Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23222/2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 532/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 374/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 da COGNOME NOME.
Rilevato che
Con sentenza del giorno 27.5.2019 n. 532, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di NOME COGNOME -dipendente a tempo determinato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sin dal 3.5.1999, altresì iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al versamento dei contributi richiestigli, in quanto iscritto d’ufficio alla gestione separata, per l’anno 2007, con avviso d i addebito del 9.3.20 15, pari a € 7.739,48, in relazione all’attività libero -professionale, da questi espletata nell’anno 2007.
Il tribunale riteneva insussistente l’obbligo del versamento dei contributi in quanto il lavoratore dipendente era già iscritto ad altre forme di previdenza.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, in quanto pur riconoscendo il diritto a pretendere i contributi, rilevava la prescrizione del credito contributivo, in quanto la decorrenza del termine di prescrizione per il 2007, era il 16.6.2008, mentre la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, inviata il 4.6.2013, era stata ricevuta dal contribuente il successivo 22.6.2013, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa previdenziale.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio ha riservato ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.lgs. n. 241 del 19 97 (come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 422 del 19 98) e dall’art. 17 commi 1 e 2 del DPR n. 435 del 20 01, così come modificato dall’art. 2 del DL n. 63 del 2002 convertito con modificazioni nella legge n. 112 del 20 02, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto maturata la prescrizione del termine quinquennale mentre la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, il 24.9.2008, doveva considerarsi atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, costituendo da parte del lavoratore autonomo riconoscimento del debito.
Il motivo è inammissibile.
Con l’ordinanza n. 33261 del 2021, pronunciata a definizione del giudizio tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima annualità contributiva (il 2007) è stata confermata la sentenza di appello che aveva accertato l’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale . Si tratta di giudicato esterno che è rilevabile d’ufficio anche se intervenuto in corso di giudizio in quanto può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Ne consegue che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALEe parti, ma, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem” (cfr. Cass. n. 16847 del 2018). Per l’effetto il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Attesa la causa sopravvenuta d’inammissibilità, il contributo unificato non è dovuto (cfr. Cass. n. 13636 del 2015 e n. 3470 del 2020).
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.4.2024