Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32593 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14843/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1488/2016 depositata il 3 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 giugno 2016 la Corte d ‘a ppello di Bari, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza, resa nel contraddittorio delle parti, n. 6536/2011 del Tribunale di Foggia, che aveva accolto l ‘ opposizione proposta dall ‘RAGIONE_SOCIALE, gestione liquidatoria, avverso i decreti ingiuntivi notificati da NOME COGNOME – COGNOME dipendente del ruolo amministrativo (direttore amministrativo) della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e da ultimo RAGIONE_SOCIALE della provincia di Foggia) – per il pagamento dei compensi professionali maturati per il patrocinio legale prestato in vari giudizi in favore dell ‘ ente datore di lavoro.
La corte territoriale ha premesso che, con sentenza n. 1339/1999 il Tribunale di Foggia, giudice d’appello – accogliendo il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell ‘ AVV_NOTAIO avverso la sentenza del giudice del lavoro di Foggia – aveva revocato il decreto ingiuntivo notificato da NOME COGNOME per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato.
In tale sentenza, il Tribunale aveva ritenuto che le prestazioni di avvocato fossero state rese da NOME COGNOME nello svolgimento del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la RAGIONE_SOCIALE e non in forza di un distinto rapporto d’opera professionale.
La detta sentenza era passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in cassazione proposto dall ‘ AVV_NOTAIO (sentenza della Corte di cassazione del 28 luglio 2003, numero 11585).
La corte territoriale ha ritenuto condivisibile la lettura che la detta pronuncia del Tribunale aveva dato della delibera della USL del 4 giugno 1985 n. 628.
Ha esposto che la difesa di NOME COGNOME aveva fatto leva sulla discrasia tra il testo della delibera formalmente approvato ed il testo che, secondo il suo assunto, era stato soltanto proposto, ma che nei due testi era identica la parte motiva e che era indiscusso che l ‘ ente avesse creato – se non un «ufficio legale» nell ‘ ambito del servizio affari generali (testo proposto) – un apposito settore (testo definitivo approvato), affidando allo stesso ricorrente le pratiche legali che di volta in volta riteneva opportuno fare patrocinare.
La distinzione tra le due delibere era, dunque, meramente terminologica.
Il giudice dell’appello ha aggiunto che, comunque, la domanda dell’attore era preclusa dal precedente giudicato avente ad oggetto lo stesso titolo costitutivo della pretesa e la medesima situazione di fatto e di diritto.
Inoltre, la corte territoriale ha rilevato che solo una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale avrebbero potuto fondare il diritto del dipendente pubblico a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione, le competenze professionali per l ‘ attività di difesa in giudizio svolta abitualmente per l ‘ ente.
Sempre ad avviso della Corte d’appello di Bari n on erano condivisibili le ragioni che in altre sedi erano state poste a fondamento del diniego dell ‘ efficacia vincolante del menzionato giudicato.
Oltre tutto, le prove orali assunte avevano dato conto dell ‘ esistenza, nell’ambito del servizio affari generali, di tale settore autonomo, con propria dotazione di uomini e mezzi e della circostanza che NOME COGNOME aveva svolto il proprio mandato difensivo avvalendosi di tali dotazioni e regolarmente anche durante l ‘ orario di lavoro.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza NOME COGNOME, articolato in sei censure.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe definito con la decisione gravata non il giudizio 249/2012, oggetto del contendere, ma quello avente come r.g. il numero 250/2012.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la Corte d’appello di Bari ha, per mero errore materiale, indicato nell’intestazione della sentenza il numero di r.g. 250 del 2012 in luogo del numero 249 del 2012.
Peraltro, l’indicazione del numero esatto è riportata su tutte le pagine della decisione e dal testo della detta sentenza si evince icto oculi che la Corte d’appello di Bari si è pronunciata sul ricorso corretto.
Pertanto, il ricorrente, ove avesse avuto a ciò interesse, avrebbe dovuto ottenere la rimozione dell’errore tramite l’apposita procedura di correzione prevista dal codice di rito.
Al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all ‘ emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l ‘ impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali
contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l ‘ istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. 2, n. 13629 del 19 maggio 2021).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 15 disp. prel. c.c.
Egli espone che fra le stesse parti e per la medesima vicenda oggetto di causa sarebbero intervenute, dopo la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1339/1999, le sentenze del Tribunale di Foggia n. 4200 e n. 4201 dell ‘ anno 2004, depositate il 22 novembre 2004, che avevano respinto l ‘ opposizione proposta dalla USL. Tali sentenze sarebbero divenute definitive, sicché si sarebbe configurato un conflitto di giudicati, con prevalenza, in base all ‘ art. 15 disp. prel. c.c., del giudicato formatosi in epoca successiva.
Il ricorrente aggiunge che, nelle dette sentenze n. 4200 e n. 4201 dell’anno 2004, il Tribunale di Foggia avrebbe preso posizione sull ‘ eccezione di giudicato formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, respingendola, sicché, anche con riferimento al rigetto di quest’ultima eccezione, la statuizione sarebbe divenuta definitiva.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che l’appello di NOME COGNOME è stato respinto anche sul presupposto che egli fosse ‘venuto meno all’onere di provare l’esito positivo dei giudizi per i quali ha richiesto il compenso’, circostanza al verificarsi della quale era previsto dalle delibere n. 918 del 1991 e 222 del 1993 dell’RAGIONE_SOCIALE che maturasse il diritto del ricorrente alle somme in questa sede domandate (punti 6 e 7 della motivazione della decisione qui impugnata).
Si tratta, quindi, di una autonoma ratio decidendi , idonea a giustificare il rigetto dell’appello.
NOME COGNOME, però, nulla ha dedotto sul punto e neppure ha allegato che le sentenze n. 4200 e n. 4201 dell’anno 2004 del Tribunale di Foggia potessero in
qualche modo incidere, in senso a lui favorevole, su tale ratio decidendi , il che rende inammissibile la doglianza.
Peraltro, si osserva che, su vicende analoghe a quelle oggetto di lite, sono intervenute le sentenze di questa stessa sezione della S.C. n. 24290, 24287 e 24283 del 4 agosto 2022 (che possono essere richiamate da questo Collegio in quanto, nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche: Cass., Sez. 2, n. 29923 del 30 dicembre 2020 ), le quali hanno rigettato le prospettazioni difensive di NOME COGNOME.
Ne deriva che vi sono, quindi, delle recenti pronunce passate in giudicato sfavorevoli al ricorrente che riguardano proprio le tematiche interessate dal presente giudizio.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell ‘art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alle sue argomentazioni concernenti l’esistenza e la natura vincolante dei due precedenti da lui indicati e sopra richiamati.
La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, anche perché NOME COGNOME non ha indicato nel dettaglio il contenuto di tali sentenze e non ha precisato se ed in quali fasi del giudizio di appello avesse depositato le decisioni de quibus .
Peraltro, se, come sembra prospettare il ricorrente, le pronunce in esame servivano ad escludere l’efficacia vincolante della sentenza del Tribunale di Foggia del 4 novembre – 13 dicembre 1999, si rileva che la corte territoriale ha preso posizione al riguardo, negando che siffatta efficacia potesse essere contestata e così implicitamente rigettando l’eccezione di giudicato.
4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sentenza n. 1339 del 1999 del Tribunale di Foggia avesse valore di giudicato nella presente controversia.
Egli espone che soltanto nei giudizi successivi a quello definito dal primo giudicato si sarebbe preso in considerazione esclusivamente il testo autentico della delibera n. 625/1985 e sarebbero state acquisite nuove prove testimoniali e ha assunto che una questione di giudicato esterno si potrebbe porre soltanto rispetto a procedimenti nei quali l ‘ accertamento della verità storica sia avvenuto sulla scorta del medesimo corredo probatorio.
Aggiunge, poi, che il testo della delibera utilizzata come precedente vincolante dal giudice di appello sarebbe stato considerato come corpo di reato, tanto da determinare l ‘ apertura di un procedimento penale e ribadisce che le due sentenze n. 4200 e n. 4201 dell ‘ anno 2004 avrebbero rigettato l ‘ eccezione di giudicato con provvedimento divenuto irrevocabile.
La doglianza è inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo e perché NOME COGNOME ha omesso di riportare, almeno in sintesi nei suoi passaggi essenziali, il contenuto della sentenza n. 1339 del 1999 del Tribunale di Foggia.
Inoltre, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. L, n. 41895 del 29 dicembre 2021).
L ‘autorità del giudicato copre, ai sensi dell’art . 2909 c.c., tanto il dedotto che il deducibile in relazione alla situazione, di fatto e di diritto, accertata nel giudicato.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non rileva ad escludere l’autorità del giudicato la diversità dei documenti prodotti e delle prove assunte nella controversia che abbia ad oggetto questioni su cui sia già intervenuto il giudicato.
Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Egli censura la sentenza nella parte in cui interpreta la delibera n. 628 dell ‘ anno 1985 come strumento attraverso il quale l ‘ amministrazione avrebbe istituito l ‘ ufficio legale ed addebita al giudice dell’appello la violazione dell’art. 1362 c.c., esponendo che la delibera prevedeva di avvalersi delle sue prestazioni nell ‘ apposito settore del servizio affari generali «in attesa dell ‘ istituzione del settore legale autonomo»; in questo modo sarebbe stato reso palese che con l’ atto non si istituiva un ufficio legale, ma si adottava un ‘ organizzazione temporanea, in base alla quale egli continuava ad esercitare le proprie mansioni di direttore amministrativo e si vedeva attribuire, di volta in volta, singoli incarichi professionali.
Assume, altresì, che tale volontà sarebbe stata evidente anche in ragione dei comportamenti successivi delle parti, valorizzati non solo dal giudice di prime cure, ma anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa S.C. n. 449/1995, resa tra le stesse parti in altro giudizio analogo, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Denuncia, infine, la violazione del criterio ermeneutico dell ‘ interpretazione complessiva dell’atto negoziale.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, vi è evidente difetto di interesse del ricorrente alla censura, giacché la ratio decidendi fondata sulla efficacia vincolante del precedente giudicato tra le stesse parti – che aveva escluso la configurabilità di un rapporto d’opera professionale distinto ed ulteriore rispetto a quello di impiego pubblico e quella che esclude la dimostrazione dell’esito positivo delle prestazioni rese da NOME COGNOME sono di per sé idonee a sorreggere la sentenza.
In ogni caso, il motivo non si confronta con la effettiva ragione della decisione, che – dopo avere dato atto delle diversità del testo delle due delibere – ha evidenziato che, indipendentemente dall’assetto organizzativo adottato, solo una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale avrebbero potuto fondare il diritto del dipendente pubblico a percepire, in aggiunta alla normale retribuzione, le competenze professionali per l ‘ attività di difesa in giudizio svolta abitualmente per l ‘ ente.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 CCNL Sanità, 2229 ss. c.c. e 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato le sue difese concernenti l’inapplicabilità del citato art. 64 in luogo degli artt. 2229 ss. c.c.
In ogni caso, l’art. 64 in esame non sarebbe stato neppure applicabile nella specie.
La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del quinto motivo.
7) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 , d.P.R. n. 115 del
2002) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento , da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., SU, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 1.500,00 per compenso ed € 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 18 ottobre 2023