SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 33 2026 – N. R.G. 00000734 2023 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere estensore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Milano al INDIRIZZO presso e nello studio legale Associato dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) dalla quale Ł rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F. C.F.
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ,rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: , presso lo studio del quale in Perugia, alla INDIRIZZO, Ł elettivamente domiciliata, giusta procura in atti RAGIONE_SOCIALE.
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: ‘Lesione personale’ CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto giudizio di appello per la prosecuzione dell’azione civile nell’interesse della parte offesa a seguito di sentenza di cassazione con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, n.38306/23, emessa dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, in data 14.06.2023, pubblicata in data 19.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 16400/2023, con la quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, n. 724/22, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, Sezione Penale, in composizione collegiale, in data 24.06.2022, pubblicata in data 15.09.2022, nella causa iscritta al n.r.g. 514/2021, con cui la Corte d’appello di Perugia, aveva assolto l’imputat a del reato di cui all’art. 572, 61 quinquies c.p. commesso in Perugia da giugno 2011 a giugno 2015, nei confronti di Con la sentenza di cassazione di cui al presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla parte civile ed ha così statuito: ‘ In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sØ idonei ad invalidare la sentenza impugnata, impongono l’annullamento della stessa limitatamente agli effetti civili, ai sensi dell’art.622 cod.proc.pen., con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello, cui Ł demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità (S.U. del 25/05/2023,D.P.D.)’. 2. L’ appellante in riassunzione, dopo aver testualmente richiamato i vizi riscontrati dalla Corte di Cassazione, ha chiesto alla Corte di Appello di ‘ 1) condannare la sig.ra nata a Perugia il DATA_NASCITA, cod. fisc: ivi residente alla INDIRIZZO, poichØ ritenuta colpevole e responsabile del reato di maltrattamenti all’integrale risarcimento del danno della somma complessiva di € 10.000,00 o quella accertata e determinata in favore della Sig.ra quale costituita parte civile. 2)Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio in cassazione e il presente .’ In INDIRIZZO
3. Si Ł costituita in giudizio chiedendo : preliminare ,- Ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. dichiarare
l’improcedibilità e/o inammissibilità e/o il rigetto dell’avversa domanda risarcitoria in quanto duplicativa di quella già decisa con sentenza passata in giudicato tra le parti; In via principale, Respingere ogni avversa domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e sostanziale; Vittoria di anticipazioni, compensi e spese generali’.
4. Con ordinanza del 3.07.2024 il Consigliere istruttore ha concesso i termini perentori per il deposito di conclusionali e repliche e fissato l’udienza del 5.11.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione, all’esito della quale la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
La domanda risarcitoria avanzata dall’appellante in riassunzione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
5.1 Preliminare a qualsiasi valutazione nel merito della domanda Ł l’esame dell’eccezione sollevata da la quale, ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e/o inammissibilità e/o il rigetto dell’avversa domanda risarcitoria in quanto duplicativa di quella già decisa con sentenza passata in giudicato tra le parti.
Assume l’appellata come ‘ si sia già formato apposito giudicato civile con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da maltrattamenti asseritamente subiti dalla Sig.ra poichØ la stessa si asteneva dall’impugnare entro il termine previsto la sentenza 27.03.2019 pronunziata in data 28.09.2018 dal Tribunale di Perugia, Sez. Lav., con cui era rigettata nel merito la relativa richiesta. In particolare la forza del sovramenzionato giudicato civile dovrà spiegare i propri effetti anche nel presente giudizio di rinvio, poiché, a mente dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ‘ . Nello specifico, deduce l’appellata che ‘ Per effetto della sentenza penale di legittimità, infatti, la decisione sul ristoro Ł stata rimessa al prudente
apprezzamento della Corte d’Appello civile, la quale dovrà fare applicazione di tutte le regole processuali e probatorie del processo civile, ivi comprese quelle relative alla efficacia del giudicato civile. Sul punto appare significativo l’autorevole insegnamento espresso dalla piø attenta giurisprudenza di legittima, secondo cui ‘…nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena <> del giudizio sulla domanda sicchØ la Corte di Appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile’ (Cass., Civ., Sez. VI, 19.05.2022, n. 16169; nello stesso senso: Cass., Civ., Sez. III, 25.06.2019, n.16916; Cass., Civ., Sez. III, 12.06.2019, n. 15859). Ne consegue come nel caso di specie Codesta Ecc.ma Corte non potrà esimersi dall’accertare l’effetto preclusivo del giudicato giuslavoristico sul giudizio risarcitorio di rinvio, al fine di impedire un’inammissibile bis in idem, nonché un eventuale contrasto di pronunzie sul medesimo oggetto, poichØ le parti controvertono in ordine ad un bene della vita che ha già formato materia di giudizio decisa con la piø volte menzionata sentenza di primo grado. In particolare l’intangibilità del giudicato nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell’azione proposta è assicurata dal divieto di riproposizione e di riesame della medesima azione in altro giudizio fra le stesse parti, inibendo al Giudice adito di potersi nuovamente pronunciare sul medesimo bene della vita, già precedentemente riconosciuto o negato. Tale divieto Ł stato violato dalla parte civile, la quale, omettendo pretestuosamente di tenere nel debito gli effetti sostanziali e formali del piø volte menzionato giudicato, dapprima proponeva il ricorso per cassazione di cui in premessa e successivamente reiterava la medesima domanda risarcitoria che il Giudice del Lavoro le aveva negato con la ben nota sentenza. Per tali motivi Codesta Ecc.ma Corte non potrà esimersi dal rigettare le avverse domande, in quanto proposte per il conseguimento di un bene della vita, viceversa negato da precedente sentenza
giuslavoristica passata in autorità di cosa giudicata, poichØ nel giudizio di rinvio si deve far applicazione di tutte le regole proprie del processo civile. Ne discende come l’applicazione dei principi in materia civile, unitamente al carattere assolutamente autonomo del giudizio di rinvio rispetto alle statuizioni penali, dovrà necessariamente condurre ad una declaratoria di rigetto delle domande proposte dall’attrice in reiterazione di quelle già decise con sentenza passata in autorità di cosa giudicata. Ogni diversa conclusione risulta assolutamente preclusa alla luce dell’assoluta identità di parti, nonchØ di petitum mediato ed immediato, giacchØ l’attrice richiedeva alla convenuta, tanto in sede penale quanto in quella civile, il ristoro di tutti i danni, subiti a seguito dell’asserito mobbing, a cui peraltro dedicava un intero capitolo a pagina 5, nonchØ una espressa domanda giudiziale a pagina 12 delle conclusioni del proprio ricorso introduttivo: tali domande erano specularmente reiterate nell’atto di costituzione di parte civile, ove la Sig.ra richiedeva il ristoro dei medesimi pregiudizi, come puntualmente rilevato anche dal Tribunale di Perugia, Sez. Lav. ‘.
5.2 Tanto premesso, risulta dal compendio istruttorio e dai documenti versati in atti dall’appellata riferiti al procedimento n.79/2016 R.G. incardinato dinanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, che con ricorso datato 21.01.2016, depositato il successivo 25.01.2016 e notificato in data 23.06.2016, la , assumendo la sussistenza di ipotesi di ‘licenziamento nullo, illegittimo e inefficace’, di ‘lavoro straordinario e congedo matrimoniale’, nonché di ‘mobbing’, asseritamente perpetrate in proprio danno dalla , richiedeva al Tribunale di Perugia, Sez. Lav., di voler ‘Dichiarare il licenziamento intimato dalla resistente,
corrente in INDIRIZZO INDIRIZZO (P.I.: , illegittimo, inefficace e nullo, poichØ successivo alle dimissioni convalidate il 02.07.215, contrario alle norme a tutela delle lavoratrici madri e non sorretto da alcuna P.
giusta causa e, per l’effetto, condannare la ditta convenuta al pagamento dell’indennità di mancato preavviso pari a € 557,65 ovvero al 50% della paga base; Condannare la resistente, alla corresponsione in favore della ricorrente, della somma complessiva a titolo di differenze retributive di € 6.736,12 di cui € 6.310,02 per lavoro straordinario ed € 450,72 per indennità di congedo matrimoniale, con la regolarizzazione delle ore di straordinario svolte, oppure della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, tenuto conto del disagio subito dalla ricorrente, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 36 Cost. e 2099 c.c.; Accertare e dichiarare la responsabilità di per il danno da mobbing perpetrato ai danni di e, per l’effetto condannare al pagamento in favore di della somma che verrà quantificata a mezzo di espletamento di apposita CTU medica sulla persona di oppure di una somma calcolata secondo i criteri dell’equità, volta a compensare il pregiudizio economico ex art.432 c.p.c.; Ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale a spese della resistente; In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. ‘. Con memoria difensiva datata 18.10.2016, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla e proponendo domanda riconvenzionale di
risarcimento danni.
Risulta, altresì, dai documenti in atti che la in data 15.07.2015 aveva presentato alla Procura della Repubblica di Perugia atto di denuncia-querela nei confronti della per fatti di maltrattamento, minacce e ingiurie e che in data 1.03.2017 si Ł costituita parte civile nel processo penale n. 6308/2015, n. 5458/16 GIP, pendente dinanzi al GUP del Tribunale di Perugia, nel quale la era imputata per il reato di cui all’art.572, 61 n.11 quinquies c.p., all’esito del quale è stato disposto il rinvio a
giudizio della , processo esitato nella sentenza del Tribunale di Perugia n. 379/21, depositata il 31.03.2021, che aveva condannato la , pronuncia poi riformata con la sentenza n. 724/22, emessa dalla Corte d’appello di Perugia in data 24.06.2022, pubblicata in data 15.09.2022, con cui la Corte d’appello aveva assolto l’imputata , sentenza quest’ultima a sua volta cassata dalla Corte di Cassazione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Emerge dagli atti relativi al procedimento instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia che con decreto emesso in data 19.10.2016, il Tribunale, attesa la domanda riconvenzionale proposta, fissava nuova udienza di discussione per il giorno 7 dicembre 2016, ove proponeva ‘…alle parti di conciliare la causa con la corresponsione alla lavoratrice di una somma pari al congedo matrimoniale non corrisposto, oltre all’indennità per mancato preavviso, oltre a € 1.000,00 e un contributo spese di € 500,00, con l’abbandono, ove possibile, di tutti i procedimenti penali pendenti di cui le parti hanno dato conto negli atti introduttivi .’, con rinvio all’udienza del 17.02.2017, successivamente rinviata su richiesta delle parti al 01.06.2017.In tale occasione la convenuta dichiarava ‘…di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza .’, mentre l’attrice dichiarava di non poterla accettare ‘… in quanto, contemporaneamente, vi sono state delle evoluzioni in sede penale nei confronti di ed in quanto, considerato che la conciliazione avrebbe dovuto riguardare anche i procedimenti penali (ove possibile) la proposta avanzata dal giudice appare incongrua .’
Risulta dal verbale del 1.06.2017 che la difesa della , attesa l’intervenuta costituzione di parte civile in occasione dell’udienza preliminare nell’instaurato p rocedimento penale, sollevava eccezione di intervenuta rinunzia e/o trasferimento della domanda dal giudizio civile a quello penale, evidenziando espressamente come ‘…i fatti dedotti nella costituzione di parte
civile sono identici sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo e che vi Ł una duplicazione della domanda risarcitoria.’ Il Tribunale di Perugia, con ordinanza pronunziata fuori udienza in data 09.06.2017, dopo aver ‘ritenuto, tuttavia, che i danni conseguenza domandati nel presente giudizio coincidano con quelli domandati nel giudizio penale e che, dunque, sotto tale profilo vi sia una coincidenza con il conseguente rischio di indebite duplicazioni ;’, ammetteva ‘La prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente nonchØ la prova contraria richiesta dalla parte convenuta sulle medesime circostanze con due testimoni a scelta tra quelli indicati nella memoria difensiva; ammetteva la prova diretta della parte convenuta ‘ fissando per l’espletamento l’udienza del
15.11.2017, ove erano sentite le Sigg.re ed il Dott. . Alla successiva udienza del 15.12.2017 era sentito l’ulteriore teste di parte resistente, Sig.
. Esperito un nuovo tentativo di conciliazione, il Tribunale fissava per la discussione della causa l’udienza dell’11.04.2018, successivamente rinviata al 27.09.2018, ove, all’esito di discussione scritta ed orale, veniva depositata in pari data la sentenza n. 352/2018.
5.3 Appare necessario richiamare testualmente la sentenza in questione allorchŁ, nel ricostruire la vicenda processuale e ripercorrere le domande e allegazioni della , il Tribunale ha affermato ‘ Ha esposto che Ł stata dipendente della ditta di con decorrenza dal 16.6.2011, con contratto di apprendistato, inquadramento al 3° livello del CCNL Acconciatura RAGIONE_SOCIALE Estetica; che si Ł dimessa in data 2.7.2015; che tali dimissioni sono state convalidate ma respinte dal datore di lavoro; che il datore di lavoro ha licenziato essa ricorrente il 4.7.2015; che ella ha impugnato il licenziamento in data 30.7.2015; che, in ogni caso, il licenziamento Ł illegittimo in quanto, dopo la contestazione disciplinare, ella si Ł giustificata in data 1.7.2015 chiedendo di essere sentita ed invece Ł stata licenziata, dopo essersi dimessa;
che l’orario era: dal martedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 mentre il venerdì e il sabato l’orario era dalle 9.00 alle 19.00 (con tre ore di straordinario ognuno dei due giorni); che solo a luglio e ad agosto l’orario del sabato era dalle 8.00 alle 14.00; che le Ł stato negato il congedo matrimoniale; che essa ricorrente Ł stata costretta a “compilare i corrispettivi sin da luglio 2011 al luglio 2014 non corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati”; che Ł stata quotidianamente offesa e denigrata minacciata e oggetto di comportamenti aggressivi; che le venivano rivolte le seguenti frasi “impiccati, non sei buona a fare nulla; guardati, sembri un tubo di stufa, sei brutta; non vali nulla; sei un’incapace, ucciditi; se hai problemi nel negozio ci sono tanti spigoli, sbattici la testa; che, in data 4.1.2012, ha ricevuto una contestazione disciplinare “per non aver partecipato ai corsi di aggiornamento e si permette di sovente di rispondere in malo modo”; che essa ricorrente aveva, al riguardo, rappresentato la sua difficoltà a partecipare ai corsi di aggiornamento; che essa ricorrente, nel mese di dicembre del 2013, ha subito un aborto spontaneo; che la datrice di lavoro l’ha indotta a ritardare il matrimonio con l’attuale coniuge; che la le diceva “se rimani in cinta te la farò pagare, farò di tutto per rovinarti la vita e farti abortire con le buone o con le cattive…”; che, in data 10 agosto del 2014, la le manifestava la disponibilità ad accompagnarla da un suo medico di fiducia per un eventuale aborto entro il primo trimestre della gravidanza; che Ł stata aggredita con frasi ingiuriose allorchŁ ha comunicato che si sarebbe assentata a causa della gravidanza a rischio; che la datrice di lavoro le ha imposto di effettuare lavori di pulizia e l’ha spesso offesa e umiliata davanti alle colleghe di lavoro e davanti alle clienti; che ella, dal mese di settembre del 2013 al mese di giugno del 2014, ha assunto ansiolitici; che, infatti, soffriva di tachicardia, di insonnia e ansia al mattino sul posto di lavoro; che, in definitiva, vi è stato mobbing del datore di lavoro ai suoi danni.’
Con la sentenza in questione il Tribunale poi ha accertato ‘…che il licenziamento intimato alla ricorrente sia fondato su giusta causa in quanto l’istruttoria espletata ha dimostrato che la lavoratrice, durante il periodo di congedo per maternità, svolgeva attività di lavoro presso l’RAGIONE_SOCIALE “, ha ritenuto provata dall’attrice l’ ‘…effettuazione di 1 ora e trenta di lavoro straordinario il venerdì di ciascuna settimana e di 1 ora e trenta di lavoro straordinario il sabato di ciascuna settimana e, così complessivamente, di tre ore di lavoro straordinario a settimana non retribuito.’ , con condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di € 2.442,11, oltre rivalutazione ed interessi a titolo di differenze lavorative non retribuite .’.
Nel contempo, ha stabilito ‘ Quanto, infine, alle doglianze relative ad un presunto mobbing subito sul luogo del lavoro ad opera della parte convenuta, non Ł risultata la prova di alcun atto che possa essere ricondotto alla volontà di estromettere o di isolare la all’interno della piccola impresa di parruccheria ove svolgeva la sua attività lavorativa. Nessuno dei testimoni escussi ha, infatti, confermato le vessazioni e le offese lamentate dalla ricorrente mentre, al contrario, Ł emerso come ripetutamente la convenuta abbia mostrato interesse e disponibilità nei confronti della anche al di là del contesto lavorativo con comportamenti amicali e una disponibilità che risultano incompatibili con la dedotta strategia persecutoria .’.
5.4 Ebbene, deve rilevarsi che effettivamente, per come sostenuto dall’appellata ma come anche espressamente affermato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia ( ‘ritenuto, tuttavia, che i danni conseguenza domandati nel presente giudizio coincidano con quelli domandati nel giudizio penale ‘), dalla lettura dell’atto di costituzione di parte civile del 1.03.2017 e del capo di imputazione per il quale il Tribunale di Perugia, Sezione Penale, con la sentenza n. 379/2021, pronunziata in data 17.02.2021 e depositata
in cancelleria il 31.03.2021, condannava la alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con concessione dei benefici della non menzione nel casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, nonchØ alla refusione delle spese processuali ed al pagamento in favore della parte civile della complessiva somma di € 5.000,00, a titolo di integrale risarcimento del danno, emerge chiaramente che i fatti dedotti nella costituzione di parte civile e giudicati dal giudice penale sono sostanzialmente identici, sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, a quelli oggetto del giudizio risarcitorio tenutosi dinanzi al Giudice del Lavoro, con indubbia duplicazione della domanda risarcitoria. 5.5 Sul punto afferma l’appellante in riassunzione che la rivisitazione dei fatti di causa operata dalla già oggetto di giudizio penale non Ł consentita in questa sede e che tanto meno Ł consentito confondere il giudizio civile lavoristico con il giudizio penale per maltrattamenti. Secondo l’appellante, la lettura della sentenza di Cassazione che ha annullato la sentenza d’Appello fa emergere la rilevanza multidisciplinare degli illeciti commessi dalla datrice: i comportamenti descritti hanno ampiamente dimostrato l’interesse del diritto penale, del diritto del lavoro, e attengono, infine, anche al diritto antidiscriminatorio. In altri termini, le condotte antigiuridiche tenute dalla datrice di lavoro sono suscettibili di essere qualificate come maltrattamenti in famiglia, mobbing o molestie (sessuali). Si tratta comunque di disfunzioni del contesto lavorativo: a prescindere dal fatto che siano azioni volontarie e sistemiche o che siano prive di un intento persecutorio, sono comunque idonee a determinare un pregiudizio alla personalità o alla professionalità di chi lavora. Infine, deduce l’appellante che ‘ la parte che eccepisce il giudicato esterno Ł tenuta a fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risulti che la stessa non Ł soggetta ad impugnazione. Infatti, affinchØ il giudicato
esterno possa fare stato nel processo Ł necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria L’eccezione fantasiosa sollevata impropriamente da parte convenuta, Ł insussistente sotto il profilo formale, atteso che la sentenza di lavoro piø volte erroneamente richiamata Ł priva della certificazione rilasciata dalla cancelleria di passaggio in giudicato, seppur piø volte controparte ne sosteneva, ad arte, il passaggio in giudicato ‘ .
Osserva la Corte che quanto alla rilevanza multidisciplinare degli illeciti contestati alla che il Giudice del lavoro ha sintetizzato in ‘ condotte di mobbing ‘ e che nell’imputazione del procedimento penale sono contestate come integranti il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza che ha accolto il ricorso e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, afferma che ‘ La decisione assolutoria, oggetto di ricorso, concerne il delitto di maltrattamenti nella declinazione del cosiddetto mobbing verticale ovverossia le condotte vessatorie e prevaricatorie poste in essere dal datore di lavoro ( o da soggetto gerarchicamente sovraordinato) nei confronti del dipendente-persona offesa ‘, con ciò definitivamente eliminandosi ogni dubbio circa il fatto che sia stata duplicata, proponendola prima in sede civile e poi in sede penale, la medesima domanda risarcitoria per i medesimi fatti, con una sostanziale identità non solo delle parti, ma anche di petitum e della causa petendi.
Sul punto giova rammentare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. U., 16/06/2006 n. 13916) E’ stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identic i elementi costitutivi della relativa azione e cioŁ i soggetti, la causa petendi ed il petitum (Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5138).
La sentenza delle Sezioni Unite n. 226/2001 , nell’affermare il principio secondo il quale : ” PoichØ nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l’esistenza di un giudicato esterno, Ł, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice Ł tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito ‘ ha chiarito che il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che Ł quella prevista dall’art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato, riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile -per l’intera comunità. Piø in particolare, il rilievo dell’esistenza di un
giudicato esterno non Ł subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase dei giudizio di merito.
5.6 Nel caso in esame, come innanzi si vedrà, il giudicato si Ł formato ancora prima che venisse emessa la sentenza di primo grado nel procedimento penale, depositata il 31.03.2021, posto che la sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Ł stata emessa e depositata il 27.09.2018 e pubblicata il 28.09.2018.
Consolidata giurisprudenza di legittimità onera la parte che eccepisce il giudicato esterno di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, attività che la ha svolto in entrambi i gradi di merito dinanzi al Tribuanle penale e alla Corte di Appello Sezione penale, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non Ł soggetta ad impugnazione. AffinchØ il giudicato esterno possa fare stato nel processo Ł infatti necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 6868/2022; n. 26310/2021; 10465/18; n. 2974/18; n. 6024/17; n. 28515/17).
Ebbene, la certificazione ex art.124 disp.att. c.p.c. datata 5.08.2019 e relativa al passaggio in giudicato della sentenza n.352/2018 pubblicata il 28.09.2018 Ł stata depositata in atti dall’appellata in allegato alle note autorizzate per l’udienza del 6.11.2025 fissata per la rimessione della causa al collegio. Come sopra detto, l’ accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente
nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.
Conclusivamente , l’eccezione sollevata dall’appellata è fondata e va accolta.
Conseguentemente, rilevata l’impossibilità di esame del merito dell’azione risarcitoria proposta nel presente giudizio, per la preclusione processuale e sostanziale rappresentata dalla formazione del giudicato nel precedente giudizio promosso dinanzi al Tribuanle di Perugia-Sezione Lavoroda nei confronti di avente medesimo petitum e causa petendi , va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta.
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello anche con riguardo alle spese di lite in relazione al giudizio di legittimità . L’esito dei giudizi svoltisi in sede penale, la soccombenza dell’appellata dinanzi alla Corte di Cassazione e la soccombenza dell’appellante nel presente grado di giudizio giustificano, ad avviso della Corte, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
-Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni avanzata da nei confronti di
-Compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME