Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
Oggetto: Indebito arricchimento -Struttura sanitaria accreditata -credito RAGIONE_SOCIALE erogate nell’ambito del SSN Giudicato esterno – Rilevanza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12670/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in
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RAGIONE_SOCIALE calce al controricorso, con domicilio ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della (pec:
Corte di cassazione, INDIRIZZO EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di SALERNO n. 510/2021, pubblicata il 14 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 510/2021 ha rigettato l’impugnazione proposta dal la società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1050/2013, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione in favore dell’opponente della somma di € 281.139,94 (£ 544.362.843) ricevuta in eccedenza, oltre interessi legali dal 15.7.1993 al saldo -e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti
Per quanto ancora qui di rilievo, in prime cure (sentenza n. 1050/2013) era stata accolta l’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1593/1989 dell’importo di (£ 948.851.309) € 490.040,80, emesso dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 26.6.1989 in favore del RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il corrispettivo delle RAGIONE_SOCIALE specialistiche di diagnostica e di laboratorio erogate dal 1.8.1988 al 28.2.1989 agli assistiti del SSN in regime di convenzionamento esterno e accertato, comunque, un credito della società RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE sanitarie rese nel periodo 1.8.1988 -28.2.1989 in un ammontare minore di quello ingiunto (£ 404.488.466) pari ad € 208.900,86. Più in particolare, la stessa sentenza del Tribunale di prime cure
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Tribunale aveva deciso sia in merito alle tariffe sia alla irregolarità delle impegnative.
In merito al primo profilo, il Tribunale aveva osservato: – che le questioni relative al criterio di liquidazione per le RAGIONE_SOCIALE di tomografia assiale computerizzata (t.a.c.), ecografia ed elettrocardiogramma dinamico (Holter) erano state già decise dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 2234/1996; – che questa sentenza aveva dichiarato in dispositivo l’applicabilità delle tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal RAGIONE_SOCIALE con l’ex Ente Mutualistico RAGIONE_SOCIALE in data 22.3.1980 (per le RAGIONE_SOCIALE di ecografia) e con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 23.6.1980 (per le RAGIONE_SOCIALE di t.a.c.), non emergendo per le ulteriori RAGIONE_SOCIALE Holter ragioni di contrasto in ordine alla convenzione e alla tariffa applicata; – che la stessa sentenza non definitiva era stata confermata in appello, avverso cui era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE anche ricorso per cassazione, anch’esso rigettato con sentenza della Corte di cassazione 8/06/2007 n. 13502; – che, con il passaggio in giudicato di quest’ultima sentenza, restava incontestabilmente accertato tra le parti in causa quanto ivi statuito sulle tariffe applicabili alle RAGIONE_SOCIALE di ecografia e t.a.c. e, conseguentemente, doveva confermarsi l’importo dovuto per tali RAGIONE_SOCIALE determinato dai consulenti tecn ici d’ufficio sulla base di tali tariffe; che per tutte le altre RAGIONE_SOCIALE, diverse dall’ecografia e dalla t.a.c., andavano confermate le tariffe nella misura richiesta da RAGIONE_SOCIALE, non essendo oggetto di contestRAGIONE_SOCIALE da parte dell’USL opponente (ivi comprese le RAGIONE_SOCIALE di Holter per le quali, secondo la sentenza passata in giudicato, non v’era controversia).
In merito al secondo profilo, relativo alle irregolarità delle impegnative contestate dalla USL, il Tribunale aveva osservato: – che le impegnative, sebbene non prodotte in giudizio, erano state esaminate dai consulenti tecnici di ufficio nel contraddittorio delle parti e senza alcuna opposizione; – che alcune irregolarità contestate dall’USL e riscontrate dai consulen ti (RAGIONE_SOCIALE erogate oltre il termine di sette giorni di validità dell’impegnativa; mancanza di forma dell’assistito sulla prescrizione; mancanza della ricetta; discordanza
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di date) non impedivano l’insorgenza del diritto al pagamento delle RAGIONE_SOCIALE sanitarie rese, trattandosi di prescrizioni dettate da un atto amministrativo e non normativo (la circolare della giunta regionale della Campania n. 2 del 8.2.1988), il quale non risultava comunicato a RAGIONE_SOCIALE e, per alcune violRAGIONE_SOCIALE formali, prevedeva la sanabilità in sede di controllo amministrativo; – che non poteva riconoscersi il corrispettivo richiesto per le RAGIONE_SOCIALE affette da altre irregolarità individuate dai cons ulenti d’ufficio e, in particolare, per le RAGIONE_SOCIALE erogate in mancanza di autorizzazione del medico responsabile della struttura pubblica ad accedere alle strutture private convenzionate (n. 6 RAGIONE_SOCIALE per £ 66.796, pari ad € 34,50), per le prestazi oni non coperte da convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e la struttura privata (n. 7 impegnative relative ad esami non convenzionati per £ 923.476, pari ad € 476,94) e per le RAGIONE_SOCIALE rese in base ad una convenzione sospesa per atti giudiziari (n. 134 RAGIONE_SOCIALE per £ 1.921.535, pari ad € 932,39); che, escludendo dal calcolo del corrispettivo solo queste ultime RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE non autorizzate, non coperte da convenzione o con convenzione sospesa) ed applicando alle restanti RAGIONE_SOCIALE le diverse tariffe per ecografie e t.a.c. accertate con la sentenza passata in giudicato nonché le tariffe non contestate per le ulteriori RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE andava riconosciuta la minor somma complessiva di £ 404.488.466 (€ 208.900,86); che, avendo ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE in cor so di giudizio la somma ingiunta di (£ 948.851.309) € 490.040,80, la società RAGIONE_SOCIALE era tenuta a restituire l’eccedenza di € 281.139,94 (€ 490.040,80 -€ 208.900,86), oltre interessi legali dalla data della domanda di ripetizione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex USL 47 RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte resistente ha depositato memoria.
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1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso l’ ‘ Eccezione di giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.’ ; in particolare, eccepisce il giudicato derivante dalla sentenza n. 165/2021 della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il giorno 11.02.2021 resa in altro procedimento parallelo svoltosi tra le stesse parti (n.r.g. 999/2018) e avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE diagnostica e laboratorio dal giugno 1989 all’aprile 1990 , giudicato maturato in pendenza e nelle more, del termine per impugnare la sentenza (n. 510/2021) pubblicata in data 6.04.2021, oggetto del presente gravame; evidenzia che la citata sentenza 165/2021 divenuta res iudicata ha affermato l ‘applicabilità ai rapporti tra gli odierni contendenti della ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e la non applicabilità delle richiamate convenzioni (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del 22/03/1980 e del 23/06/1980) e che, viceversa, la sentenza oggetto di impugnazione ha affermato l’esatto contrario e cioè che ai rapporti tra gli odierni contendenti non è applicabile la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ mentre si applicano le Convenzioni del 22/03/1980 e del 23/06/1980.
Si duole non essersi considerato che le due decisioni hanno statuito su uno stesso rapporto giuridico (convenzione della CEDISA per la erogazione di assistiti del SSN attraverso la USL 47 di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE) e sulle tariffe (e maggiorRAGIONE_SOCIALE) applicabili a tale rapporto e dalla convenzionata RAGIONE_SOCIALE rivendicabili.
Evidenzia come il giudicato della più recente sentenza (Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 165/2021) estenda la sua efficacia anche rispetto alla sentenza oggetto della presente impugnazione circa la sussistenza, validità del rapporto/presupposto e le conseguenze in tema di diritto e di fatto, il cui riesame è precluso.
Richiama in proposito i principi in tema di giudicato esterno espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SS UU n. 5633 del 21.02.2022) e chiede sia disposta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, I comma c.p.c. – al fine di consentire ogni
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utile accertamento con il richiesto rinnovo delle consulenze in atti del procedimento di primo grado, che tenga conto della regola del caso concreto derivante dal giudicato sceso sulla sentenza n. 165/2021 dell Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE, disponendo il ricalcolo delle somme maturate in applicazione della tariffa per TAC, HOLTER ed ecografia previste dalla RAGIONE_SOCIALE, con le maggiorazione di cui agli atti nomativi indicati dal giudicato.
1.2. Con il secondo motivo denuncia ‘ V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. -324, 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. ‘ ; nello specifico, impugna la parte di sentenza in cui la Corte d’appello nel rigettare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che se anche quest’ultimo si fosse dovuto ritenere convenzionato in base alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1/03/1979, ciò non avrebbe significato che fossero applicabili le tariffe ivi previste; sottolinea come tale asserzione sarebbe contraria a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 passata in giudicato resa in un giudizio che contrapponeva RAGIONE_SOCIALE alla Regione Campania nonché rispetto a quanto affermato dalla sentenza parziale n. 2234/1996 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (poi confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13502/2007);
1.3. C on il terzo motivo lamenta la ‘ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.) motivazione assolutamente mancante, o comunque insanabilmente contradditoria, apparente e perplessa sul punto relativo alla inapplicabilità delle tariffe previste nella convenzione RAGIONE_SOCIALE ove non si precisa come potessero essere remunerate le RAGIONE_SOCIALE re se dal 1979 all’emanazione della delibera richiamata (1981) e nel periodo successivo alla revoca della stessa) .
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto in ragione delle seguenti considerRAGIONE_SOCIALE.
L’odierna ricorrente ha eccepito il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 165/2021 della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il giorno 11 febbraio 2021, emessa in un giudizio parallelo a quello in esame, instauratosi
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RAGIONE_SOCIALE dinanzi la stessa Corte d’appello, tra le stesse parti, a seguito dell’atto in riassunzione proposto da RAGIONE_SOCIALE – e di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con decisione n. 19501/2017 con cui veniva cassata la precedente sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 321/2013; per completezza, q uest’ultima pronuncia a veva rigettato l’impugnazione proposta dal predetto RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1687/2011 che aveva, invece, accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 2740/1990, con cui il predetto RAGIONE_SOCIALE (allora società RAGIONE_SOCIALE), aveva intimato alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle RAGIONE_SOCIALE specialistiche e di laboratorio rese nel periodo giugno 1989 -aprile 1990, quantificato nell’importo complessivo di Euro 490.040,80, oltre interessi legali dal 24.06.2005 all’effettivo soddisfo, oltre spese di lite . L a Corte d’appello quale giudice di rinvio a seguito di cassazione, in riforma parziale della decisione definitiva n. 1687/2011 dello stesso Tribunale, – preso atto del giudicato derivante dalla sentenza n. 5951/2008 del Consiglio di Stato e di quello derivante dalla sentenza non definitiva del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2234/1996 – ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 2749/1990, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del primo grado e in solido con la Regione Campania a quelle di CTU e di lite del secondo grado, del giudizio di legittimità e d’appello a seguito di rinvio, oltre a quelle della rinnovata CTU.
Venendo al giudizio in esame, la Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 si era espresso su quali fossero le RAGIONE_SOCIALE sanitarie erogabili convenzionalmente in forma diretta e quali no, ha, poi, sulla diversa questione attinente alla individuazione delle tariffe da applicarsi al rapporto convenzionale intercorrente tra le parti, correttamente concluso nel senso che ‘ la questione della tariffa applicabile al rapporto convenzionale è stata, pertanto, decisa solo dal giudicato interno’; vale a dire con la sentenza non definitiva del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.2234/1996 (poi confermata dalla RAGIONE_SOCIALE.C. con
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RAGIONE_SOCIALE I. RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 13502/2007); giudicato che, quindi, ‘non può essere rimesso in discussione ‘.
L ‘ eccezione di giudicato esterno sollevata da parte ricorrente, secondo cui vi sarebbe sovrapponibilità tra la sentenza n. 510/2021, in questa sede impugnata, e quella d’appello n. 165/2021, emessa tra le stesse parti al termine di altro giudizio definito da diversa sezione della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE e passata in giudicato dopo la pubblicazione della pronuncia qui impugnata, è fondata in quanto quest’ultimo eccepito giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza oggetto di gravame, che a sua volta ha tenuto conto del giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva n.2234/1996, incide effettivamente sulla questione delle Tariffe applicabili ai rapporti tra gli odierni contendenti – e in particolare, su quelle poste dalla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ del 1/03/1979 .
In proposito, vale osservare che anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, odierna controricorrente, in ordine all’eccezione di giudicato esterno ha convenuto con l’odierno RAGIONE_SOCIALE ricorrente, affermando che essa ‘meriti e necessiti, evidentemente, di un accertamento nel merito’ da rimettere alla valutazione alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione collegiale (v. memoria dell’RAGIONE_SOCIALE in data 24/6/2022) .
3. All’accoglimento nei suindicati termini del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.R.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
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Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30