Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14276 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEc.f./p.i.v.a. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso il dottor NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE di CATANIA (già Provincia Regionale di Catania) -c.f. P_IVA -in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME dell’Avvocatura provinciale di Catania ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2195 /2019 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 19.3.2010 l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia Regionale di Catania.
Premetteva che erano stati emessi nei suoi confronti:
avviso di accertamento/liquidazione del 19.1.2010 per euro 27.155,00, di cui euro 25.049,55 per canone di occupazione spazi e aree pubbliche per l’ anno 2009 (cfr. ricorso, pag. 2) ;
richiesta di pagamento dell’11.1.2010 per euro 30,00 a titolo di canone per l’occupazione temporanea di 1 km di suolo provinciale della S.P. 157 in Comune di Mascalucia (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che a vario titolo non era assoggettabile al canone.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’illegittimità degli atti suindicati e dunque l’insussistenza delle invocate pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 1) .
Resisteva la Provincia Regionale di Catania.
Con atto notificato in data 27.12.2011 l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia Regionale di Catania.
Premetteva che erano stati emessi nei suoi confronti:
avviso di accertamento/liquidazione del 20.10.2011 per euro 26.757,00, di cui euro 26.260,70 per canone di occupazione spazi e aree pubbliche per l’ anno 2009 (cfr. ricorso, pag. 3) .
avviso di accertamento/liquidazione del 20.10.2011 per euro 27.068,00, di cui euro 26.872,71 per canone di occupazione spazi e aree pubbliche per l’ anno 2010 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che a vario titolo non era assoggettabile al canone.
Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’illegittimità degli atti suindicati e dunque l’insussistenza delle invocate pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 3) .
Resisteva la Provincia Regionale di Catania.
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 4190/2014 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda subordinata e dichiarava che l’attrice era esentata da l pagamento del canone ai sensi del regolamento provinciale in materia di TOSAP.
La Provincia Regionale di Catania proponeva appello.
L ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva separato appello.
Riuniti i gravami, con sentenza n. 2195/2019 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , accoglieva l’appello proposto dalla Provincia Regionale di Catania e, per l’effetto, in riforma del primo dictum rigettava le domande esperite in prime cure dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘; condannava l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte che era da respingere l’eccezione, proposta dalla ‘Acoset’, di giudicato ‘ esterno ‘ correlata alla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 2254 del 19.9.2016, sentenza con cui era stata dichiarata l’illegittimità del regolamento TOSAP (all’uopo impugnato dall a
‘Acoset’: cfr. ricorso, pag. 10) adottato con delibera del commissario straordinario n. 10 del 2015, nella parte disciplinante il canone concessorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) , sentenza, segnatamente, con cui era stata dichiarata l’illegittimità del regolamento , siccome l’imposizione in modo generalizzato del canone concessorio non ricognitorio -che nel medesimo regolamento era prefigurata – era illegittima a fronte di un uso singolare della risorsa stradale inidoneo a precluderne in via ordinaria la generale fruizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava, da un canto, che, così come chiaramente si evinceva dagli avvisi di accertamento, il canone richiesto era quello di cui a ll’art. 27 c.d.s. ed atteneva all’occupazione e all’uso della sede stradale, sicché era ‘evidente la confusione nella quale era incorso il primo giudice, allorquando ritenuto che, nella fattispecie, il regolamento riguardasse, oltre alla TOSAP (…), la COSAP’ (così sentenza d’appello, pag. 4) , ossia il canone di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificato d all’art. 18 della legge n. 488/1999 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava, d’altro canto, che il giudicato amministrativo non aveva nella specie alcuna valenza, siccome la questione che ne costituiva l’oggetto – ossia la premessa logica dell’illegittimità dell’ applicazione generalizzata del canone a fronte di un uso della risorsa stradale inidoneo a precluderne la generale fruizione -era estranea alla controversia e non era stata ritualmente devoluta in appello (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava altresì, la corte, che era da respingere l’eccezione, proposta dalla ‘Acoset’, di giudicato ‘ esterno ‘ correlata alla sentenza n. 15247/2012 di questa
Corte, sentenza con cui si era ritenuta l’ ‘Acoset’ esente dal pagamento della TOSAP in presenza delle condizioni di cui all’art. 49, lett. e), d el d.lgs. n. 507/1993, ossia in presenza della gratuita devoluzione alla Provincia o al Comune, al termine della concessione, degli impianti adibiti al servizio (cfr. sentenza d’appello, pag g. 5 – 6) .
Evidenziava in particolare che il riscontro della devoluzione al l’ente territoriale, al termine della concessione, degli impianti adibiti al servizio non valeva a far stato nel senso della esenzione anche dal canone ex art. 27 c.d.s. preteso nella fattispecie, siccome il regolamento provinciale del 1995 -che all’art. 15 prevedeva l’estensione al canone ex art. 27 c.d.s. delle regole della TOSAP e dunque l’estensione pur della causa di esenzione correlata alla devoluzione gratuita alla Provincia degli impianti -era stato modificato dal regolamento adottato il 13.10.2018 , ‘che esclude l’estensione al canone delle regole della TOSAP, quando concessionarie siano le ditte esercenti un pubblico servizio’, esclusione configurantesi nella specie in considerazione della natura e dell’oggetto sociale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava ulteriormente – la corte che era senz’altro fondato i l secondo motivo dell’appello della Provincia Regionale di Catania .
Evidenziava in particolare in ordine al motivo anzidetto -con cui l’ente pubblico aveva addotto che aveva errato il tribunale a ritenere che l’ ‘Acoset’ fosse , giacché gli impianti necessari all’acquedotto erano ex lege devoluti all’ente territoriale concedente, esente dal canone -che, conformemente ai rilievi dapprima premessi, il regolamento provinciale del 1995 era stato modificato dal regolamento del 13.10.2008, che aveva escluso l’estensione delle
disposizioni relative alla TOSAP alle ditte erogatrici di pubblici servizi, ed inoltre che nella specie non interferiva il disposto dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 7) .
Evidenziava ancora , in ordine all’ulteriore causa di esenzione invocata dall a ‘Acoset’ e correlata al difetto, a seguito della costituzione del Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale, della proprietà delle infrastrutture del servizio idrico, che il trasferimento agli ‘Ambiti Territoriali Ottimali’ delle competenze già spettanti ai Comuni in materia di gestione delle risorse idriche non valeva ad escludere l’obbligo della ‘Acoset’ , in quanto gestore del servizio, di provvedere al pagamento del canone ex art. 27 c.d.s. per l’attraversamento delle strade provinciali (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 – 8) .
Evidenziava conseguentemente che era destituito di fondamento il motivo di gravame con cui l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva lamentato l’omessa pronuncia in ordine all’addotta illegittimità dell’avviso di liquidazione concernente l’anno 2010 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava infine che erano prive di fondamento le ulteriori doglianze della ‘Acoset’ .
Ovvero non risultavano, nella specie, violati gli astratti criteri di cui all’art. 27, 8° co., c.d.s., siccome la determinazione del canone era stata effettuata in applicazione dell’art. 15 del regolamento provinciale, o ssia per ogni km lineare di strada occupata.
Ovvero non era applicabile, nella specie, il criterio delle utenze ex art. 18 della legge n. 488/1999, siccome destinato ad operare ai fini del pagamento della TOSAP.
Ovvero non erano applicabili le disposizioni dello ‘statuto del contribuente’, siccome nella specie si controverteva in ordine ad un’entrata patrimoniale non tributaria (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 8 – 9) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di nove motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La Città Metropolitana di Catania ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a non dar seguito al l’ eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ correlata alla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 2254 del 19.9.2016 (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che ha in appello depositato, con allegata la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., l’anzidetto giudicato amministrativo, perfezionatosi successivamente alla scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo del proprio gravame e del termine per la costituzione di controparte (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce altresì che, contrariamente all’assunto della Corte catanese, la questione dell’applicabilità del canone ex art. 27 c.d.s. alle occupazioni del sottosuolo che non comportano limitazioni alla fruizione pubblica della sede stradale, era stata addotta sin dagli atti introduttivi, era rimasta assorbita in
prime cure nella ragione di esenzione acclarata dal tribunale ed era stata riproposta con l’atto d’appello (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce del resto che riscontro dell ‘inerenza al thema decidendum della questione dell’applicabilità del canone ex art. 27 c.d.s. all’occupazione di sottosuolo per cui è controversia, si trae dalla stessa sentenza d’appello in questa sede impugnata, segnatamente dai passaggi motivazionali con i quali la corte distrettuale si è pronunciata in ordine alle deduzioni rimaste assorbite nel primo dictum (cfr. ricorso, pagg. 17 -18) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a reputare inammissibile, siccome formulata in seno alla comparsa conclusionale, l’eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ correlata alla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2254/2016 (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce che l’eccezione di giudicato è stata formulata ritualmente e tempestivamente nel verbale della prima udienza di trattazione successiva al passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. ed è stata poi illustrata con la comparsa conclusionale (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce quindi che la Corte catanese ha disatteso il consolidato orientamento alla cui stregua il giudicato sopravvenuto in corso di causa può farsi valere nel giudizio di merito entro il termine di deposito delle memorie di replica (cfr. ricorso, pag. 19) .
12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione de ll’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Catania allorché ha reputato che il tribunale fosse incorso in confusione per aver ritenuto che il regolamento della Provincia Regionale di Catania riguardasse, oltre alla TOSAP, il canone di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce che la Corte catanese non ha per nulla tenuto conto dei rilievi e delle controdeduzioni svolti in comparsa conclusionale, con cui aveva addotto che il tribunale non aveva inteso riferirsi al COSAP ex art. 63 d.lgs. n. 446/1997 (cfr. ricorso, pagg. 20 – 21) .
Deduce in ogni caso che, seppur il tribunale fosse incorso nell’asserit o ‘ travisamento ‘, ben avrebbe dovuto la corte distrettuale, giacché la pretesa della Provincia riguardava il canone ex art. 27 c.d.s., rigettare l’avverso motivo d’appello in dipendenza del giudicato ‘ esterno ‘ correlato alla sentenza del T.A.R. (cfr. ricorso, pagg. 21 – 22) .
13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 13, 15 e 16 del regolamento della Provincia Regionale di Catania n. 39/1995 e s.m. i. e dell’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993.
Deduce c he ha errato la Corte di Catania a non dar corso all’eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ correlata alla sentenza di questa Corte n. 15247/2012.
Deduce che la Corte catanese, allorché ha assunto a reiezione dell’eccezione di giudicato che la ragione di esenzione di cui alla lett. e) dell’art. 16 del regolamento provinciale del 1995 fosse venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del regolamento del 13.10.2008, non ha tenuto conto ‘dell’interagire’ del giudicato correlato alla pronuncia di questa Corte e del giudicato correlato alla pronuncia del T.A.R. (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce che la circostanza che essa ricorrente sia una società erogatrice di un pubblico servizio, costituisce condizione di diritto e di fatto tenuta presente sia dal T.A.R. di Catania con la sentenza n. 2254/2016, che ha affermato la esenzione della ‘Acoset’ dal canone ex art. 27 c.d.s., sia da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 15247/2012, che ha affermato la esenzione della ‘Acoset’ dalla TOSAP (cfr. ricorso, pag. 24) .
14. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 15 e 16 del regolamento della Provincia Regionale di Catania n. 39/1995 e s.m. i. e dell’art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993.
Deduce che ha errato la Corte di Catania ad accogliere il secondo motivo dell’avverso appello e dunque ad affermare che il regolamento del 13.10.2008 ha escluso l’estensione al canone delle disposizioni relative alla TOSAP limitatamente alle aziende erogatrici di pubblici servizi.
Deduce segnatamente che pur al riguardo la Corte catanese ha violato i giudicati ‘ esterni ‘ di cui ha eccepito la formazione (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce al contempo che, a seguito dell’emanazione della legge n. 488/1999, la Provincia Regionale di Catania ‘ha integrato il regolamento del 2008 mantenendo l’esenzione di cui all’art. 16 e la sua lettera e)’ (così ricorso, pag. 28) e, inoltre, che l’esenzione è stata riproposta all’art. 4, lett. e) , del regolamento del 2015, ove è comunque riferimento alle occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi (cfr. ricorso, pag. 28) .
15. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 143 e 153 d.lgs. n. 152/2006.
Deduce che ha errato la Corte di Catania ad accogliere il secondo motivo dell’avverso appello e dunque ad affermare che il trasferimento agli ‘Ambiti Territoriali Ottimali’ delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche non valeva ad escludere l’obbligo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto gestore del servizio, di provvedere al pagamento del canone ex art. 27 c.d.s. per l’attraversamento delle strade provinciali.
Deduce segnatamente che pur al riguardo la Corte catanese ha violato i giudicati ‘ esterni ‘ di cui ha eccepito la formazione (cfr. ricorso, pag. 30) .
Deduce al contempo che, alla stregua delle previsioni degli artt. 143 e 153 del d.lgs. n. 152/2006, hanno rilevanza la proprietà delle infrastrutture idriche in capo agli enti nel cui territorio le infrastrutture ricadono e la concessione a titolo gratuito al soggetto che gestisce il servizio idrico (cfr. ricorso, pag. 30) .
Deduce segnatamente che l’affidamento gratuito al gestore del servizio idrico integrato dei beni demaniali del servizio idrico comprende la facoltà di utilizzo
non oneroso del demanio stradale, sicché va esente da c anone l’occupazione del demanio stradale che non importa limitazione della pubblica fruizione della sede stradale (cfr. ricorso, pag. 33) .
16. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 15 del regolamento provinciale n. 39/1995 s.m.i.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a respingere la doglianza concernente la violazione dell’art. 27, 8° co., c.d.s.
Deduce invero che il criterio di quantificazione del canone che la Provincia Regionale di Catania ha previsto in regolamento, non è quello di cui all’art. 27 cit. bensì quello previsto per la liquidazione della TOSAP ‘con tariffa unica a km lineare o frazione per occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale’ (così ricorso, pag. 35) .
17. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 51, 2° co. e 2° co. bis , d.lgs. n. 507/1993 e con l’art. 22 del regolamento provinciale n. 39/1995.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a respingere la doglianza concernente la violazione dello statuto del contribuente.
Deduce invero che, sebbene il canone ex art. 27 c.d.s. non abbia natura tributaria, si ha riscontro di indicazioni normative -l’art. 22 del regolamento provinciale – e documentali alla cui stregua la Provincia Regionale di Catania si è ‘ autovincolata ‘ agli schemi dell’atto tributario (cfr. ricorso, pag. 36) .
18. Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Deduce che la Corte di Catania non si è pronunciata in ordine al motivo di cui al punto B3) del proprio atto d ‘appello (cfr. ricorso, pag. 37) .
Deduce in particolare che l’accoglimento dell’avverso appello in ordine alla pretesa contenuta nel primo avviso di accertamento avrebbe dovuto indurre la Corte catanese a dichiarare, preliminarmente, nullo il secondo accertamento per lo stesso anno e per le stesse occupazioni (cfr. ricorso, pag. 38) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono, nei termini che seguono, fondati e meritevoli di accoglimento.
Sovviene in primo luogo l’ elaborazione di questa Corte a tenor della quale l’ eccezione di giudicato ‘ esterno ‘ non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, e, in considerazione della sua rilevanza pubblicistica, è rilevabile d ‘ ufficio (cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48; Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161, secondo cui il giudicato ‘ esterno ‘ , al pari di quello ‘ interno ‘, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’ar t. 345 cod. proc. civ. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche
d ‘ ufficio, in ogni stato e grado del processo; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607; Cass. sez. un. 25.5.2001, n. 226) .
Ebbene, su tale scorta non possono che formularsi i seguenti rilievi.
Per un verso, va evidentemente censurat a l’affermazione della Corte di Catania di inammissibilità dell’eccezione di giudicato ‘esterno’ correlata alla sentenza del T.A.R. Sicilia, sezione distaccata di Catania, n. 2254 del 19.9.2016, in quanto proposta ‘in seno alla comparsa conclusionale che (…) è atto deputato alla sola illustrazione delle difese già svolte’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Per altro verso, l’elaborazione giurisprudenziale dapprima menzionata sopravanza ed assorbe le deduzioni della ricorrente -in precedenza enunciate – circa la tempestiva (sin dagli atti introduttivi) prospettazione in ordine a ll’ inapplicabilità del canone ex art. 27 c.d.s. alle occupazioni del sottosuolo che non comportano limitazioni alla fruizione pubblica della sede stradale.
Sovviene in secondo luogo l’ elaborazione di questa Corte a tenor della quale il ricorrente per cassazione che denunci un ‘error in procedendo’ -è evidentemente il caso di specie con riferimento al rilievo operato dalla corte di merito di inammissibilità, giacché proposta con la conclusionale d’appello , dell’eccezione di giudicato ‘esterno’ – ha da illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la v erifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
Sovvengono di conseguenza talune specifiche indicazioni di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il ‘ petitum ‘ del primo (cfr. Cass. 26.2.2019, n. 5486; Cass. (ord.) 16.5.2019, n. 13152) .
Ossia l’insegnamento secondo cui nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili (cfr. Cass. (ord.) 19.4.2023, n. 10430; Cass. sez. lav. 18.8.2020, n. 17223) .
Ebbene, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali testé riferite, non possono che formularsi gli ulteriori seguenti rilievi.
Non può tout court esser recepita l’affermazione, viepiù giacché immotivata, operata dalla corte di merito dell’estraneità alla fattispecie de qua della quaestio concernente l’ inapplicabilità del canone concessorio ex art. 27 c.d.s. a ‘tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Difatti, con la sentenza n. 2254/2016 -pronunciata dal T.A.R. di Catania a definizione di giudizio nell’ambito del quale l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva impugnato ‘gli atti, di natura regolamentare e di gestione, con cui la Città Metropolitana di Catania ha disciplinato e determinato, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’applicazione del canone concessorio patrimoniale per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze’ (cfr. ricorso, pagg. 10 -14, ove è riprodotto il testo della sentenza del T.A.R. n. 2254/2016) -il T.A.R. catanese ha risolto una questione di diritto incidente su punto decisivo, inerente pur al presente giudizio.
Ovvero la questione secondo cui ‘ciò che rileva, al fine di fondare la pretesa dell’ente locale, non è un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì un utilizzo singolare che incida in modo signifi cativo sull’uso pubblico della risorsa viaria’ (cfr. ricorso, pagg. 11 -12. Con la pronuncia n. 2254/2016 il T.A.R. ha ulteriormente puntualizzato che ‘l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima (…) a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione’: cfr. ricors o, pag. 12) .
In tal guisa, ed in rapporto all’ accertamento negativo ad ampio spettro invocato in prime cure dalla ricorrente, non esplicano valenza i rilievi della controricorrente.
Ossia il rilievo per cui il T.A.R. Catania, nel giudizio definito con la sentenza n. 2254/2016 -giudizio nell’ambito del quale l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva , appunto, ‘impugnato il regolamento relativo all’occupazione del suolo e le richieste relative al canone ex art. 27 C.d.S. per l’annualità 2015’ (così controricorso,
pag. 17) -‘ha annullato un atto estraneo al presente giudizio, perché il regolamento che invece ci occupa, (…) relativo agli avvisi impugnati per l’annualità 2009 e 2010, è del 2008 e (…) non è mai stato impugnato dalla società ricorrente (…)’ (così controricorso, pag. 17) .
Ossia il rilievo per cui la ricorrente ‘nei due precedenti gradi di merito ha sempre scritto i giudizi, indicando esclusivamente la materia di occupazione suolo pubblico, OSAP e/o COSAP’ (così controricorso, pag. 17) .
25. Il buon esito del primo e del secondo motivo assorbe la disamina del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso.
Del resto, con il quarto motivo di ricorso (concernente il giudicato ‘ esterno ‘ correlato alla sentenza n. 15247/12 di questa Corte di legittimità) la ricorrente ha addotto che l’assunto della Corte catanese secondo cui l ‘estensione al canone ex art. 27 c.d.s. della ragione di esenzione dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe venuta meno per le ditte esercenti un pubblico servizio a seguito del l’entrata in vigore del regolamento adottato il 13.10.2008 (c fr. sentenza d’appello , pag. 6) -non tiene conto ‘dell’interagire’ del giudicato ‘esterno’ di cui alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 2254/2016 con il giudicato ‘esterno’ di cui alla sentenza n. 15247/2012 di questa Corte (cfr. ricorso, pag. 23) .
Più esattamente, ha addotto che l’assunto della Corte catanese non tiene conto della circostanza per cui il T.A.R. -con la sentenza n. 2254/2016 – ha opinato nel senso che nello specifico settore oggetto del presente giudizio ‘incide altresì un principio di tendenziale gratuità della messa a disposizione della infrastruttura a rete’ (cfr. ricorso, pag. 13) , sicché -assume la ricorrente
‘l’emendamento del 2008 all’art. 15 del regolamento Tosap (…) ha elevato a requisito impositivo uno status che, per quanto riguarda RAGIONE_SOCIALE, è irrilevante (…)’ (così ricorso, pag. 24. In memoria, con riferimento al quarto motivo di ricorso (cfr. pagg. 10 -11), la ricorrente ha puntualizzato, per giunta, che ‘ la statuizione di inapplicabilità del canone concessorio a occupazioni del sottosuolo stradale ha un contenuto così radicale, da rendere irrilevante la clausola del regolamento locale che non preveda più l’estensione della normativa Tosap al canone concessorio e, quindi, per quest’ultimo, la causa di esenzione prevista per la Tosap dall’art. 16 del regolamento e, a monte, dall’art. 49 lett. e) del d.lgs. 507/93’ ) .
Del resto -ed ulteriormente – sia con il quinto motivo (cfr. ricorso, pag. 26) sia con il sesto motivo (cfr. ricorso, pag. 30) la ricorrente analogamente ha prospettato che la Corte di Catania ha violato i giudicati ‘ esterni ‘ di cui ha eccepito la formazione.
26. Il nono motivo di ricorso è del pari fondato e meritevole di accoglimento.
27. Si rileva al riguardo quanto segue.
Da un canto , la ricorrente ha dato conto in termini specifici ed ‘autosufficienti’ di aver con il motivo d’appello di cui al punto B3) censurato il primo dictum per omesso esame della ragione di nullità dell’avviso n. 14/1 del 20.10.2011 (cfr. ricorso, pagg. 37 -38) .
In particolare, di aver lamentato -con il motivo d’appello – il mancato esame, da parte del tribunale, dell’addotta nullità dell’avviso n. 14/1 del 20.10.2011, con il quale si era operata una nuova liquidazione del canone per l’anno 2009, già liquidato con l’avviso del 18.1.2010, senza che la prima liquidazione fosse
stata annullata o revocata in autotutela. E tanto, perché il tribunale aveva sì dichiarato l’esenzione di essa ricorrente dal canone per l’anno 2009 e tuttavia non si era pronunciato sulla pregiudiziale domanda di nullità.
D’altro canto , la Corte di Catania indubitabilmente non si è pronunciata in ordine al surriferito motivo d’appello, involgente la preliminare domanda di nullità.
I n accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e del nono motivo di ricorso la sentenza n. 2195/2019 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
29. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il nono motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento dei motivi anzidetti la sentenza n. 2195/2019 della Corte d’Appello di Catania e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti nell’accoglimento dei motivi anzidetti gli ulteriori motivi di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte