Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35889 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35889 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13078-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 621/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2016 R.G.N. 27/2016;
Oggetto
R.G.N. 13078/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso diretto al Tribunale di Verbania, la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n.138 2014 0001612718 emessa per il recupero del credito di €.9.237,92, comprensivo di sanzioni aggiuntive, a titolo di premio supplementare per il rischio silicosi dovuto dalla società ricorrente con riferimento al periodo 2012 -2013;
la società assumeva di non essere tenuta al versamento di detto premio e di essere stata costretta ad indicare nella denuncia salari, al campo ‘retribuzioni silicosi’, l’importo retributivo di 1 euro, al solo scopo di evitare il blocco del sistema informatico provocato dall’inserimento di un importo pari a zero;
costituendosi in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE contestava le deduzioni avversarie ed eccepiva, in particolare, l’intervenuto giudicato sulla sentenza n.841/07 della Corte d’ appello di Torino, relativa a precedente giudizio instaurato dall’opponente ed avente ad oggetto il premio supplementare chiesto ed ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE.n.a.i.l. per il periodo 1999 -2001;
s enza l’espletamento di attività istruttoria, il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo che ogni accertamento fosse precluso dal giudicato, non avendo la parte allegato intervenute modificazioni nell’attività svolta, e condannando la società alla refusione delle spese di lite;
sull’impugnazione della società, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’oggetto del giudizio fosse effettivamente quello relativo all’obbligo di pagamento del rischio supplementare per esposizione a silicio e che, sul punto, valesse il giudicato di cui alla sentenza n. 841/2007, non essendo state allegate modificazioni in fatto successive a quell’accertamento;
i motivi svolti, ad avviso della società, non censuravano i passaggi motivazionali della sentenza impugnata ed il Tribunale aveva correttamente fondato la decisione sul passaggio in giudicato della sentenza n.841/2007;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi illustrati da successiva memoria;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; il Collegio ha deliberato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta;
Considerato che:
con il primo motivo, si denuncia l’ erroneità della sentenza della C orte d’appello di Torino per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 360, comma i, n. 3, c.p.c.);
si deduce che la sentenza d’appello , confermando quella di primo grado, avrebbe erroneamente esteso l’oggetto del la causa, accertando la sussistenza o meno di rischio silicotigeno in capo alla società odierna ricorrente, per il periodo in questione (2012/2013);
con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione agli effetti della ‘cosa giudicata’ (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quanto la sentenza avrebbe interpretato in modo non corretto il disposto delle norme richiamate quanto agli effetti della c.d. ‘cosa giudicata’ in quanto la sentenza n. 841/2007, passata in giudicato e alla quale aveva fatto riferimento la Corte d’Appello, avrebbe avuto quale petitum, la sussistenza di rischio silicotigeno mentre ‘oggetto del presente giudizio sarebbe la questione della illegittimità della richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE derivante dalla compilazione , non supportata da reale attività rischiosa, del campo ‘ retribuzione silicosi’ pari ad 1 euro;
i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati;
la sentenza impugnata ha correttamente riportato il contenuto della domanda proposta in primo grado e cioè l’opposizione a cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_SOCIALE per il recupero del credito, pari ad euro 9237,92, a titolo di premio supplementare per il rischio silicosi dovuto dalla società ricorrente per il periodo 2012-2013;
la medesima sentenza ha, altrettanto correttamente, rilevato che già il primo giudice aveva ritenuto che il giudicato formatosi tra le parti sul medesimo obbligo, ma relativo al precedente periodo 1999-2001, continuasse ad esplicare efficacia in quanto nessuna modifica in fatto dell’attività svolta era stata dedotta ; anzi, l’unica difesa opposta era stata quella della affermata costrizione nel l’inserimento del valore monetario di 1 euro nel campo ‘ retribuzione silicosi ‘ all’atto della denuncia dei salari, derivata dalla necessità di forzare il blocco informatico che si sarebbe altrimenti prodotto;
la Corte d’appello , nel decidere sulla fondatezza della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE , contenuta nella cartella opposta, ha fatto applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui (tra le altre v. Cass. n. 19469 del 20/07/2018; n. 29343 del 2023) l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva;
dunque, l’oggetto del giudizio formalmente introdotto con l’opposizione alla cartella dalla odierna ricorrente era il credito preteso dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre la circostanza addotta al
fine di contestare la legittimità della pretesa, relativa alla affermata necessità di dichiarare un minimo valore monetario nel campo relativo alla retribuzione silicosi, assume il valore di una difesa;
inoltre, tale difesa è stata ritenuta irrilevante in presenza del giudicato formatosi sulla medesima questione della sussistenza dell’obbligo di versare il premio supplementare per il rischio silicosi, per un periodo precedente rispetto a quello oggetto del presente giudizio, non essendo stati prospettati fatti modificativi in grado di incidere su quel giudicato;
costituisce principio consolidato (Cass. n. 25862 del 21/12/2010; Cass. n. 27013 del 2022) quello secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il ” petitum” del primo; l’autorità del giudicato non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo; ciò è accaduto nel caso di specie, ove non è stata neanche prospettata alcuna modifica dell’attività svolta dalla ricorrente tale da determinare il venir meno dell’obbligo di versamento del premio supplementare de quo;
il ricorso va quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al
quindici per cento per spese forfetarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.