Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2941-2023 proposto da:
, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; N.L.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 5972/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2022 R.G.N. 2461/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dalla Consigliera AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di Cassazione, con pronuncia nr. 31100 del 2018, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente
Oggetto
Benefici legge 210/1992
Giudicato esterno
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
– E’ STATO DISPOSTO D’UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI:
N.L.
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Napoli nr. 323/2016, osservava che, per la decorrenza del termine triennale di decadenza di cui alla legge nr. 210 del 1992, non era sufficiente la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE contrazione o RAGIONE_SOCIALE cronicizzazione dell’epatopatia postrasfusionale, dovendo coesistere la conoscenza -o conoscibilità- dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la consapevolezza del superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di indennizzabilità.
1.1. In applicazione di tale principio, cassava la pronuncia impugnata che, invece, aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza di essere affetto dall’epatite, senza indagare in ordine alla conoscenza o conoscibilità degli ulteriori presupposti del diritto.
Demandato, pertanto, al giudice di rinvio il nuovo accertamento, la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, confermava il giudizio di maturata decadenza triennale. Osservava che il ricorrente, nel 2000, aveva raggiunto la conoscenza o conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi del diritto all’indennizzo ed in particolare di essere affetto da epatite postrasfusionale «irreversibile» .
Avverso la decisione ha nuovamente proposto ricorso la parte privata, con dieci motivi, successivamente illustrati con memoria. È rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- è dedotta la violazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 31100 del 2018.
4.1. Parte ricorrente denuncia l’errata esecuzione del comando giudiziario; i Giudici di appello, in particolare, non avrebbero indagato sul superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di
indennizzabilità. A tale riguardo, evidenzia come l’unica indicazione contenuta nella sentenza sia la conoscenza, nel 2000, RAGIONE_SOCIALE malattia di epatite postrasfusionale «irreversibile». Situazione quest’ultima che non sarebbe indicativa RAGIONE_SOCIALE consapevolezza del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE soglia di indennizzabilità.
Successivamente, con la memoria difensiva depositata l’8.4.2024 , parte ricorrente ha eccepito il giudicato esterno intervenuto in ordine al momento di conoscenza dei presupposti per l’indennizzo. Il riferimento è al la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli nr. 5340/2022, pubblicata il 16 dicembre 2022 e notificata il 21.12.2022 (con attestazione di intervenuto passaggio in giudicato), intervenuta tra le stesse parti ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento promossa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto.
5.1. In particolare, la sentenza passata in giudicato avrebbe fissato «(a)l l’anno 2006 » il momento di «conoscenza RAGIONE_SOCIALE patologia e (del)la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE stessa patologia alle trasfusioni» e giudicato non prescritta l’azione risarcitoria, in ragione RAGIONE_SOCIALE tempestiva presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda amministrativa di indennizzo in data 11.9.2006.
5.2. L’accertamento, facente stato nel presente giudizio, supererebbe , dunque, ogni questione circa l’accertamento del nesso causale e la decorrenza (recte : non decorrenza) del termine decadenziale per la domanda di indennizzo.
Il motivo è fondato.
6.1. Il profilo del giudicato esterno è assorbente e decisivo rispetto ad ogni altra questione controversa in causa.
6.2. In generale, perché possa parlarsi di giudicato esterno è necessario che «due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato». In questo caso, «l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALE statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. sez. un. cit., con richiamo a Cass., sez. un., n. 26482 del 2007 e negli stessi termini Cass., sez. un., n. 13916 del 2006).
6.3. Con specifico riferimento al diritto all’indennizzo ex lege nr. 210 del 1992 e al diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che l’ordinamento riconosce come concorrenti, si è osservato come entrambi presuppongano un medesimo fatto lesivo, ossia l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE patologia, derivato dalla medesima attività (cfr. in motivazione Cass., sez. un., n. 584 del 2008); l’azione di danno si differenzia da quella finalizzata al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prestazione assistenziale essenzialmente perché richiede anche che l’attività trasfusionale o la produzione di emoderivati siano state compiute senza l’adozione di tutte le cautele ed i controlli esigibili a tutela RAGIONE_SOCIALE salute pubblica.
6.4. Si è in presenza, quindi, di diritti e di azioni che presentano elementi costitutivi comuni.
6.5. Da questa comunanza di presupposti, la Corte (in ultimo, Cass., sez.un., nr. 19129 del 2023) ha tratto l ‘ulteriore conseguenza secondo cui «nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra
le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 210 del 1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza RAGIONE_SOCIALE patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa».
Nel caso di specie, il primo giudizio definito tra le parti è stato quello risarcitorio, in cui si è posta anche questione di prescrizione, con necessario accertamento del «momento di conoscenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza RAGIONE_SOCIALE patologia».
7.1. Su tale questione pregiudiziale, indispensabile alla pronuncia resa tra le parti sul medesimo rapporto giuridico, si è dunque formato il giudicato che, mutatis mutandis , fa stato nell’attuale giudizio avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale ex lege nr. 210 del 1992.
Segue, pertanto, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con assorbimento di tutte le ulteriori censure.
8.1. La causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, rilevata la formazione del giudicato in ordine al momento di conoscenza del nesso causale, esaminerà nuovamente la questione di decadenza.
8.2. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Infine, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. nr. 196 del 2003, a tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, l’omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo RAGIONE_SOCIALE parte medesima.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Dispone che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME