Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20870 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7892/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOMECODICE_FISCALE rappresentato e difeso in proprio, domiciliato digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di IMPERIA n. 649/2022 depositata il 26/10/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avvocato NOME COGNOME convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sanremo il commercialista NOME COGNOME al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per le espressioni offensive da questi utilizzate negli scritti difensivi in una causa di ammissione al passivo fallimentare dinanzi al Tribunale di Sanremo n. 42 del 2008 e non avendo potuto ottenere il risarcimento dalla Corte d’appello di Genova, che pure aveva disposto la cancellazione delle dette espressioni, stante la circo stanza dell’essere state esse riportate solo nella comparsa conclusionale e comunque dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, cosicché il giudizio risarcitorio non poteva avere luogo in detta fase d’appello .
La domanda risarcitoria, nel contraddittorio con il COGNOME, venne accolta dal Giudice di pace.
NOME COGNOME propose impugnazione e il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 649 del 26/10/2022, ha parzialmente accolto l’appello, eliminando la condanna del COGNOME al pagamento della somma di euro 4.730,00 e ordinando la restituzione della detta somma da parte dello COGNOME e ha disposto la cancellazione della seguente frase ‘ Si contesta pertanto che tra l’Avv. COGNOME ed il Giudice di Pace Dr. NOME COGNOME vi siano stati rapporti assolutamente impropri ‘ liquidando in favore dello Spitali la somma di Euro 3.500,00 a titolo risarcitorio per la detta espressione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia ha proposto ricorso per cassazione, con cinque articolati motivi, NOME COGNOME
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/05/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e
il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono i seguenti.
I motivo: violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ossia dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., essendo già state definite con sentenza in giudicato l’offensività e la non pertinenza delle espressioni in discorso. Il motivo censura la sentenza del Tribunale di Imperia per non avere questa ritenuto che in forza della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 788 del 2012 , non impugnata, si era formato il giudicato sull’essere le espressioni di cui agli scritti difensivi del COGNOME avulse dall’esercizio del diritto di difesa e sconvenienti.
II motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, ossia la sussistenza di giudicato esterno in merito alla sussistenza dei presupposti dell’art. 89 c.p.c. art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il motivo è incentrato sull’avere il Tribunale di Imperia, pur essendo a conoscenza della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 788 del 2012, omesso di rilevare che la stessa era passata in giudicato e che quindi costituiva giudicato esterno in ordine alla qualificazione dell’offensività e dell’essere avulse dal contesto processuale delle espressioni di cui agli scritti difensivi del COGNOME.
III motivo: violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ossia dell’art. 89 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver ritenuto attinenti all’oggetto del giudizio le espressioni: «Inoltre siamo rimasti sconcertati dalle argomentazioni di controparte, che dimostra di avere una incerta conoscenza delle norme in materia di rapporto professionale e del rapporto contrattuale in generale » e « ci permettiamo di suggerire a controparte di leggersi un Manuale di Diritto Privato». Il motivo contesta la sentenza del Tribunale di Imperia laddove ha ritenuto che
le espressioni riportate non esulassero dall’esercizio del diritto di difesa
IV motivo: nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria artt. 132 n. 4 e art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il motivo censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale affermato, da un lato, che quelle utilizzate dal COGNOME negli scritti difensivi non erano espressioni offensive e avulse dall’esercizio del diritto di difesa e, dall’altro , che la domanda del COGNOME nella causa di ammissione al passivo fallimentare era stata rigettata per ragioni diverse da quelle esposte dall’avvocato COGNOME qual e difensore della curatela fallimentare, il che avrebbe consentito di ritenere che le espressioni utilizzate dal COGNOME potessero avere una giustificazione, senza chiarire ‘su quali basi la (erroneamente ritenuta) fondatezza delle tesi propugnate scriminerebbe le offese negli atti difensivi’.
V motivo: omessa pronuncia sull’istanza di cancellazione di nuove ed ulteriori espressioni offensive della comparsa conclusionale avversaria in appello («Il comportamento dell’avv. COGNOME costituisce altresì violazione dell’art. 9 del Codice Deontologico: ‘L’Avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza’ »): vizi ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e reiterazione dell’istanza di cancellazione. Il motivo censura la sentenza del Tribunale di Imperia per non avere essa statuito sulle ulteriori espressioni offensive e avulse dall’esercizio del diritto di difesa utilizzate dal COGNOME nella comparsa conclusionale in appello.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
La sentenza impugnata dopo avere dato atto, riportandole, delle espressioni utilizzate dal COGNOME nei propri atti difensivi e pur mutuandole all’evidenza pedissequamente dalla sentenza n. 788 del 2012 della Corte d’appello di Genova, omette di considerare che la stessa Corte territoriale ne aveva disposto la cancellazione
ritenendole, in particolare, offensive e avulse dall’esercizio del diritto di difesa da parte del COGNOME affermando che tali espressioni ‘si pongono al di fuori della dialettica processuale e della, pur comprensibile, vis polemica che sovente accompagna le memorie defensionali’ -, cosicché il Tribunale trascura del tutto la valenza attribuita loro dalla sentenza della Corte territoriale, passata in giudicato, e così finisce, illegittimamente, per ritenerle scriminate in quanto inserite nel «solito gioco delle parti». Il Tribunale di Imperia ha, in tal modo, omesso di considerare l’avvenuto, e incontestato, passaggio in giudicato della sentenza n. 788 del 2012 della Corte d’appello di Genova , procedendo, a una nuova, e non dovuta in quanto preclusa dal giudicato, valutazione delle dette espressioni, finendo per escluderle dall’ambito di applicazione dell’art. 89 c.p.c.
Il giudicato esterno, nelle fasi di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 48 del 7/01/2021 Rv. 660273 – 01) e, pertanto, a prescindere dalle stesse allegazioni delle parti.
Nel caso di specie ne è evidente la mancata considerazione poiché il Tribunale, pur nella consapevolezza, desumibile dall’avere riportato interi passi della sentenza della Corte d’appello di Genova, della rilevanza di dette frasi ne trascura del tutto l’accertamento nella stessa compiuta in ordine all’essere le espressioni avulse dall’esercizio del diritto di difesa da parte del COGNOME e offensive della reputazione dell’avvocato COGNOME L’affermazione della rilevanza ai sensi dell’art. 89 c.p.c. delle a ffermazioni rese negli scritti difensivi da parte del COGNOME è, peraltro, passata in giudicato, non constando alcuna impugnazione sul punto, e ciò anche a prescindere dall’esito della controversia principale dinanzi alla Corte d’appello di Genova nel cui ambito, in sede di comparsa conclusionale, furono inserite (in tal senso si veda Cass. n. 10964 del 26/04/2025 Rv. 674801 – 01).
Per mera completezza della motivazione deve, peraltro, osservarsi che la Corte d’appello di Genova aveva omesso di condannare il Maras toni per l’uso in comparsa conclusionale delle dette espressioni soltanto in quanto esse erano contenute nella comparsa conclusionale e dunque, pur ordinandone la cancellazione, aveva rimesso la liquidazione del danno alla competente sede processuale, che lo COGNOME, contenendo la sua domanda nell’ambito dei cinquemila euro, aveva individuato nel Giudice di pace di Sanremo.
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto, poiché tutti correlati alla questione del giudicato in ordine alle espressioni offensive e alla relativa rilevanza, non ritenuta dal Tribunale di Imperia.
Il quinto motivo è fondato alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull’istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d’ufficio, non per questo può essere omesso (Cass. n. 17914 dell’1/06/2022; Cass. n. 12134 del 13/1 1/1991).
In conclusione, vanno accolti i motivi primo e quinto, assorbiti gli altri; la sentenza impugna va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, al giudice del merito, che si designa nel Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di