Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33767 -2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso e nel lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMAINDIRIZZO, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 06/05/2019 R.G. n. 2134/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Collaboratore esperto linguistico Trattamento retributivo Precedente giudicato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo n. 764/2013, emesso in favore della COGNOME per l’importo di € 19.432,15, ed aveva ritenuto che la domanda azionata con il ricorso monitorio fosse preclusa dalla sentenza n. 8449/2012, pronunciata fra le medesime parti e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Lecce aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al primo contratto stipulato ex d.l. n. 120/1995 il 30 maggio 2002, dichiarato la natura a tempo indeterminato del rapporto, condannato l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno e rigettato ogni altra domanda;
2. la Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice ed ha rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio poi definito dalla sentenza passata in giudicato la COGNOME aveva espressamente chiesto anche l’accertamento del diritto a percepire «per tutto il periodo in cui ha lavorato per l’RAGIONE_SOCIALE (2001/2005 e dal 2008 in poi) come giusta ed equa retribuzione quella del ricercatore confermato a tempo definito rapportata al diverso monte ore di 500 ore ed incluso l ‘adeguamento degli emolumenti integrativi quali scatti di anzianità, progressione di carriera, tredicesima, ferie e TFR…»;
3. il giudice d’appello ha evidenziato che la domanda, respinta dalla sentenza passata in giudicato, era stata proposta dopo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato del 29 giugno 2009, non a caso prodotto nel primo giudizio, ed ha aggiunto che sul diritto a percepire la progressione economica contrattualmente prevista per i ricercatori confermati a tempo definito la ricorrente aveva specificamente argomentato, sicché non si poteva affermare, come preteso dalla appellante, che il riferimento contenuto nelle conclusioni alle differenze maturate successivamente al 2008 fosse frutto di un errore di compilazione;
ha di conseguenza escluso che la medesima pretesa potesse essere nuovamente avanzata dalla COGNOME dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto;
per la cassazione della sentenza NOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1362 cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. e, trascritti ampi brani del ricorso depositato il 14 marzo 2010, della sentenza n. 8949/2012, del ricorso per decreto ingiuntivo dell’11 marzo 2013 sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere la seconda iniziativa giudiziaria preclusa dal giudicato, perché con il primo ricorso l’adeguamento retribu tivo ed il riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base dei contratti formalmente qualificati a tempo determinato erano stati domandati limitatamente alle retribuzioni ricevute sino all’anno 2008, mentre con il ricorso per decreto ingiuntivo le differenze erano state richieste a partire dal 2009 e sulla base del contratto collettivo decentrato che aveva esteso ai CEL non appartenenti alla categoria degli ex lettori il medesimo trattamento retributivo riconosciuto a questi ultimi;
assume che l’interpretazione del giudicato non può prescindere dalla esatta individuazione della domanda sulla quale il giudice ha provveduto che, a sua volta, deve essere interpretata ricostruendo l’effettiva volontà di chi ha agito in giudizio attraverso la valutazione complessiva dell’atto e non valorizzando le sole conclusioni;
la seconda critica, ricondotta al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nel comportamento tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE ed in particolare nel decreto rettoriale n. 576/2013 (che aveva rideterminato la retribuzione della ricorrente in applicazione dell’art. 18 del contratto integrativo
ma solo a partire del 2013) del quale il giudice d’appello non aveva tenuto alcun conto;
la ricorrente sostiene che con il citato decreto l’RAGIONE_SOCIALE ha applicato anche alla COGNOME l’art. 18 del contratto collettivo decentrato e ciò conferma, a suo dire, che la pretesa fatta valere con il primo ricorso riguardava unicamente le retribuzioni maturate in epoca antecedente all’intervenuta sta bilizzazione; 3. infine con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione della contrattazione integrativa di RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente ribadisce che il parametro retributivo esteso anche ai CEL assunti in epoca successiva al 1995 andava applicando tenendo conto dell’intera anzianità pregressa;
4. il primo motivo è infondato;
in premessa occorre ribadire i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte quanto alla rilevabilità del giudicato esterno nel giudizio di legittimità ed ai poteri che la Corte di Cassazione in tal caso è chiamata ad esercitare;
si è detto, in particolare, a partire da Cass. S.U. n. 226 del 2001, che il giudicato, per la sua natura di comando giuridico e per l’effetto che produce di dare certezza e stabilità alla res controversa, è assimilabile agli elementi normativi, e da ciò è stata tratta la conseguenza che l’interpretazione del giudicato medesimo operata dal giudice del merito non costituisce un apprezzamento di fatto bensì una quaestio iuris, come tale sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge ( Cass. S.U. n. 24664/2007);
la Corte di Cassazione, quindi, può e deve procedere all’interpretazione del giudicato, che postula l’esame diretto degli atti, e l’esegesi, che « si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando, di cui il provvedimento è portatore, e non in quella dei contenuti di una statuizione di volontà, va condotta in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi e non dei criteri esegetici dettati, per i negozi, dagli artt. 1362 e seguenti c.c.», fermo restando che l’interpretazione deve essere compiuta valorizzando il tenore dell’intero provvedimento e, ove necessario, anche gli atti infraprocessuali, «utilizzabili questi ultimi per l’enucleazione
della ratio e della mens acti , in esso obiettivo (cfr. Sez. un. nn. 13916/06; 24664/07) non diversamente dai lavori preparatori dai quali è consentito desumere la ratio legis» ( Cass. S.U. n. 11508/2008);
sviluppando i richiamati principi è stato, quindi, affermato che «l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione» ( Cass. n. 21165/2019; Cass. n. 12752/2018; Cass. n. 24749/2014);
4.1. l’interpretazione diretta della sentenza del Tribunale di Lecce n. 8949/2012, passata in giudicato, condotta alla luce dei principi sopra richiamati e qui ribaditi, porta ad escludere che la pronuncia abbia riguardato, come sostiene la ricorrente, unicamente la domanda di adeguamento retributivo e di riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini dell’attribuzione degli scatti di anzianità limitata al solo periodo 2002/2008, antecedente alla sottoscrizione del contratto integrativo di ateneo;
detta tesi contrasta con il tenore complessivo della pronuncia, che nell’intestazione richiama espressamente le conclusioni rassegnate nel ricorso, con il quale la ricorrente aveva chiesto, oltre all’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le parti a partire dall’anno accademico 2001/2002 e sino al 31 ottobre 2005, di « dichiarare in favore della ricorrente, in relazione alle mansioni svolte dalla stessa sin dal primo rapporto di lavoro (a.a. 2001/2002) e per tutto il periodo in cui ha lavorato presso l’università ( 2001/2005 e dal dicembre 2008 in poi) come giusta ed equa retribuzione quella del ricercatore confermato a tempo definito rapportata al diverso monte ore annuo di 550 ore ed incluso l’adeguamento degli emolumenti integrativi quali scatti di anzianità, progressione di carriera, tredicesima, ferie e tfr, così come riconosciuta in relazione alla recente disciplina
legislativa nazionale, al diritto comunitario, alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea ed ancora alla contrattazione decentrata di ateneo o, infine, all’applicazione dell’art. 36 della costituzione….»;
il tema della ricostruzione della carriera e del riconoscimento degli scatti di anzianità era stato posto anche ‘dal dicembre 2008 in poi’ ed infatti nella motivazione della pronuncia il Tribunale argomenta sulle ragioni per le quali la ricorrente non poteva invocare le pronunce della Corte di Giustizia e gli interventi normativi riguardanti gli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici, ed evidenzia che la COGNOME, in quanto assunta ai sensi del d.l. n. 120/1995 e non del l’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, non poteva far valere alcun diritto quesito;
aggiunge, poi, che «con la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per i CEL/ ex lettori di madre lingua, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 29.6.2009, l’RAGIONE_SOCIALE ha adeguato la retribuzione della ricorrente a far data dall’1.1.2009, con inquadramento nell a classe O dalla medesima data, in ragione della stabilizzazione intervenuta solo in data 22.12.2008, riconoscendo un credito pari ad €12.015,42»;
la pronuncia, quindi, ritiene infondata la domanda di adeguamento retributivo anche per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto decentrato, dando atto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto quanto dovuto sulla base del diverso e più favorevole parametro adottato dalla contrattazione integrativa;
quest’ultimo passaggio argomentativo , infatti, va apprezzato alla luce delle conclusioni sopra trascritte che, riguardavano, appunto « tutto il periodo in cui ha lavorato presso l’università (2001/2005 e dal dicembre 2008 in poi)», conclusioni sulle quali il giudice del merito ha pronunciato, nella sostanza evidenziando, ed in tal senso va individuata la regola affermata da l giudicato, che, in ragione dell’inapplicabilità della normativa speciale dettata per i soli ex lettori, un trattamento di miglior favore rispetto a quello riconosciuto dalla contrattazione
nazionale poteva essere attribuito solo dalla contrattazione integrativa e nei limiti dalla stessa fissati;
ne discende che correttamente il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello con la sentenza qui impugnata, hanno ritenuto preclusa dal giudicato la successiva domanda con la quale la COGNOME è tornata a contestare l’ammontare della retribuzione percepita dopo la stabilizzazione e a rivendicare il preteso diritto a che la contrattazione decentrata le venisse applicata non solo con riferimento al parametro retributivo, ma anche in relazione all’anzianità pregressa;
4.2. né giova alla ricorrente invocare, ai fini dell’interpretazione del giudicato, il contenuto dell’atto introduttivo del primo giudizio, del quale sono riportati ampi stralci nel ricorso, perché, al contrario, è proprio quel contenuto che dimostra come le conclusioni del ricorso, chiaramente riferite anche al periodo successivo alla stabilizzazione (lo si ripete: l’adeguamento retributivo era stato domandato per « tutto il periodo in cui ha lavorato presso l’università (2001/2005 e dal dicembre 2008 in poi)» ) lungi dall’essere frutto di un mero errore materiale, fossero sorrette da specifiche argomentazioni volte a dimostrare l’inadeguatezza della retribuzione corrisposta anche per il periodo successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo;
infatti la ricorrente, che aveva prodotto in quel giudizio il contratto di RAGIONE_SOCIALE del giugno 2009, non si era limitata a pretendere di trarre da quel contratto la conferma che il parametro retributivo corretto dovesse essere quello della retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito anche per i C.E.L. che non avevano mai rivestito la qualifica di lettori, ma aveva anche argomentato sulla parziale illegittimità di detta contrattazione, nella parte in cui aveva escluso il riconoscimento dell’anzi anità maturata prima della stabilizzazione, e ciò conferma, non smentisce, che le conclusioni rassegnate si riferivano anche al periodo successivo al 31 dicembre 2008, posto che solo in relazione a detto periodo si poteva porre la questione della eventuale parziale illegittimità della contrattazione integrativa;
4.3. la sentenza n. 8949/2012 del Tribunale di Lecce, dunque, ha respinto la domanda di adeguamento retributivo ante e post stabilizzazione, anche apprezzando la contrattazione integrativa del 2009 alla quale, sempre secondo il Tribunale, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato corretta attuazione, sicché la pronuncia impedisce che possa essere fatta valere in altro giudizio, seppure inerente ad annualità successive, la medesima pretesa di riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità maturata prima dell’avvenuta conc lusione del contratto a tempo indeterminato;
va richiamato, infatti, e qui ribadito l’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui « qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. S.U n. 19129/2023 che richiama Cass. S.U. n. 26482/2007 e Cass. S.U. n. 13916/2006);
5. il secondo motivo, che denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile , per l’assorbente ragione che il comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE tenuto successivamente alla formazione del giudicato non costituisce un fatto storico decisivo ai fini dell’interpretazione del giudicato medesimo; si è già evidenziato, infatti, nel punto che precede che l’esegesi della pronuncia va condotta nel rispetto dell’art. 12 delle preleggi e rilevano i soli elementi infraprocessuali, non il comportamento extraprocessuale delle parti, poiché l’interpretazione non è governata dai canoni indicati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., applicabili ai soli atti negoziali; 6. parimenti inammissibile è la terza critica che denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 18 del contratto collettivo decentrato del giugno 2009;
ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020);
7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3/10/2023