Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16618 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 16618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 20891-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Costituzione
rapporto pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
PU
avverso la sentenza n. 742/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 02/03/2018 R.G.N. 6234/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei rimanenti;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, volta ad accertare il diritto della stessa a essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di collaboratore sanitario, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione;
Il NOMEice del gravame, sgombrato il campo dalle questioni preliminari sul NOMEicato esterno e sulla cessazione della materia del contendere per effetto dell ‘intervenuta transazione inter partes , chiariva che l’art. 81 della l egge reg. Campania n. 5 del 2008, volto – nel quadro della legislazione nazionale (legge n. 296/2006 e legge n. 244/2007) – al riassetto del fenomeno del precariato, costituisce una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione, sicché alcun diritto soggettivo all’assunzione matura anteriormente al completamento dell ‘iter dell a procedura e quindi prima della sottoscrNOMEne del contratto individuale.
La Corte distrettuale rilevava che nel caso in esame la lavoratrice era stata inclusa negli elenchi degli stabilizzandi della
Regione Campania ai sensi della legge n. 296/2006 e della legge reg. Campania n. 1/2008, ma che l’RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente sospeso le procedure volte all’assunzione in autotutela in ottemperanza a quanto previsto dalla legge finanziaria del 2010, con la quale si è stabilita la sospensione delle assunzioni fino al 31.12.2011 per ragioni di scopertura finanziaria; aggiungeva che il decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010, in attuazione del quale era stata adottata la delibera aziendale n. 722/2010, di approvazione delle graduatorie del personale precario non in servNOME da stabilizzare, era stato sospeso con decreto n. 59 del 30.9.2010 e che, con successivo decreto n. 62 del 22.10.2010, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro aveva disposto il divieto automatico e assoluto alle Asl della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011.
I n tale cornice, l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva dato avvio, con le delibere sospese, alla procedura di assunzione dell’appellata, ha poi dovuto dare esecuzione ai citati decreti disponendo la sospensione del procedimento di stabilizzazione e la revoca delle precedenti deliberazioni. La sospensione, dunque, era atto dovuto e giammai l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto violare il divieto di assunzione disposto ex lege, senza che potesse parlarsi di un diritto soggettivo all’assunzione in capo ai singoli i quali non potevano addurre neppure la costituzione del rapporto per facta concludentia , visto che nelle note inviate alla COGNOME si precisava che l’assunzione effettiva era subordinata alla sottoscrNOMEne del contratto di lavoro, impedita dalla accertata mancanza di copertura finanziaria.
Proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice, articolandolo in cinque motivi. Resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria del 5.7.2023 il ricorso veniva rimesso all’udienza pubblica sulla ritenuta insussistenza d ei
presupposti per la decisione con adunanza camerale. La ricorrente depositava memoria scritta e così anche la Procura generale, che concludeva per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata ‘violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.; esistenza di NOMEicato contrastante; inammissibilità del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE; violazione degli artt. 34, 336 e 295 cod. proc. civ.; intervenuta acquiescenza; cessata materia del contendere ‘ ; secondo la ricorrente, la decisione del Tribunale di Torre Annunziata n. 1697/2015, passata in NOMEicato, con cui era stato riconosciuto il diritto al ristoro del danno per il ritardo (imputabile all’RAGIONE_SOCIALE) nella procedura di stabilizzazione riguardante la RAGIONE_SOCIALE Feo, la cui assunzione era intervenuta solo per effetto di provvedimento NOMEiziario, non poteva non avere riflessi nel NOMENOME sulla sussistenza o meno del diritto alla costituzione di quello stesso rapporto di lavoro, che ne costituiva antecedente logico necessario; la ricorrente aggiunge, in sede di memorie illustrative, che anche l’ulteriore sentenza n. 1608/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, di reiezione delle pretese di ricostruzione di carriera della stessa COGNOME, sarebbe stata riformata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 774 del 17 marzo 2021, divenuta res iudicata, che accoglieva il ricorso della ricorrente.
C on il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 1965, 1971 e 1973 cod. civ. nonché violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione; a seguito della sentenza n. 1697/2015, cit., relativa al risarcimento dei danni da ritardata
assunzione della ricorrente, era stata sottoscritta tra le parti, in data 3.10.2016, una transazione sul quantum debeatur , per cui la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, proposto il 4.10.2013, per carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere e ciò perché vi era una «oggettiva ed inconciliabile impossibilità che le parti avessero, da un lato, voluto transigere il NOMENOME sul danno da ritardata assunzione e, dall’altro, inteso continuare il NOME in cui si controverte sull’an del diritto all’assunzione» .
Con il terzo motivo si denuncia, ex artt. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. , per non avere la Corte territoriale rilevato l’inammissibilità del gravame che si limitava a riprodurre le medesime affermazioni contenute nell’atto di costituzione di primo grado senza sviluppare specifiche censure alla statuNOMEne, ampiamente argomentata, del Tribunale, rispetto alla quale non formulava un percorso logico alternativo.
Con il quarto motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 6 e 36 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2 comma 2 bis d.l. n. 125/2010, dell’art. 81 legge reg. Campania n. 1/2008, nonché violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e carente motivazione; la ricorrente ripercorre diffusamente la sequenza di atti (inserimento nella graduatoria, nulla osta all’assunzione con delibera n. 722 del 10.6.2010, accettazione dell’ assunzione in data 2.8.2010, consegna documenti, scelta della sede ecc.) che erano intervenuti e sostiene che, se sottoposti a diversa e più corretta lettura, ne sarebbe seguito l’accertamento del perfezionarsi del rapporto di lavoro, in relazione al quale solo l’immissione in servNOME era stata successivamente sospesa in data 13.8.2010, donde l’impossibilità per i decreti nn. 59 e 62
(rispettivamente del 30 settembre e del 22 ottobre 2010) di determinare il ‘blocco delle assunzioni’ .
Con il quinto (ed ultimo) motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1326 cod. civ.; per le stesse ragioni sopra esposte, dove ritenersi sorto, per facta concludentia , un vero e proprio diritto soggettivo all’immissione in servNOME, essendo intervenuto il consenso sugli elementi essenziali del contratto a seguito dell’accettazione della proposta, evidenziatasi per effetto della partecipazione alla procedura di stabilizzazione e con la presentazione della documentazione richiesta.
Il primo motivo, con cui al di là dell’erronea rubricazione ai sensi del n. 3 anziché del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. si denuncia un error in procedendo rispetto al quale la Corte è NOMEice del ‘fatto processuale’ , si appalesa ammissibile sul piano degli oneri di specificazione e allegazione (artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.) e fondato, con conseguente assorbimento dei rimanenti.
Il Giudice d’appello, in merito alla proposta eccezione di NOMEicato esterno, ha osservato (v. pag. 3 sentenza) che «in ordine all’effetto di NOMEicato di cui alla sentenza n. 1697/2015 del Tribunale di Torre Annunziata rileva il Collegio che quest’ultima dispone sulle conseguenze della ritardata assunzione della ricorrente, avvenuta in seguito al provvedimento NOMEiziario, ma non può condNOMEnare il NOMENOME (logicamente antecedente) sull’an, cioè sulla sussistenza del diritto all’assunzione ».
Orbene, la ricorrente contesta l’ assunto del NOMEice d’appello osservando che la sentenza passata in NOMEicato «sul diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione condNOMEnerebbe il NOMENOME sul diritto all’assunzione» .
6.1 La questione di diritto, in relazione alla quale questa Corte è chiamata a decidere in via preNOMEiziale rispetto alle ulteriori
doglianze è, dunque, se il NOMEicato sussistente sul diritto al risarcimento del danno per la ritardata assunzione (stabilizzazione) della lavoratrice condNOMEni il NOMENOME relativo alla sussistenza del diritto all’assunzion e che si riferisce invero al medesimo rapporto di lavoro.
6.2 A riguardo, deve farsi richiamo al principio, più volte enunciato in sede di legittimità, in forza del quale se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico -giuridico di un diritto derivatone, il NOMEicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro NOMENOME, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass., Sez. 3, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass., Sez. L, 14 agosto 1999, n. 8680; Cass., Sez. 3, 29 settembre 1997, n. 9548; Cass., Sez. L, 13 maggio 1995, n. 5243; Cass., Sez. 1, 22 novembre 1990, n. 11277).
6.3 Per giurisprudenza consolidata, infatti, qualora due NOMEizi fra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuNOMEne contenuta nel dispositivo di sentenza passata in NOMEicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui l’altro NOMENOME abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. Nello stesso senso, si è ulteriormente precisato che, qualora due NOMEizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, il NOMEicato che nel primo di essi si sia formato su una questione di fatto o di diritto comune ad entrambi, preclude il riesame della stessa questione nel secondo, ancorché le finalità dei due NOMEizi siano diverse
(Cass., Sez. 3, n. 15359 del 26 luglio 2016, Cass., n. 9548/1997, cit., Cass., Sez. 3, n. 1099923 ottobre 1995).
6.4 La denuncia di violazione del NOMEicato esterno attribuisce poi a questa Corte il potere di «accertare direttamente l’esistenza e la portata del NOMEicato esterno con cognNOMEne piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal NOMEice di merito» (Cass. S.U. n. 24664/2007).
6.5 Dalla lettura della parte motiva della sentenza n. 1697/2015, si rileva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva, nell’iter logico della sua pronuncia (v. pag. 7), stabilito che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provvedere non soltanto all’assunzione della dipendente, ma altresì alla liquidazione degli emolumenti dovuti « in tal modo implicitamente riconoscendo il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno dovuto per la ritardata (rispetto al momento individuato prima della unilaterale sospensione) immissione in servNOME», donde, sulla scorta anche di tale passaggio argomentativo, la successiva quantificazione del danno, anche contributivo, operata nel dispositivo di quella sentenza.
Ebbene, l’accertamento del diritto alla stabilizzazione , di cui ora si controverte, costituisce all’evidenza il presupposto logicogiuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il NOMEicato su quest’ultimo non può non estendersi al primo accertamento.
Come si evince ex actis la lavoratrice aveva domandato, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e indi ottenuto, il risarcimento del danno da ritardata assunzione, il che implica l’affermazione di un
diritto all’assunzione della cui esistenza non è più possibile discutere in questa sede.
6.6 La pronuncia della Corte territoriale, eclissando tale dato, entra in evidente conflitto con il NOMEicato risarcitorio inerente allo stesso rapporto di lavoro: se la lavoratrice ha diritto, come detto, al risarcimento del danno per la ritardata stabilizzazione del rapporto, non può più contestarsi, infatti, il diritto alla costituzione del rapporto, il NOMEicato coprendo, invero, il dedotto e il deducibile, vale a dire tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente nell’ambito del NOMENOME , costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Ne consegue, per le ragioni suesposte, la fondatezza del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti; l ‘impugnata sentenza dev’essere cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarato il diritto di NOME COGNOME alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di infermiere professionale presso la RAGIONE_SOCIALE nei termini e alle condNOMEni previste in atti; invero, l’art. 384 comma 2 cod. proc. civ. consente la decisione nel merito nel caso di cassazione per violazione di legge sostanziale ma anche nel caso, inveratosi nella specie, di rilevazione di error in procedendo se presenti tutti gli elementi per applicare alla fattispecie concreta il principio di diritto posto alla base della pronuncia.
Stimasi equo compensare le spese del doppio grado di merito, stante la formazione del NOMEicato esterno nella sola fase di gravame, mentre quelle del NOMENOME di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
L’istanza di distrazione merita, infine, accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, dichiara il diritto di NOME COGNOME alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei termini e alle condNOMEni previste in atti; compensa le spese di lite dei due gradi di merito e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente NOMENOME di legittimità che liquida in €. 6.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO, antistatario.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2024.