Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26662 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12285/2022 R.G. proposto da:
AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso d a se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonché dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del dr. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE n. 216/2022 depositata l’ 8/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Comune RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la sentenza del Giudice di pace della stessa città n. 359/2020, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’) elevato dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla violazione di cui all’art. 7, commi 1-14 CdS per aver sostato, in data 3.02.2020, con un veicolo non munito di contrassegno in una via sita in zona a sosta controllata (ZSC).
Il suddetto Giudice di pace, recependo la tesi dell’opponente, aveva ritenuto che la condotta del trasgressore doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 158 CdS in ragione della sosta priva ab origine del titolo abilitante nell’ambito di una ZTL, e non di una ZSC.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva, con sentenza n. 216/2022, il gravame ritenendo, per quel che è qui ancora rileva, che:
-doveva ritenersi ammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione comunale, in quanto conforme alle indicazioni normative di cui all’art. 434 cod. proc. civ.;
non era fondata l’eccezione di giudicato esterno – rappresentato da precedenti sentenze già pronunciate inter partes in relazione ad identiche fattispecie – riproposta dal ricorrente in sede di appello, poiché nel caso di specie ciò che mancava era il presupposto dell’unicità del rapporto giuridico, elemento indispensabile al fine di invocare l’autorità del giudicato esterno, avendo dato luogo ogni condotta del trasgressore ad una diversa violazione e, dunque, ad un rapporto sanzionatorio distinto;
dalle ordinanze comunali del 1989 e del 2000 risultava con chiarezza che nella distinzione tra i due gruppi indicati – zona a traffico limitato (ZTL) e zona di sosta a fascia oraria (ZSC) – la qualificazione della zona M rientrasse tra le zone con divieto di sosta a fasce orarie, dove si trovava la INDIRIZZO (luogo in cui era stata commessa l’infrazione).
La predetta sentenza di appello è stata impugnata da NOME COGNOME per la sua cassazione mediante ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria.
Ha resistito il Comune di RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per intervenuta decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., a séguito del decorso del c.d. termine lungo.
Si sostiene: posto che il dispositivo reso dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE risultava letto e sottoscritto all’udienza del 26.10.2020, che la sentenza era stata depositata completa di motivazione in data 15.12.2020 e che l’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE era stato depositato in cancelleria solo in data 15.06.2021, si sarebbe dovuto ritenere consumato il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., da considerarsi decorrente dalla richiamata data di lettura del dispositivo, con conseguente improponibilità dell’appello e improcedibilità del giudizio di secondo grado, rilevabili d’ufficio ex art. 382 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è infondato.
Si deve, innanzitutto, ricordare che «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo» (art. 7, comma 1, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150).
Ciò premesso, si osserva che: l’art. 429, comma 1, cod. proc. civ (in seguito alle modifiche apportate dall’art. 53, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, applicabili alla fattispecie), prevede due modalità di «pronuncia della sentenza». La regola è che il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, «pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Come possibilità residuale «in caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».
Nel caso di specie, risulta dal ricorso (p. 6, ultimi tre righi, p. 7 primi due righi) e anche dal controricorso (v. pagg. 2-3) che il Giudice di pace aveva dissociato (così lasciando intendere di voler applicare il modello decisorio di cui alla seconda parte del citato comma 1 dell’art. 429 c.p.c.) la pronuncia del dispositivo (avvenuta all’esito dell’udienza del 26.10.2020), dal deposito in cancelleria -coincidente con la sua pubblicazione – della sentenza completa di motivazione, verificatosi in data 15.12.2020 (come attestato anche nella sentenza impugnata).
Da ciò consegue che il termine «lungo» decorreva da quest’ultima data e che, perciò, essendo stato depositato in cancelleria il ricorso in appello il 15.06.2021 (come dà atto lo stesso ricorrente in questa sede: v. pag. 3 del ricorso), nel rispetto delle forme del processo del lavoro, l’impugnazion e -con computandosi il ‘dies a quo’ – era da qualificarsi tempestiva essendo stato osservato il termine massimo semestrale di cui al citato art. 327 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’affermata inidoneità dell’appello sotto il profilo dell’art. 434 cod. proc. civ.
Ad avviso del ricorrente, le critiche svolte dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nel suo appello non erano idonee a incrinare il fondamento logicogiuridico della sentenza di primo grado impugnata, posto che non spiegavano perché il giudice di prime cure aveva errato nell’interpretare l’ordinanza comunale dalla quale risultava che la INDIRIZZO -ove era stata commessa l’infrazione – era inserita in una zona ZTL, non ZSC; né spiegavano perché – in presenza di un’ordinanza che subordinava testualmente sia il transito che la sosta al possesso della lettera TARGA_VEICOLO aveva errato il Giudice di pace nel ritenere istituita una ZTL non una ZSC.
Sostiene il ricorrente che l’ Amministrazione appellante si era solo limitata a ribadire che la INDIRIZZO era stata inserita in una ZSC, evidenziando la diversa disciplina prevista dagli artt. 7 e 158 CdS.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato.
Si osserva che non può considerarsi aspecifico, e deve quindi essere considerato ammissibile, il motivo di appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6-3 civ., 17.12.2021, n. 40560).
Nel caso di specie, le critiche mosse dall’Amministrazione comunale alla pronuncia di prime cure -come riportate in ricorso -relative all’ubicazione della via ove era stata commessa l’infrazione in zona di divieto di sosta a fascia oraria, non in zona a traffico limitato, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 7, commi 1 -14 CdS, e non di quella di cui all’art. 158 CdS, erano state evidentemente chiare, al punto da consentire al giudice di seconde cure di rendere una motivazione altrettanto puntuale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, infatti, è pervenuto all’ accoglimento della tesi dell’Amministrazione appellante sulla scorta di un ‘ approfondita analisi delle ordinanze comunali relative all’istituzione di una ZCS, e non ZTL, nella quale rientrava la zona M, che includeva nel perimetro delimitato anche la INDIRIZZO, ove il veicolo del COGNOME era stato trovato in sosta non munito di apposito contrassegno.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, costituita dalle precedenti sentenze definitive pronunciate inter partes in identiche fattispecie. Con particolare riferimento ad una precedente sentenza del giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE relativa alla zona M, dove è inserita anche la INDIRIZZO, il ricorrente sottolinea come in quell’occasione il giudice di prime cure aveva ritenuto che si trattasse di zona a traffico limitato, non di zona
a fasce orarie: poiché si tratta di fattispecie in cui le parti sono le stesse, le fattispecie sono identiche, la disciplina della circolazione è la medesima, si sostiene che il Tribunale abbia errato nel disattendere l’eccezione di giudicato esterno fondando la sua decisione sulla insussistenza dell’unicità del rapporto giuridico trattandosi di distinte violazioni. Di contro, prosegue il ricorrente, l’accertamento compiuto dalle sentenze passate in giudicato inter partes , pur se relativo a fatti materialmente distinti da quelli oggetto del verbale oggetto del ricorso per cassazione, produce effetti preclusivi, ex art. 2909 cod. civ., anche nella presente controversia, poiché non consente più di rimettere in discussione, tra le stesse parti, la qualificabilità della zona M in cui si trova la INDIRIZZO quale ZTL e, conseguentemente, l’illegittimità della contestazione della violazione dell’art 7 commi 1-14 CdS. In tale prospettiva, il ricorrente auspica che possa venir rimeditato l’orientamento della Corte di legittimità laddove ha ritenuto che ogni infrazione dia luogo a distinti rapporti giuridici, con conseguente non operatività del giudicato esterno.
3.1. Pure quest’ultimo motivo è privo di fondamento.
Innanzitutto, è inconferente il riferimento alla pronuncia (la n. 6359/2019) con cui questa Corte ha affermato l’effetto preclusivo di un precedente giudicato costituito da una sentenza definitiva del Giudice di p ace in relazione all’unicità del rapporto giuridico dal quale era derivata l’irrogazione di due contravvenzioni. In quel caso, detta unicità di rapporto era comprovata, oltre che dalle stesse posizioni processuali delle parti interessate: i. dal verbale di contestazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per avere il trasgressore, in qualità di proprietario della medesima autovettura, violato l’art. 180, comma 8, del CdS non esibendo presso il Comando la copertura assicurativa del mezzo entro
il termine assegnato; ii. dalla questione della violazione che era stata contestata in quanto il veicolo si trovava su strada aperta al pubblico; iii. dallo stesso fatto presupposto per quanto concerneva la condizione (stato di abbandono o meno) del mezzo in ordine al quale erano state elevate entrambe le contravvenzioni.
Tanto precisato, deve ribadirsi l’orientamento consolidato di questa Corte -di cui ha consapevolezza lo stesso ricorrente – in virtù del quale non può spiegare l’effetto preclusivo del giudicato esterno una pronuncia (nel caso di specie, in particolare la sentenza n. 522/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, favorevole al ricorrente) che ha ad oggetto un’altra infrazione e, quindi, un diverso rapporto giuridico, difettando, invero , l’identità oggettiva (cfr., ex plurimis , Cass. n. 6830/2014 e Ca ss. n. 6505/2017, quest’ultima in tema di violazioni al c.d.s.).
Nel caso di specie, infatti, è indubbio che la fattispecie dalla quale trae causa l’elevazione del verbale di contestazione impugnato si innesti su un rapporto giuridico diverso, sebbene assimilabile alle fattispecie che avevano originato i precedenti contenziosi risolti dalle pronunce elencate a pag. 15 del ricorso.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 4 50,00 per compensi, e in €. 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda