Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3900 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2026
ricorrente avesse svol to presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mansioni attribuite dalla Corte d’Appello di Bari.
A seguito dell’appello proposto dall’COGNOME, la Corte di Appello di Bari ha accolto il gravame.
Innanzitutto, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse alcun conflitto tra giudicati, in quanto le due pronunce riguardano parti diverse e non coincidono i rispettivi petitum e causa petendi , riferiti a mansioni espletate in periodi differenti.
Dunque, la decisione n. 4466/2018 non poteva costituire ostacolo all’applicabilità ad RAGIONE_SOCIALE della pronuncia n. 692/2017, la cui efficacia si
estenderebbe all’intero rapporto lavorativo, a prescindere dal subentro dell’RAGIONE_SOCIALE come nuovo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.
Richiama la sentenza n. 4466/2018 del Tribunale di Bari, secondo cui NOME COGNOME, transitato all’RAGIONE_SOCIALE dalla Regione RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo pieno e indeterminato, ed inquadrato nel 4° livello ‘specializzati’, aveva svolto le mansioni per le quali è stato assunto.
Assume che il giudizio definito con la sentenza n. 692/2017 della Corte di Appello di Bari, quello definito con la sentenza n. 4466/2018 del Tribunale di Bari ed il presente giudizio hanno lo stesso petitum e la stessa causa petendi (attribuzione di mansioni superiori).
Aggiunge che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, NOME COGNOME ha fatto valere il contrasto tra detti giudicati.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e della legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010, nonché dell’art. 97 Cost. , in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Evidenzia che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico e che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge; aggiunge che l’erogazione di somme non dovute comporterebbe un danno erariale.
Lamenta l’illogicità della motivazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Insiste nel sostenere che l’oggetto del giudizio non è costituito dall’accertamento del diritto all’inquadramento nel superiore livello contrattuale (escluso con sentenza passata in giudicato), ma dall’applicazione di un diverso antecedente giudicato, reso nei confronti di altro soggetto.
Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.
Nel prospettare che il giudizio definito con la sentenza n. 692/2017 della Corte di Appello di Bari, quello definito con la sentenza n. 4466/2018 del Tribunale di Bari ed il presente giudizio hanno lo stesso petitum e la stessa causa petendi (attribuzione di mansioni superiori), il ricorso non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrive i giudicati , né il ricorso di primo grado relativo al presente giudizio.
Inoltre la corretta individuazione dell’oggetto del giudizio non costituisce un fatto principale o secondario, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Nel dedurre che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge e che l’erogazione di somme non dovute comporterebbe un danno erariale, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, secondo cui il giudicato formatosi nei confronti dell’ente pubblico datore di lavoro in ordine all’inquadramento del lavoratore relativo alle mansioni espletate presso l’ente medesimo fa stato, salve le eventuali sopravvenienze, anche nei confronti dell’en te pubblico succeduto quale datore di lavoro nello stesso rapporto di impiego, e secondo cui ogni vicenda traslativa riguardante un’attività svolta dal soggetto pubblico rientra nello spettro applicativo dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
Questa Corte a Sezioni Unite ha inoltre chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO ;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME