversamente) provvisori, non definitivi e non passati in giudicato, di immediata -ANCHE SE PROVVISORIA -esecuzione’.
13.1. Tali ultimi rilievi sono, però, privi di qualsiasi fondamento.
Esattamente, infatti, la Corte distrettuale nella sentenza ora impugnata ha ribadito che la sentenza passata in giudicato ‘non solo ha fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali intervenuti tra le parti ma li ha recepiti nella parte motiva ponendoli come presupposto della propria decisione’.
In tal senso, la Corte ha richiamato ampia parte della motivazione della sentenza n. 3390/2024 in cui si dava conto in chiave adesiva della precedente sentenza n. 10779/2023 e dell’ordinanza n. 5508/2024, compresi i passaggi motivazionali in cui era stato ritenuto: ‘Nel merito occorre, innanzitutto, considerare che l’accertamento dell’attuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ricorrenti e la società convenuta RAGIONE_SOCIALE derivante dai provvedimenti giurisdizionali sopra citati impone la declaratoria di inesistenza del licenziamento impugnato intimato dalla
società RAGIONE_SOCIALE in quanto intimato ‘a non domino’ malgrado tali provvedimenti non risultino definitivi o passati in giudicato atteso che gli stessi producono i loro effetti, sia pur provvisori, secondo l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato c he la stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e con questa l’esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione ne ll’attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo (Cass. SU n. 14060/04 -n. 10027/12). Inoltre, nel caso di interposizione di manodopera vietata, come anche nell’appalto non genuino, il rapporto di lavoro si instaura effettivamente con l ‘interponente, sicché il licenziamento del lavoratore intimato dal datore apparente o interposto non è solo illegittimo ma giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell’interponente trattandosi di atto proveniente da s oggetto estraneo al rapporto lavorativo (Cass. n. 23684/2010): …’.
Sempre nella sentenza attualmente impugnata la Corte d’appello ha concluso che nella riferita motivazione della sentenza costituente il giudicato esterno ‘i precedenti provvedimenti giurisdizionali vengono richiamati per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto ivi contenuti e costituiscono il presupposto logico/giuridico delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza. La sentenza n. 3390/2024 costituisce, pertanto, un accertamento definitivo ormai coperto da giudicato’.
13.2. Tale conclusione è da condividere.
Non assume, invero, il benché minimo rilievo giuridico il dato che i provvedimenti giurisdizionali, che il Tribunale nella sentenza n. 3390/2024 aveva richiamato e fatto propri, non fossero passati in giudicato.
Ciò che unicamente rileva è il passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale di quella sentenza sugli accertamenti ivi contenuti, sicché, quand’anche a riguardo gli argomenti in detta sentenza utilizzati e/o i precedenti giurisprudenziali richiamati fossero stati erronei, tanto sarebbe comunque coperto dal giudicato.
E va da sé che per impedire tale effetto, proprio del giudicato sul piano oggettivo, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare tempestivamente la sentenza n. 3390/2024 (avendovi in tal senso indubbio interesse).
Viceversa, non assumono alcuna rilevanza: il fatto che l’attuale ricorrente avesse appellato la sentenza n. 10779/2023 e il fatto che la stessa avesse poi opposto l’ordinanza n. 5508/2024 che aveva richiamato detta sentenza.
Invero, per seguire la linea interpretativa della ricorrente dovrebbe ipotizzarsi che la sentenza passata in cosa giudicata formale avesse essa stessa disposto nel senso che gli effetti del (futuro) giudicato in senso sostanziale fossero condizionati alla ‘stabilizzazione’ degli accertamenti recati nei provvedimenti richiamati, vale a dire, al loro passaggio in giudicato.
Ma di un tale ipotetico condizionamento non v’è traccia (ovviamente) nella sentenza n. 3390/2024.
13.3. Sempre per completezza di disamina, mette conto aggiungere che ovviamente non si è in presenza di un contrasto
di giudicati, appunto perché una sentenza che avesse ‘ribaltato’ il giudizio espresso nella sentenza n. 10779/2023 non risulta passata in cosa giudicata, e la ricorrente piuttosto deduce la mera pendenza del relativo procedimento (la cosa neanche è da cons iderare rispetto all’ordinanza n. cronol. 5508/2024, che, come si è già evidenziato, è soltanto l’ordinanza resa nella fase sommaria del primo grado del procedimento secondo il c.d. rito Fornero, che tuttora ci occupa).
14. Il secondo motivo è inammissibile.
Tale censura, nella su riportata rubrica, si riferisce esclusivamente alla ‘violazione e falsa applicazione’ di un ‘CCNL ABI’, i cui estremi non vengono meglio indicati, e che neanche si specifica se, come e quando e da quale delle parti sia stato prodotto, e dove, in caso di deposito, esso si trovi collocato nel fascicolo d’ufficio o in uno dei fascicoli di parte; né la ricorrente indica tale CCNL tra atti e documenti depositati in questa sede di legittimità (cfr. pagg. 42-43 del ricorso).
15.1. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente assume che in secondo grado essa si era ‘limitata a ribadire che la specifica contestazione era contenuta nelle memorie di costituzione in primo grado (RG. 1624/22)’ (n.d.r.: rectius , 16924/2022); ma non denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma primo, c.p.c.
La ricorrente, invece, omisso medio , dando, cioè, per scontato di aver ‘specificamente contestato la quantificazione delle retribuzioni pretese dalle lavoratrici’, denuncia una globale quanto generica ‘violazione e falsa applicazione del CCNL ABI’; laddove la Corte territoriale, come già premesso in narrativa, aveva ritenuto che, non solo l’inquadramento (che la ricorrente
ammette essere dalla stessa non contestato: cfr. pag. 40 del ricorso), ma anche ‘l’applicazione all’appellata della invocata contrattazione collettiva non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte della società appellante in primo grado, né risulta che la stessa abbia provato con qualche idoneo conteggio l’erronea valutazione degli stessi né la medesima parte specifica e dimostra l’importo richiesto’.
Parimenti inammissibile, e per analoghe ragioni, è il terzo motivo.
In punto di aliunde perceptum , la principale ratio decidendi della Corte territoriale, come risulta dalla narrativa che precede, riposa sul terreno probatorio.
Difatti, la Corte ha ritenuto che l’onere della prova del relativo fatto impeditivo della pretesa attorea incombesse sulla parte che aveva sollevato tale eccezione, ma che ‘al riguardo nulla risulta dimostrato’.
17.1. Ebbene, anzitutto non è pertinente il richiamo nella rubrica di tale censura all’ ‘art. 18 comma 3 della legge n. 300/1070’.
Siccome il giudice della fase sommaria di questo procedimento con l’ordinanza poi confermata in seguito aveva riconosciuto alle lavoratrici la tutela reintegratoria e risarcitoria piena di cui all’art. 18, commi primo e secondo, l. n. 300/1970, sul piano del c.d. aliunde perceptum veniva in considerazione l’ora cit. comma secondo, primo periodo, dove recita: ‘dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative’.
18. Anche in questo caso, comunque, la ricorrente in apparenza lamenta direttamente la violazione (e la falsa applicazione) di una norma per giunta inesattamente individuata, ma contrappone in realtà alla valutazione probatoria operata dalla Corte di merito un diverso accertamento fattuale.
Deduce, in particolare, che: ‘in via meramente subordinata la scrivente difesa aveva richiesto, anche nei precedenti gradi di giudizio, di tenere conto delle retribuzioni percepite dalle Sig.re COGNOME e COGNOME successivamente al ritenuto licenziamento (22 novembre 2021), i quali avrebbero dovuto essere detratti dalle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio (c.d. aliunde perceptum ).
Nonostante, infatti, fosse non contestato e, anzi ammesso anche dalla difesa avversaria, perlomeno che il rapporto di lavoro subordinato tra le lavoratrici e RAGIONE_SOCIALE sia cessato solamente in data 7 novembre 2022 e che le lavoratrici, perlomeno sino a tale data, abbiano continuato a ricevere regolare retribuzione da parte dell’appaltatrice, il Giudice della prima fase in Tribunale e la Corte d’appello tramite la sentenza oggi impugnata non hanno accolto la relativa eccezione’.
La ricorrente, quindi, senza porre in discussione che l’onere probatorio sul punto incombesse sulla stessa società, anche a riguardo non si duole della violazione del principio di specifica contestazione.
Del resto, i rilievi svolti dalla ricorrente sono del tutto generici e privi del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato precisato in quali atti difensivi e come la ricorrente aveva sollevato l’eccezione di aliunde
perceptum e da quali atti delle controparti si dovrebbe trarre che esse avrebbero addirittura ammesso ‘quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative’.
Vanamente, perciò, la ricorrente censura ‘in primo luogo’ una parte ulteriore di motivazione in cui la Corte di merito ha richiamato i principi di diritto espressi in Cass., sez. un., 7.2.2018, n. 2990′ (cfr. pag. 41 del ricorso).
Invero, anche a voler ritenere che tali osservazioni dei giudici di secondo grado integrino una seconda ratio decidendi , la doglianza ora in esame è inammissibile circa il primo e sicuro ragionamento decisorio in punto di prova, svolto dalla Corte di merito, di per sé idoneo a sorreggere la decisione in parte qua .
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei due difensori delle controricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. distrazione
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’8.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME