Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29878/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME i quali chiedono di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 604/2022, depositata in data 20/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ricorso per decreto ingiuntivo la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dei crediti della cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in regime di accreditamento provvisorio, con riferimento a prestazioni sanitarie rese nel periodo ottobre-dicembre 2009, sulla scorta delle fatture n. 2177,2178,2179, del 6/11/2009, numeri 2443,2444 e 2445 del 9/12/2009, numeri 59,60 e 61 del 12/1/2010, chiedeva il pagamento della somma di euro 1.271.622,98.
Avverso il decreto n. 2498/2010 proponeva opposizione la Asl eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestando la misura del credito, in ragione di alcune pretese decurtazioni conseguenti a controlli effettuati presso la cedente, e ciò per la somma complessiva di euro 160.591,40.
Si costituiva in giudizio la società.
Il tribunale, all’udienza del 16/2/2017, invitava le parti a prendere posizione in ordine alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento e contrattuale.
Successivamente, il tribunale di Salerno con sentenza n. 3060/2017, depositata il 20/6/2017, reputava insussistente la prova in ordine ai fatti costitutivi del credito fatto valere in giudizio. Accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Proponeva appello la società.
Si costituiva in giudizio l’Asl Salerno chiedendo il rigetto dell’appello.
Nelle more del giudizio d’appello la società depositava il decreto ingiuntivo del tribunale di Salerno, n. 6315/2010, corredato di certificato di mancata opposizione.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione alle medesime fatture, per il saldo contrattualmente previsto, del 30%.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 604/2022, depositata il 20/5/2022, respingeva il gravame.
Preliminarmente, la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di giudicato, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 6315/2010, non opposto e divenuta irrevocabile.
Ciò in quanto l’efficacia del giudicato esterno non poteva giungere fino al punto da far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi , senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta di accogliere o rigettare la domanda, in assenza di un supporto argomentativo idoneo (si citava Cass. n. 12111 del 2020; Cass. n. 23918 del 2010).
Il giudicato esterno in relazione al decreto ingiuntivo non opposto risultava vincolante solo ove fosse possibile ricavare le ragioni della decisione (si citava Cass. n. 12111 del 2020).
Nella specie – ad avviso della Corte di merito – doveva escludersi che il decreto ingiuntivo n. 6315 del 2010, precludesse l’accertamento nel giudizio in oggetto dell’esistenza dei fatti costitutivi della domanda di pagamento nei confronti della Asl, quindi del rapporto di accreditamento e dell’esistenza di un contratto redatto in forma scritta.
Tale decreto ingiuntivo, infatti, per la Corte d’appello mancava «di un supporto argomentativo» che potesse «spiegare effetti oltre i confini della fattispecie esaminata», né conteneva la formulazione espressa di un principio di diritto in merito alle questioni in controversia.
In ogni caso, tale decreto ingiuntivo (6315/2010) non si fondava sui medesimi fatti costitutivi; infatti, nel ricorso monitorio depositato in data 18/6/2010, a sostegno della domanda, la società aveva dedotto che il credito complessivo era di euro 1.449.315,85, con riferimento alle fatture numeri 2443,2444 e 2445 del 9/12/2009 e numeri 59,60 e 61 del 12/1/2010; relativamente a tali crediti, in precedenza era stato attivato l’acconto pari al 70% (decreto ingiuntivo n. 2498 del 2010).
La Corte d’appello rilevava che il titolo costitutivo del diritto era il contratto sottoscritto in data 16/12/2009, per il pagamento del 30% dell’importo delle fatture sopra menzionate.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto d’esame, la società aveva specificato di aver «attivato l’acconto pari al 70% ‘sulla scorta degli accordi contrattuali allora vigenti’».
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, però, la società appellante avrebbe specificato che «le prestazioni vengono rese in ossequio ad un contratto regolarmente sottoscritto in data 11/4/2008».
Pertanto, a giudizio della Corte territoriale, non vi sarebbe alcuna coincidenza tra il giudizio in corso e quello definito con il decreto ingiuntivo n. 6315 del 2010 «perché le due pretese si fondano indiscutibilmente su diversi fatti costitutivi (contratto con la Asl Salerno del 16/12/2009, il primo, contratto stipulato con la Asl SA 2 in data 11/4/2008, il secondo)».
Tra l’altro, nel ricorso definito con il decreto ingiuntivo n. 6315 del 2010 la società non avrebbe dedotto nemmeno l’esistenza di un rapporto di accreditamento.
Quanto al merito, i motivi d’appello erano infondati. Infatti, da un lato, ai fini dell’accreditamento, non era stato prodotto alcun documento attestante il riconoscimento dello stesso, dall’altro, la società non aveva mai allegato che il titolo costitutivo della pretesa fosse il contratto stipulato in data 16/12/2009; tanto che nella comparsa di risposta depositata del giudizio di primo grado la società aveva specificato che le prestazioni erano state eseguite in forza di «un contratto sottoscritto in data 11/4/2008», documento non prodotto in giudizio.
In aggiunta, per il giudice di secondo grado, «trattasi di un titolo negoziale che non può spiegare alcuna efficacia riguardo ad attività e prestazioni eseguite nell’anno 2010 (fatture numeri 59,60,61, del 12/1/2010), trattandosi di intesa relativa alle prestazioni per l’anno 2009, come allegato allo stesso appellante».
Quanto alle prestazioni eseguite in epoca precedente alla stipula del contratto del 16/12/2009, e quindi quelle di cui alle fatture numeri 2177,217 8 e 2179 del 6/11/2009 e numeri 2443,2444,2445 del 9/12/2009, non era in alcun modo consentito di convalidare o ratificare lo svolgimento della prestazione in mancanza di un valido ed efficace rapporto contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Resistito con controricorso la Asl Salerno.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 2909 c.c. – nella parte in cui la Corte territoriale
ha escluso il giudicato sostanziale sulla esistenza ‘del rapporto di accreditamento e di un contratto redatto in forma scritta, in relazione alle prestazioni di cui la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il pagamento’, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare che il decreto ingiuntivo n. 6315 del 2010, non opposto, non integrava giudicato sostanziale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio (accreditamento e valido contratto).
In realtà, per la ricorrente, i due decreti ingiuntivi hanno ad oggetto i medesimi fatti costitutivi, trattandosi, nel primo caso (decreto ingiuntivo n. 6315 del 2010) del pagamento del saldo, e nel secondo caso (decreto ingiuntivo n. 2498 del 2010) del pagamento dell’acconto, per le medesime fatture numeri 2443, 2444 e 2445 del 9/12/2009, e numeri 59,60 e 61 del 12/1/2010.
Si tratta, allora, del medesimo rapporto obbligatorio.
Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non solo la specifica pretesa creditoria finale, azionata in via monitoria, ma pure le ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logicogiuridico.
2. Il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza per travisamento di evidenze documentali, nella parte in cui si legge che le fatture numeri 59,60,61, del 12/1/2010, riguardano prestazioni eseguite nel 2010, laddove invece, le fatture medesime, si riferiscono testualmente a prestazioni erogate nel mese di dicembre 2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.» contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, le fatture numeri 59,60,61, del 12/1/2010, non si riferiscono affatto a prestazioni eseguite nell’anno 2010, ma prestazioni eseguite nel mese di dicembre 2009.
I motivi di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.
3.1. Invero, la sussistenza, sia dell’accreditamento provvisorio, sia di un valido ed efficace rapporto contrattuale nell’anno 2009, deriva dal giudicato esterno formatosi sul decreto ingiuntivo n. 6315/2010, con riferimento alle prestazioni rese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
In particolare, nel decreto ingiuntivo n. 6315/2010, le fatture erano relative alle prestazioni dei mesi di ottobre 2009 (fatture numeri 2177,2178 e 2179 del 6/11/2009), novembre 2009 (fatture numeri 2443,2444,2445, del 9/12/2009) e dicembre 2009 (fatture numeri 59,60,61, del 12/1/2010).
Si trattava di pagamenti a saldo.
Il giudicato copre, non solo la pretesa creditoria per ciascuna mensilità, ma anche la sussistenza e la validità del contratto sotteso a tali prestazioni, per l’anno 2009.
3.Deve premettersi che solo una porzione del testo dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei rispettivi decreti ingiuntivi è stato ritualmente trascritto.
In realtà, della sentenza della Corte d’appello risulta trascritto il ricorso monitorio depositato in data 18/6/2010 (il decreto ingiuntivo risulta inserito anche all’interno del fascicoletto quale documento n. 6), da cui è scaturito il decreto ingiuntivo n. 6315 del 2015, per il pagamento del saldo pari al 30% delle fatture emesse per l’anno 2009 («ad oggi, i crediti maturati sono pari ad euro 1.449.315,85 e traggono origine da prestazioni di ‘cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, medicina generale, nido fisiologico, ostetricia e ginecologia’ rese – in ossequio ad accordi con la Asl SA – in favore degli assistiti del Sevizio Sanitario Nazionale giuste fatture nn. 2443, 2444 e 2445 del 9/12/2009 e nn. 59,60 e 61 del 12/1/2010,
trasmesse alla Azienda Sanitaria Locale. In ossequio all’art. 9 del contratto sottoscritto in data 16/12/2009 tra la Asl Salerno e la Casa di Cura Villa del Sole – la struttura avrebbe maturato il diritto al pagamento del saldo fatture entro il 30 aprile 2010 Va tuttavia rilevato che, relativamente ai crediti menzionati, in precedenza è stato attivato l’acconto pari al 70%; ciò sulla scorta degli accordi contrattuali allora vigente»).
Quanto al ricorso in oggetto, che ha dato luogo al decreto ingiuntivo n. 2498/2010, in relazione all’acconto del 70%, si fa riferimento a crediti per complessivi euro 2.306.322,10, proprio per le prestazioni di «cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, medicina generale, nido fisiologico, ostetricia e ginecologia», oltre che alle medesime fatture, tutte relativa all’anno 2009 (fatture numeri 2177,2178 e 2179, del 6/11/2009, relative al periodo ottobre 2009; fatture numeri 2443,2444 e 2445, del 9/12/2009, relative al periodo novembre 2009, fatture numeri 59,60 e 61 del 12/1/2010, relative al dicembre 2009).
Per questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass., sez. 22, 23/6/2017, n. 15737; Cass., sez. 5, 11/2/2015, n. 2617; Cass., sez. 5, 16/7/2014, n. 16227).
3.1. Si è ritenuto, quanto ai limiti oggettivi del giudicato, che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell’art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico (Cass., sez. 1, 22/12/2024, n. 33897; Cass., sez. L, 29/12/2021, n. 41895; Cass., sez. 3, 26/2/2019, n. 5486; Cass., sez. 1, 26/10/2018, n. 27304; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11754; Cass., sez. 3, 20/4/2017, n. 9954; Cass., sez. L, 9/12/2016, n. 25269; Cass., sez. 1, 25/7/2016, n. 15339; Cass., sez. 2, 4/3/2020, n. 6091).
Ed infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la ” causa petendi ” ed il ” petitum ” (Cass., sez. 2, 21/2/2019, n. 5138).
Con specifico riguardo ai limiti oggettivi del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto si è affermato, con specifico riferimento alla questione della nullità, che quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull’esistenza e validità del rapporto corrente ‘ inter partes ‘, e sulla misura del canone (nella specie di
locazione) preteso, ma anche circa l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione (Cass., sez. 2, 4/11/2021, n. 31636; di recente Cass., sez. 2, 4/4/2024, n. 8937; Cass., sez. 1, 24/9/2018, n. 22465 Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28318 ; Cass., sez. 3, 26/6/2015, n. 13207; pur in presenza di alcune pronunce per le quali ove si sia formato il giudicato per effetto di mancato opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive; Cass., sez. 3, 22/6/2020, n. 12111; Cass., sez. L, 25/11/2010, n. 23918 ).
Nella specie, però, non ci si trova dinanzi a crediti con carattere di periodicità.
Si è, infatti, affermato che la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale – in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle
relative ricette, a cadenza mensile – (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30543; Cass., sez. 1, 6/12/2006, n. 26161).
In tema di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, quindi, non si è in presenza di obbligazioni periodiche o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le prestazioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budget di ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi periodici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare prestazioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pagamento che prevede un acconto e saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società.
Non si tratta, allora, di obbligazioni periodiche o di durata, trovando applicazione, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, retto da un unico contratto scritto, i principi del giudicato esterno, in relazione ai presupposti logico-giuridici che sorreggono la decisione divenuta irrevocabile.
Pertanto, una volta assodata l’esistenza del contratto in relazione alle prestazioni rese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2009, con riguardo al pagamento del saldo del 30 % (decreto ingiuntivo n. 6315/2010) con efficacia di giudicato, sia pure relativo alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza del contratto scritto in relazione alle prestazioni rese negli stessi mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2009, quanto all’acconto del 70 % (decreto ingiunti oggetto di esame n. 2498/2010), sempre sulla base del medesimo contratto scritto.
Va aggiunto che nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli
aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., sez. 1, 19/4/2023, n. 10430; Cass., sez. L, 18/8/2020, n. 17223).
Nella specie, trattandosi di rapporto di durata, con riferimento all’annualità 2009, non v’è dubbio che il giudicato si sia formato sia sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio sia sulla esistenza di un valido ed efficace contratto per tale annualità (in termini Cass., sez. 1, 22/12/2024, n. 33897).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025