Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9975/2022 r.g. proposto da:
Centro di Diagnostica Clinica e Microbiologia Dott. NOME COGNOME di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. (già denominato Centro di Diagnostica Clinica e RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 587/2021, depositata in data 23/4/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12 /2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Asl SA 2 con atto di citazione notificato il 21/6/2007 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1628/2007 emesso il 10/5/2007 dal tribunale di Salerno su istanza del centro di Diagnostica Clinica e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento della somma di euro 2802,00, «quale saldo del corrispettivo per l’espletamento di prestazioni sanitarie eseguite in regime di accreditamento provvisorio nel mese di dicembre 2006, di cui alle fatture indicate nel ricorso».
Il tribunale di Salerno, con sentenza del 23/2/2015, accoglieva l’opposizione reputando non documentata la pretesa avanzata dal Centro, non provato né l’accreditamento della struttura né la stipula del contratto scritto, come pure non dimostrato dal Centro il mancato superamento dei tetti di spesa relativi all’anno 2006.
Proponeva appello il centro di Diagnostica Clinica deducendo (primo motivo) vizio di ultrapetizione da parte del tribunale, non
avendo la Asl «contestato né la documentazione prodotta né l’attività espletata».
Inoltre, nell’appello si contestava (secondo motivo) che il Centro era ancora regolato dall’accreditamento provvisorio, eccependo, infine, che «l’esistenza del rapporto tra le parti era comunque coperta da giudicato formatosi su atto decreto ingiuntivo ottenuto per prestazioni erogate nel 2006, che non aveva costituito oggetto di opposizione da parte della Asl in ordine all’accreditamento ed al contratto scritto».
Veniva impugnata la decisione di prime cure anche nella parte (terzo motivo) in cui aveva ritenuto che gravava sul Centro l’onere della prova del mancato superamento dei tetti di spesa, laddove, invece, trattandosi di circostanza impeditiva, l’onere della prova doveva gravare sulla Asl.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 587 del 23/4/2021, rigettava il gravame proposto dalla società.
La Corte territoriale, esaminando preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, evidenziava la necessità di un provvedimento amministrativo regionale di accreditamento e che, in merito ai fatti costitutivi del diritto fatto valere nel monitorio, «quindi anche con riferimento all’accordo ex art. 8quinquies decreto legislativo 502/1992, ovvero alla sua sottoscrizione nonché esistenza ai fini della validità del rapporto, non poteva reputarsi «formato il giudicato (esterno) per la mancata opposizione ed attestazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 361/07 del 31/1/2007, azionato tra le stesse parti per il pagamento delle prestazioni erogate nel mese di novembre dello stesso anno 2006».
In particolare, riteneva applicarsi la giurisprudenza di legittimità per cui quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di
un credito «con carattere di periodicità», il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma « – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive – » (si citava Cass., n. 23918 del 2010; Cass., n. 12111 del 2020).
Restavano assorbiti il primo ed il terzo motivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Centro di Diagnostica Clinica e Microbiologica dott. NOME COGNOME di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (Già denominato Centro di Diagnostica Clinica e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), depositando anche memoria scritta.
Resisteva con controdeduzioni la Asl Salerno.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in riferimento alla falsa applicazione dell’art. 2909 e dell’art. 324 c.p.c., deducendosi il mancato rispetto dei principi in tema di giudicato formale e sostanziale con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto consacrate nel decreto ingiuntivo n. 361/07 del tribunale di Salerno concesso in data 31/1/2007 sul ricorso monitorio n. 98/2007 r.g. e dichiarato definitivamente esecutivo in data 4/4/2007».
In particolare, la Corte d’appello avrebbe errato nel reputare l’insussistenza del giudicato esterno proveniente dal decreto ingiuntivo n. 361 del 31/1/2007, reso sul ricorso n. 98 del 2007, divenuto definitivo il 4/4/2007.
Per la Corte territoriale, infatti, il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando passato in giudicato, non sarebbe vincolante
in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, in caso di giudicato formatosi per effetto di mancata opposizione al decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito «con carattere di periodicità», il debitore non potrebbe più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in assenza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto, non gli sarebbe inibito contestarlo per le periodicità successive.
Per la ricorrente, invece, prendendo in esame i due decreti ingiuntivi, il primo non opposto è passato in cosa giudicata (decreto ingiuntivo n. 361 del 2007) e per il secondo, invece, opposto ed oggetto della presente controversia (decreto ingiuntivo n. 1628 del 2007), risulta «con ogni evidenza l’errore di diritto consistente nella violazione del giudicato».
La Corte d’appello non avrebbe verificato la portata del titolo passato in cosa giudicata, escludendone la rilevanza ed ingenerando un vero e proprio contrasto tra pronunce «vertenti sullo stesso rapporto, valido ed esistente consacrato nel decreto ingiuntivo non opposto».
In realtà, così operando, la Corte d’appello ha reputato insussistente il contratto con riferimento alle prestazioni del dicembre del 2006, mentre, in relazione alle prestazioni rese nel novembre 2006, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale si fondava proprio sulla sussistenza dei presupposti logico giuridici del credito vantato.
In tal modo, però, «il rapporto giuridico intercorrente tra le parti nell’anno 2006 risulterebbe pienamente valido nel mese di novembre ma nullo per il mese di dicembre», pur trattandosi dello
stesso identico ed unico rapporto per tutto l’anno finanziario di riferimento.
Per la ricorrente, dunque, con riferimento all’erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture accreditate alla stregua di quanto previsto dalla normativa in materia (decreto legislativo n. 502 del 1992), «in nessun caso è possibile attribuire la qualifica di un’obbligazione col carattere della periodicità».
La rendicontazione mensile, infatti, non muta il tipo di obbligazione che scaturisce dal rapporto che si instaura tra le parti, determinato dal numero di prestazioni che le aziende sanitarie si dichiarano disposti ad acquistare «nell’intero anno di riferimento», attraverso una programmazione sanitaria regionale annuale «e senza che tali prestazioni siano perciò continuative ben potendo le stesse non essere proprio erogate».
Tali prestazioni, dunque, vengono erogate «né in modo certo, né continuativo e tantomeno sistematico», trattandosi di prestazioni non prevedibili, sicché il relativo diritto di credito non può essere considerato quale credito derivante da un’obbligazione periodica.
Nel caso in esame, quindi, ad avviso della ricorrente, ci si trova dinanzi ad un’unica causa petendi relativa all’acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi nell’arco dell’anno di riferimento «sulla base di esplicita richiesta di erogazione da parte dei singoli assistiti».
Del resto, per la difesa della Asl, il presunto sforamento del tetto di spesa ha carattere annuale, sicché deve propendersi per l’unicità del rapporto considerato per l’intero anno.
Dai due decreti ingiuntivi emerge l’esistenza «dell’unico rapporto vertente la relativa annualità».
2. Il motivo è fondato.
Invero, la sussistenza, sia dell’accreditamento provvisorio, sia di un valido ed efficace rapporto contrattuale nell’anno 2006, deriva dal
giudicato esterno formatosi sul decreto ingiuntivo n. 361/2007, del 31/1/2007, dichiarato definitivamente esecutivo il 4/4/2007, con riferimento alle prestazioni rese nel mese novembre 2006 (sul punto vedi anche Cass., sez. 3, 27/7/2024, n. 21063, che ha reputato sussistere il contratto anche per l’anno 2006 proprio alla stregua del decreto ingiuntivo definitivo n. 361/2007, ossia proprio quello richiamato anche in questa sede, con effetti di giudicato).
In particolare, nel ricorso accolto con il decreto ingiuntivo n. 361 del 2007, in relazione alle prestazioni del mese di novembre 2006, si chiarisce espressamente la sussistenza, non solo del contratto, ma anche dell’accreditamento provvisorio («premesso che in forza di accreditamento provvisorio ha eseguito prestazioni sanitarie nel mese di novembre 2006 per cui ha emesso le fatture nn. 1780 e 1781 del 7/12/2006, consegnate contestualmente alle distinte riepilogative in data 14/12/2006 (prot. n. 6113); che le predette prestazioni rientrano nella branca di accreditamento della predetta società e nei limiti della capacità operativa e del tetto di spesa»).
Si legge, peraltro, nel ricorso accolto con il decreto ingiuntivo n. 1628 del 2007, relativamente alle prestazioni rese nel dicembre del 2006 «premesso che in forza di accreditamento provvisorio ha eseguito prestazioni sanitarie nel mese di dicembre 2006 per cui ha emesso le fatture nn. 1862 e 1863 del 29/12/2006, consegnate contestualmente alle distinte riepilogative in data 4/1/2007 (prot. n. 71); che le predette prestazioni rientrano nella branca di accreditamento della predetta società e nei limiti della capacità operativa e del tetto di spesa»).
Nel decreto ingiuntivo, pur mancando l’espressa menzione del contratto scritto, tuttavia vengono riconosciute le somme pretese dalla società; si considerano sussistenti: l’accreditamento provvisorio; l’effettuazione delle prestazioni sanitarie nel mese di
dicembre del 2006; il richiamo alla branca di accreditamento; il rispetto della capacità operative del tetto di spesa; sicché il giudicato copre, non solo la pretesa creditoria per ciascuna mensilità, ma anche la sussistenza e la validità del contratto sotteso a tali prestazioni, per l’anno 2006.
3.Deve premettersi che quasi l’intero testo dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei rispettivi decreti ingiuntivi è stato ritualmente trascritto.
Per questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass., sez. 22, 23/672017, n. 15737; Cass., sez. 5, 11/2/2015, n. 2617; Cass., sez. 5, 16/7/2014, n. 16227).
3.1. Si è ritenuto, quanto ai limiti oggettivi del giudicato, che qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell’art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico (Cass., sez.
L, 29/12/2021, n. 41895; Cass., sez. 3, 26/2/2019, n. 5486; Cass., sez. 1, 26/10/2018, n. 27304; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11754; Cass., sez. 3, 20/4/2017, n. 9954; Cass., sez. L, 9/12/2016, n. 25269; Cass., sez. 1, 25/7/2016, n. 15339; Cass., sez. 2, 4/3/2020, n. 6091).
Ed infatti, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la ” causa petendi ” ed il ” petitum ” (Cass., sez. 2, 21/2/2019, n. 5138).
4. Con specifico riguardo ai limiti oggettivi del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto si è affermato, con specifico riferimento alla questione della nullità, che quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull’esistenza e validità del rapporto corrente ‘ inter partes ‘, e sulla misura del canone (nella specie di locazione) preteso, ma anche circa l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione (Cass., sez. 2, 4/11/2021, n. 31636; di recente Cass., sez. 2, 4/4/2024, n. 8937; Cass., sez. 1, 24/9/2018, n. 22465 Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28318 ; Cass., sez. 3, 26/6/2015, n. 13207; pur in presenza di alcune pronunce per le quali ove si sia formato il giudicato per effetto di mancato opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo
indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive; Cass., sez. 3, 22/6/2020, n. 12111; Cass., sez. L, 25/11/2010, n. 23918 ).
Nella specie, però, non ci si trova dinanzi a crediti con carattere di periodicità.
Si è, infatti, affermato che la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale – in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile – (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30543; Cass., sez. 1, 6/12/2006, n. 26161).
In tema di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, quindi, non si è in presenza di obbligazioni periodiche o di durata, ma di un contratto annuale unitario, in cui le prestazioni vengono erogate dalle strutture accreditate, in via provvisoria o definitiva, rispettando il tetto di spesa e il budget di ciascuna macro area, che viene peraltro determinato attraverso monitoraggi periodici, onde consentire a ciascuna struttura di non effettuare prestazioni che poi non saranno rimborsate, attraverso un sistema di pagamento che
prevede un acconto e saldo, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società.
Non si tratta, allora, di obbligazioni periodiche o di durata, trovando applicazione, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, retto da un unico contratto scritto, i principi del giudicato esterno, in relazione ai presupposti logico-giuridici che sorreggono la decisione divenuta irrevocabile.
Pertanto, una volta assodata l’esistenza del contratto in relazione alle prestazioni rese nel novembre del 2006, con efficacia di giudicato, sia pure relativo alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza del contratto scritto in relazione alle prestazioni rese nel dicembre del 2006, sempre sulla base del medesimo contratto scritto.
Va aggiunto che nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., sez. 1, 19/4/2023, n. 10430; Cass., sez. L, 18/8/2020, n. 17223).
Nella specie, trattandosi di rapporto di durata, con riferimento all’annualità 2006, non v’è dubbio che il giudicato si sia formato sia sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio sia sulla esistenza di un valido ed efficace contratto per tale annualità.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre