Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4101/2023 R.G. proposto da:
NOME , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale in atti
–
ricorrente – contro
SOLIDA NOME
–
intimato – avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI LECCE n. 1202/2022 depositata il 30/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 18.2.2014 NOME COGNOME promuoveva un giudizio possessorio nei confronti di NOME COGNOME, individuato come autore della turbativa consistente nella chiusura di un cancello in ferro con lucchetto da oltre cinquant’anni lasciato aperto per consentirgli il passaggio per accedere a un terreno di sua proprietà, oltre alla edificazione di un muro che gli avrebbe impedito la servitù di passaggio, nonché la realizzazione di due panchine in muratura, la piantumazione di alberi ornamentali e l’installazione di una rete in materiale plastico.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la richiesta del ricorrente, vista la sussistenza di altro comodo accesso al terreno di sua proprietà, affermando sussistere al più un passaggio sporadico e di mera tolleranza sulla strada in questione.
Con provvedimento del 9 maggio 2014 il giudice designato ordinava la reintegra del ricorrente nel possesso dello stradone oggetto del contendere, mediante consegna delle chiavi del cancello a NOME COGNOME, il quale proponeva reclamo chiedendo l ‘ integrazione del provvedimento in ordine alle modalità di transito, attraverso l’ordine della rimozione di tutti gli altri ostacoli frapposti all’esercizio del passaggio.
Con provvedimento depositato il 1° agosto 2014 il Tribunale di Lecce accoglieva il reclamo, ordinando la rimozione degli ostacoli impeditivi dell’accesso e del transito di NOME COGNOME, il quale con istanza depositata il 26/09/2014 – chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito possessorio per la conferma del provvedimento del Tribunale in composizione collegiale.
Con sentenza n. 438/2020 il Tribunale di Lecce accoglieva la richiesta del ricorrente, condannando NOME COGNOME a reintegrare NOME COGNOME nel possesso di quanto oggetto della domanda.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME proponeva impugnazione. Nella resistenza di NOME COGNOME la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1202/22, rigettava l’appello confermando la decisione impugnata.
Nei confronti di questa decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.
NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Lecce ignorato l’intervenuta sentenza pronunziata tra le parti avente ad oggetto la controversia di natura petitoria che, negando l’esistenza di qualsivoglia diritto reale di godimento in capo a NOME COGNOME sulla proprietà del NOME, inibisce la tutela del possesso.
2.Il ricorso insiste sulla rilevanza della pronuncia emessa in un giudizio petitorio promosso da NOME COGNOME, attore nel giudizio possessorio , volto all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio sullo stradone di proprietà di NOME COGNOME, indicando sia i luoghi di produzione in giudizio sia i contenuti della decisione di primo grado e di quella resa nel giudizio di appello.
In particolare, risulta allegata al ricorso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 751/2022 del 23/06/2022, pubblicata in data
29/06/2022, dichiarata mai notificata e divenuta definitiva il 30/01/2023, con la quale questo giudice, a definizione del giudizio iscritto al R.G.N. 1039/2019, ha sancito l’assenza di diritti reali di godimento in capo a NOME COGNOME sulla proprietà di NOME COGNOME. La sentenza di appello risulta avere rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME contro la sentenza di primo grado, confermando quest’ultima che aveva escluso la domanda di riconoscimento per usucapione della servitù di passaggio sullo stradone poderale di proprietà di NOME.
2.1.La decisione intercorsa tra le medesime parti ad opera dello stesso giudice (peraltro con la medesima composizione collegiale) risulta tuttavia pubblicata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, perché quella decisione era stata prodotta in sede di gravame dall’odierno ricorrente ma non ne risultava ancora il passaggio in giudicato. Nella fattispecie, pertanto, il giudice di secondo grado non avrebbe potesse dichiarare l’esistenza del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 751/2022 dello stesso giudice, difettando il requisito della definitività.
Costituisce tuttavia jus receptum , come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito più volte in successive decisioni, che ‘ nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo
accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità … non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato ‘. E’ stato aggiunto che ‘ la produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione ‘ (Cass. Sez. Unite n. 13916/2006; conf., tra altre, Cass. n. 8607/2017; n. 1534/2018)
2.2.Se l’eccezione di giudicato può essere avanzata anche nel giudizio di cassazione, nei termini sopra riportati, la sentenza n. 751/2022 della Corte distrettuale di Lecce risulta però priva dell’attestazione di cancelleria comprovante l’avvenuto suo passaggio in giudicato, avendo il ricorrente depositato una copia della decisione priva di tale attestazione.
Consolidata giurisprudenza di questa Corte onera la parte che eccepisce il giudicato esterno di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione. Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è infatti necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere
provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 6868/2022; n. 26310/2021; 10465/18; n. 2974/18; n. 6024/17; n. 28515/17); ciò che nella specie, non è avvenuto.
2.3.Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda