Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5921 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5921 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23825-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1366/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 2837/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Giudicato esterno
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1157/2017 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’attore di differenze retributive per € 72.314,46, oltre accessori.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello proposto dallo RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza, in parziale riforma di quest’ultima, condannava la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere allo RAGIONE_SOCIALE, per i titoli indicati in motivazione, la maggior somma di € 94.647,33, oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenz e al saldo; compensava per 2/3 le spese del secondo grado e condannava l’appellata al pagamento della restante quota delle spese, che liquidava per l’intero in € 7.000,00, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA di legge; ferme le spese come liquidate nella sentenza di primo grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva diffusamente: a) quello che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio; b) la posizione assunta nello stesso grado dalla società resistente; c) lo svolgimento del primo grado di giudizio; d) ciò che aveva considerato e deciso il Tribunale; e) i tre motivi d’appello formulati dall’appellante COGNOME.
Tanto premesso, la Corte, evidenziando come il ricorrente avesse impostato la domanda nel primo grado del giudizio ‘presupposto’ tra le medesime parti circa l’ an debeatur, rilevava: I) che la medesima Corte d’appello, nella precedente sentenza n. 2832/2013, aveva riconosciuto allo NOME la
qualifica di dirigente, specificando in dispositivo che differenze retributive andavano parametrate alle ‘previsioni del CCNL dei dirigenti di aziende industriali’; II) che il lavoratore non aveva proposto ricorso in cassazione sul parametro indicato dalla Corte d’Appello (CCNL RAGIONE_SOCIALE), che così diventava cosa giudicata; III) che era stata, invece, NOME a proporre ricorso per cassazione, per censurare ab imis il riconoscimento della qualifica; IV) che questa Suprema Corte (nella sent. n. 17768/2015, che aveva rigettato il ricorso della società) nulla diceva riguardo al parametro applicabile per il calcolo delle differenze economiche, limitandosi a precisare trattarsi di mansioni di Direttore generale, senza alcuna menzione di eventuali livelli retributivi; V) che non poteva, dunque, il lavoratore, nell’attuale giudizio di quantificazione delle differenze retributive, porre in discussione il suddetto parametro di liquidazione.
Dopo aver disatteso una serie di ulteriori assunti dell’appellante, la Corte spiegava perché riteneva di far proprio uno dei due conteggi elaborati dal C.T.U. nominato, ritenendo, quindi, dovuta la maggior somma indicata in dispositivo, rispetto a quella liquidata dal primo giudice, ed in tal senso riformava parzialmente la sentenza del Tribunale.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste l’intimata società con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ‘Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 39 Cost., 2112, 3° co., 2697, 2120, 2077, 2078, 1339, 1340 e 1419 c.c.’. Deduce che: ‘L’eccezione della sentenza che si impugna espressa d’uffici o (in quanto neppure controparte aveva avuto il coraggio di sollevarla) in merito al passaggio in cosa giudicata del capo della sentenza presupposta della Corte di Appello n. 2832/13 che individuava NEI CCNL l’unico parametro di riferimento per il conteggio delle differenze retributive dovute non poteva essere condivisa’.
Con il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti aziende industriali 23 maggio 2000’. Deduce che , sicché ‘in buona sostanza il CCNL stesso opera un rinvio alle condizioni di miglior favore contenute in accordi aziendali ossia nella RAGIONE_SOCIALE che il Giudice avrebbe a questo punto dovuto ricercare ed acquisire, come richiesto dal ricorrente, ed utilizzare (meglio: far utilizzare dal CTU) per l’accertamento dell’esatto e coerente differenziale retributivo tra il dovuto ed il realmente percepito’.
Con il terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 132, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc e 2732 c.c. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio’. Deduce c he: ‘L’errore interpretativo sopra rilevato in merito all’interpretazione relativa al passaggio in giudicato (esterno)
del capo relativo alla individuazione del parametro di riferimento per il conteggio delle differenze retributive dovute al ricorrente comporta conseguenzialmente l’assoluta assenza di motivazione in merito alla rilevanza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questa funzione’.
Con il quarto motivo denuncia ‘Violazione dell’art. 421 cpc in merito al rifiuto di usare il potere di ispezione ed acquisizione di prove, anche fuori dai limiti del codice civile’. Deduce che: ‘Quanto sopra evidenziato in merito al primo motivo di impugnazione evidenzia come il Giudicante di Appello abbia profondamento errato nel non attivare i poteri istruttori che l’art. 421 cpc gli aveva conferito non ordinando alla resistente di depositare il documento centrale sul quale si basa tutta la risoluzione della controversia; ossia il Regolamento integrativo aziendale denominato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Con un quinto motivo denuncia ‘Violazione e falsa interpretazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc ed omessa motivazione in merito all’ammontare della liquidazione delle spese di lite e della compensazione parziale delle stesse’. Lamenta che: ‘La Corte territoriale in sede di liquidazione delle spese di lite ha drasticamente falcidiato l’importo degli onorari rispetto ai parametri relativi al valore della causa per come introdotta, commisurandoli, peraltro, con un calcolo ulteriormente al ribasso, al valore della condanna impartita alla resistente ed operando una ulteriore diminuzione dell’importo posto a carico della soccombenza mediante ulteriore compensazione dell’importo per 2/3’, ‘esponendo una motivazione inconsistente al punto da risultare meramente apparente’.
Il primo motivo, che presenta rilevanti profili d’inammissibilità, è comunque privo di fondamento.
Rileva preliminarmente il Collegio che è pacifico tra le parti il passaggio in ‘Cosa giudicata formale’ ex art. 324 c.p.c. della sentenza n. 2832/2013 della Corte d’appello di Roma, in virtù della sent. n. 17768/2015 di questa Corte Suprema, la quale aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto esclusivamente dalla RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza di secondo grado.
Parimenti indiscutibile è che si tratti di un giudicato c.d. esterno.
Come meglio riconosciuto nel terzo motivo, il ricorrente addebita piuttosto alla Corte di merito un errore d’interpretazione della ‘Cosa giudicata’ ex art. 2909 c.c. in senso sostanziale ed esclusivamente sul piano oggettivo.
Più nello specifico, opina che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere passato in giudicato il ‘capo della sentenza presupposta della Corte di Appello n. 2832/13 che individuava NEI CCNL l’unico parametro di riferimento per il conteggio delle differenze retributive dovute’, perché ‘L’indicazione del CCNL quale esclusivo parametro di riferimento per il calcolo delle differenze retributive non può costituire un capo della sentenza idoneo a passare in giudicato in quanto mero riferimento generico alla complessiva ed indistinta categoria della contrattazione collettiva anch’essa indistintamente descritta’.
Nota ancora il Collegio che il ricorrente deduce che quanto avrebbe sul punto statuito la Corte di merito
costituirebbe un’eccezione ‘espressa d’ufficio’ (v. anche alla pag. 12 del ricorso).
In proposito, va rilevato che la ricorrente non denuncia, però, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver appunto la Corte di merito pronunciato d’ufficio su tale ‘eccezione’ sull’assunto che si trattasse di eccezione che poteva essere ‘proposta soltanto dalle parti’.
Tale ipotetico vizio, del resto, doveva essere fatto valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per tale error in procedendo , laddove il motivo in esame si riferisce esclusivamente all’ipotesi della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Esclusivamente per completezza di disamina, allora, nota il Collegio che la Corte d’appello non s’è pronunciata d’ufficio sulla benché minima ‘eccezione’, ma si è semplicemente espressa sull’ambito oggettivo del giudicato esterno in questione integrato dalla sequenza delle due sentenze (quella n. 2832/203 della medesima Corte d’appello di Roma e la sent. n. 17768/2015 di questa Corte di legittimità), che lo stesso ricorrente aveva posto a principale fondamento della propria nuova domanda (cfr. facciate 1 e 2 dell’impugnata sentenza).
Tornando allora alla censura nei termini in cui deve ritenersi posta, rileva il Collegio che la ricorrente non denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.; piuttosto, deduce la ‘violazione’ e, nel contempo, la ‘falsa applicazione’ di una serie di norme, a dir poco, eterogenee, quali gli ‘artt. 39 Cost., 2112, 3° co., 2067, 2120, 2077, 2078, 1339, 1340 e 1419 c.c.’; norme che all’evidenza non attengono minimamente alla questione
d’interpretazione del giudicato posta. Difatti, si tratterebbe, piuttosto, delle norme che, secondo lo sviluppo del motivo in esame (v. pagg. 13-17 del ricorso), dovevano trovare applicazione per quantificare il suo credito, se la Corte d’appello non avess e ‘interpretato’ erroneamente come ‘capo della sentenza presupposta’ il punto della stessa che individuava nei CCNL ‘l’unico parametro di riferimento per il conteggio delle differenze retributive dovute’.
Chiariti questi pressoché assorbenti profili d’inammissibilità del primo motivo, il Collegio vuol comunque illustrarne l’evidente infondatezza nel merito.
11.1. Giova allora premettere che la Corte d’appello aveva esposto in narrativa che lo stesso ricorrente aveva dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio (sul quantum debeatur ): (così tra la prima e la seconda facciata della sentenza ora impugnata).
Né il ricorrente attualmente pone in discussione che la Corte d’appello abbia correttamente riportato quanto così allegava lui stesso.
Nota in aggiunta il Collegio che i motivi d’appello sui quali la Corte di merito si è pronunciata (v. facciate 3, 4 e 5 della sua sentenza) attenevano a un invocato ‘principio di parità di trattamento giuridico’, all’ ‘erronea gestione dell’istruttoria’ e al ‘mancato riconoscimento del TFR’, e non riguardavano, almeno direttamente, la questione dell’ambito oggettivo del giudicato esterno sotto il profilo precipuo ora in considerazione.
11.2. Tanto pure chiarito, diversamente da quanto sostiene il ricorrente la Corte d’appello non ha identificato in un capo (in ipotesi autonomo) della sentenza c.d. presupposta il solo punto del dispositivo di essa in cui si faceva riferimento preciso (e non generico, come invece assume il ricorrente) alle ‘previsioni del CCNL dei dirigenti d’aziende industriali’. Del resto, in proposito la Corte distrettuale non ha mai adottato la locuzione ‘capo di sentenza’ nella propria motivazione.
Era piuttosto un capo di decisione nella sua interezza quello in cui la Corte d’appello aveva condannato la società al pagamento ‘delle differenze retributive tra il trattamento economico corrisposto all’appellante e quello spettante per detto inquadramento dirigenziale secondo le previsioni del CCNL dei dirigenti d’aziende industriali con decorrenza dal 22.01.2001’.
Tale statuizione, invero, in modo unitario ed inscindibile integrava una condanna sì generica, ma che già indicava precisamente gli elementi essenziali in base ai quali determinare le differenze retributive dovute al lavoratore, e cioè il trattamento econo mico ‘spettante’ per il contestuale riconoscimento dell’ ‘inquadramento dirigenziale secondo le previsioni del CCNL dei dirigenti d’aziende industriali con decorrenza dal 22.01.2001’, da cui detrarre quello in atto ‘corrisposto’ all’allora ‘appellante’, on de giungere -per sottrazione appunto – al dovuto.
11.3. Ebbene, come già premesso, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2832/2013 è passata in cosa giudicata formale nella sua interezza, compreso il capo contenente la condanna generica testé illustrata.
La stessa Corte territoriale, difatti, nella sentenza attualmente qui impugnata ha constatato che solo la società attuale controricorrente all’epoca aveva sì proposto avverso la stessa un ricorso per cassazione che non riguardava il c.d. parametro di quantificazione, ma ancor prima il riconoscimento della stessa qualifica dirigenziale; ricorso che era stato tuttavia rigettato da questa Corte di Cassazione.
Ha, infatti, verificato che il lavoratore non aveva proposto ricorso per cassazione ‘sul parametro indicato dalla Corte d’Appello (CCNL RAGIONE_SOCIALE)’.
Ha aggiunto che: ‘In Cassazione non è stata quindi devoluta la questione dei contratti o degli accordi aziendali applicabili, né messo in discussione, anche sotto il profilo del
principio di parità di trattamento, che le differenze si sarebbero dovute calcolare in base al CCNL RAGIONE_SOCIALE.
La SC nulla dice riguardo al parametro applicabile per il calcolo delle differenze economiche, limitandosi a precisare trattarsi di mansioni di Direttore generale, senza alcuna menzione di eventuali livelli retributivi’.
Pertanto, i giudici di secondo grado, al di là del rigetto dell’unico ricorso per cassazione all’epoca proposto contro la ridetta sentenza (di per sé sufficiente a produrre il giudicato formale e quindi sostanziale), hanno anche appurato che nella sent. n. 17768/2015 non fosse contenuta alcuna valutazione che in ipotesi potesse indurre a modificare la portata o il significato di quanto statuito nella sentenza allora impugnata.
11.4. Incensurabilmente, perciò, la Corte distrettuale ha concluso che: ‘Non può dunque il lavoratore, nel giudizio di quantificazione delle differenze retributive (quale è il presente giudizio), porre in discussione il parametro di liquidazione’.
Quanto testé detto, che il ricorrente non pone in dubbio, ha comportato la cosa giudicata anche sostanziale sul piano oggettivo della sent. n. 2832/2013 della Corte d’appello di Roma, compresa la statuizione di condanna generica con il c.d. parametro di liquidazione di cui sopra.
12. Il terzo motivo è inammissibile.
In disparte qualsiasi sia pur possibile considerazione su come è stata formulata la ‘rubrica’ di tale censura (in cui neppure è specificato a quale delle tassative ipotesi dell’art. 360, comma primo, c.c. si faccia riferimento, ma è indicato anche l’art. 2732 c.c. in tema di ‘Revoca della confessione’),
appare dirimente che ‘l’assoluta assenza di motivazione in merito alla rilevanza della RAGIONE_SOCIALE‘ che il ricorrente vi denuncia è fatta discendere solo dall’errore interpretativo in precedenza rilevato, e non è riferita alla motivazione resa dalla Corte territoriale sulla questione dell’ambito del giudicato (che, comunque, è certamente presente: cfr. facciate 5 e 6).
Del resto, non considera il ricorrente che, a fronte del cenno ad una ‘policy RAGIONE_SOCIALE‘ nell’ambito del secondo motivo d’appello sul piano ‘documentale’ (v. facciata 4 dell’impugnata sentenza), la Corte territoriale ha considerato che: ‘Per questo asso rbente motivo’ (n.d.r., vale a dire per la constatata cosa giudicata sostanziale anche sul parametro di liquidazione) ‘non possono trovare ingresso in questa sede altri documenti rappresentativi di fonti di regolamentazione del trattamento retributivo del dirigente diverse dalla contrattazione collettiva dei dirigenti di aziende industriali come individuata con forza di giudicato dalla sentenza sull’ an ‘; e, inoltre, ha ribadito: ‘Rimane assorbito ogni rilievo sulla mancata esibizione e sulla prova testimoniale, in quanto dirette a provare circostanze che non possono fare ingresso in giudizio stante il giudicato sulla questione rispetto alla quale dovreb be svolgersi l’istruttoria’.
14. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo.
15. Invero, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. per acquisire il Regolamento integrativo aziendale denominato RAGIONE_SOCIALE, di cui si duole il ricorrente, è esplicitamente legato dal ricorrente sempre a ‘Quanto so pra evidenziato in merito al primo motivo di impugnazione’.
Stante la reiezione del primo motivo di ricorso, non è sindacabile in questa sede tale mancato esercizio di poteri istruttori, che la Corte d’appello, come si è visto, ha plausibilmente giustificato in modo del tutto coerente a quanto ritenuto sul giudicato esterno.
Il secondo motivo è inammissibile sia pure per ragioni differenti da quelle fin qui considerate.
Per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso, ex plurimis , Cass., sez. I, 2.9.2021, n. 23792).
Ebbene, la censura ora in esame attiene appunto a questione – quale quella della pretesa applicabilità al caso di specie dell’art. 27 del CCNL RAGIONE_SOCIALE aziende industriali del 23 maggio 2000 nella chiave ora sostenuta dal ricorrente – che non risulta assolutamente trattata in secondo grado e quindi nuova in questa sede di legittimità.
Invero, non solo a tale questione non si fa il benché minimo cenno nell’impugnata sentenza, ma lo stesso ricorrente neanche deduce di averla posta sia in primo che in secondo grado.
Il quinto motivo è infondato.
La Corte territoriale, in narrativa, aveva dato conto, tra l’altro, che il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva sostenuto di essere ‘creditore a titolo di
differenze retributive di euro 6.304.506,20′ (cfr. inizio della facciata 2), e, come qui già riferito, la condanna pronunciata dalla Corte territoriale ha riguardato la somma di € 94.647,33 in linea capitale.
Si legge, poi, nella penultima facciata dell’impugnata sentenza: ‘Le spese del grado, tenuto conto del deciso ridimensionamento delle originarie pretese, possono essere compensate per 2/3, e la restante parte di 1/3 posta a carico della società appellata, nella misura liquidata in dispositivo.
Ferme le spese del primo grado, già compensate in eguale misura dal Tribunale e poste carico della società, con statuizione non attinta da gravame’.
Pertanto, la motivazione così resa dalla Corte distrettuale non è affatto ‘apparente’, come invece deduce il ricorrente.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 4.2.2026.
La Presidente NOME COGNOME