Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10789 Anno 2024
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N. 13842/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 10789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13842-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE; – ricorrente principale – controricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
Nonché da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , (già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente ai suddetti ricorsi avverso la sentenza n. 942/2020 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 3572/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, ancor prima, RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso le sentenze del Tribunale di Civitavecchia nn. 440, 441, 442, e 447 del 2018;
la Corte, invece, in accoglimento dell’impugnazione proposta da COGNOME, ha dichiarato il suo diritto all’assunzione presso la società RAGIONE_SOCIALE a far data dal 9.2.2015, condannando la società a risarcirgli il danno patrimoniale nella misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito, secondo la proposta contrattuale del 7.3.2014, con decorrenza dal 9.2.2015 e fino alla costituzione del rapporto di lavoro;
la Corte territoriale -in estrema sintesi e per quanto qui rileva -ha escluso che nella specie potesse trovare applicazione il disposto dell’art. 2112 c.c., argomentando, anche in riferimento ‘alla precedente formulazione dell’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie’, che: ‘nel caso in esame i reclamanti hanno omesso di allegare e dimostrare che nella specie vi sia stato un passaggio di beni strumentali e/o di personale dalla loro originaria datrice di lavoro alla nuova subentrante o comunque si siano realizzati i presupposti richiesti dalla norma per configurare una cessione di azienda i reclamanti si limitano ad affermare apoditticamente,
senza darne prova, che vi sarebbe stata la cessione di elementi materiali (punto vendita ceduto) e la riassunzione di personale ed invocando il grado di analogia tra le attività svolte. Nel caso di specie è da rilevare che oggetto della sub concessione è u n’area per la realizzazione e la gestione di un punto vendita destinato all’esercizio di vendita al pubblico per la somministrazione alla clientela aeroportuale di prodotti alimentari di vario genere. Da rilevare, altresì, che in concreto la novità nel cambio appalto ha imposto anche la temporanea chiusura dei locali per circa quattro mesi, per procedere ai lavori necessari alla riconversione dello spazio oggetto della sub concessione, come si dà atto nell’accordo del 6.2.2014 e nella ipotesi di accordo del 19.2.2014. In merito al personale non vi è stato alcun trasferimento diretto e le assunzioni ex novo effettuate dalle società reclamate subentrate sono intervenute all’esito del più volte citato accordo del 6.2.2014’;
circa il reclamo proposto da NOME, la Corte ha, altresì, accolto ‘l’eccezione di inammissibilità della domanda per ne bis in idem sollevata da RAGIONE_SOCIALE‘, avuto riguardo al giudicato intervenuto tra le parti con la sentenza n. 930 del 2016 del Tribunale di Roma;
la Corte ha, poi, ritenuto fondato il reclamo proposto da COGNOME nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, avendo trovato ‘preciso riscontro documentale quanto asserito dal lavoratore in merito alla sua rituale accettazione della proposta di assunzione avanzata dalla società subentrante RAGIONE_SOCIALE‘;
per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso sia la RAGIONE_SOCIALE, con cinque motivi, impugnando il capo di sentenza che l’aveva vista soccombente nei confronti di COGNOME COGNOME, sia, successivamente, i Signori COGNOME, COGNOME e COGNOME, con
cinque motivi ; hanno resistito con distinti controricorsi gli intimati e NOME ha anche formulato ‘ricorso incidentale pregiudiziale di rito’; il COGNOME ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, al quale ha resistito COGNOME; tutte le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il COGNOMEgio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. con il primo ha denunciato ‘la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e segg., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto ammissibili le domande ulteriori rispetto a quella che aveva imposto la trattazione con il rito c.d. Fornero e concernenti il preteso trasferimento del rapporto di lavoro, ex art. 2112 cod. civ., presso RAGIONE_SOCIALE, ovvero in base al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, ovvero ancora in base alla presunta domanda di accettazione della proposta di assunzione a tempo parziale formulata dalla società da parte del sig. COGNOME, domande che, non essendo fondate sugli ‘identici fatti costitutivi’ della domanda proposta ex art. 18 L. 20.5.1970 n. 300, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibili;
1.2. con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per la causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale tralasciato di considerare, dopo una carente, incompleta ed illogica ricostruzione degli atti e dei fatti di causa, l’effettiva finalità che il COGNOME intendeva perseguire nel
giudizio, ossia la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro, a tempo pieno, senza soluzione di continuità presso RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2112 c.c., ovvero ai sensi del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, enucleando, invece, in modo del tutto errato, dalle domande svolte dal COGNOME un thema decidendum autonomo e diverso, però totalmente inesistente, concernente la presunta accettazione della proposta lavorativa avanzata da RAGIONE_SOCIALE in data 7.3.2014, con conseguente accertamento del presunto diritto del sig. COGNOME all’assunzione presso quest’ultima società, a far data dal 9.2.2015, alle condizioni di cui alla predetta proposta (dunque ex novo a tempo indeterminato con rapporto a tempo parziale di trentotto ore settimanali); l’omissione e la successiva decisione determinavano una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ovvero la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., per aver pronunciato ultra o extra petita ritenendo, pertanto, dimostrata, la conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale con RAGIONE_SOCIALE, senza però che la relativa domanda fosse mai stata effettivamente proposta nel presente giudizio’;
1.3. con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ha lamentato che la sentenza impugnata abbia completamente trascurato di esaminare la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1190 del 25.5.2017 che aveva accertato il carattere contrastante ed inconciliabile della domanda di accertamento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo parziale, rispetto alla domanda di instaurazione di un distinto rapporto di lavoro a tempo pieno con la società a seguito di trasferimento d’azienda; entrambe azioni che postulavano l’accertamento della sussistenza di presupposti di fatto e di diritto diversi ed inconciliabili tra loro, nonché trascurando di esaminare l’accertamento da parte della medesima Corte
territoriale, della mancata conclusione in ogni caso del contratto di assunzione part time del sig. COGNOME con la società, per mancata accettazione della proposta (confermando su questi punti la sentenza del Tribunale di Milano), nonostante detti fatti fossero stati discussi nel corso del giudizio in cui la società aveva sempre negato la conclusione del contratto a tempo parziale; in ogni caso ed in relazione alle predette sentenze allegate al presente giudizio, si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione senza esaminare e valutare il contenuto probatorio dei fatti accertati dalle predette sentenze allegate agli atti del giudizio che escludevano la conclusione di un contratto di assunzione a tempo parziale inter partes e comunque per non aver tenuto conto del contegno processuale del ricorrente che rivolgendosi ad altro giudice per la medesima questione era evidente si ponesse in contrasto con la richiesta applicazione dell’art. 2112 c.c. e delle norme della contrattazione collettiva richiamate;
1.4. con il quarto motivo, in subordine, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.., per non aver la Corte territoriale, benché resa edotta della pendenza dell’altr o giudizio tra le parti, provveduto alla sospensione necessaria del processo, al fine di scongiurare un contrasto di giudicati in riferimento alla sentenza della Corte Appello di Milano che aveva già statuito la mancata conclusione del contratto di lavoro inter partes , poi fatto oggetto della decisione da parte della Corte d’appello di Roma;
1.5. con il quinto motivo, in via di ulteriore subordine, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.., perché la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’eccezione di aliunde perceptum ed aliunde percipiendum , che non è stata esaminata nonostante le tempestive e specifiche richieste in tale senso formulate nel corso del giudizio dalla società ricorrente’,
i motivi del ricorso successivo dei Signori COGNOME, COGNOME e COGNOME, da ritenersi incidentale, possono essere come di seguito sintetizzati;
2.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., della direttiva comunitaria 2001/23/Ce, anche con riferimento alla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ripetutamente affermato dalle sentenze della Corte di giustizia UE, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., per avere, la Corte distrettuale, trascurato il diritto riconosciuto dall’art. 2112 c.c. e dalla direttiva europea – alla conservazione del posto di lavoro alle medesime caratteristiche, dovendosi intendere per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizza ta, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato;
2.2. con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo concernente la discontinuità tra l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE e quella successivamente affidata alle società resistenti; si critica l’affermazione ‘di una pretesa – ma non provata -diversità fra azienda cessata e aziende subentrate che non
trova riscontro alcuno negli atti di causa, né ha formato oggetto di prova da parte delle società subentranti’; si sostiene che incomberebbe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova in forza della quale ‘il diniego di trasferimento diretto del lavo ratore è fondato’;,
2.3. col terzo mezzo si deduce: ‘inapplicabilità della contrattazione collettiva ma assoggettamento alla fattispecie che ne occupa e dei singoli rapporti di lavoro dei ricorrenti alla disciplina generale di cui all’art. 2112 c.c. e alla normativa comunitaria; assorbimento della questione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’;
2.4. il quarto motivo denuncia: ‘assorbimento della questione relativa alla pretesa liceità del licenziamento collettivo sostenuta dalla sentenza impugnata dal momento che, dall’accoglimento del primo e secondo mezzo di ricorso discende la illegittimità del licenziamento intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.’;
2.5. il quinto motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem a tutela della non contraddittorietà dei giudicati con riferimento all’autonoma domanda avanzata dal Sig. NOME COGNOME con ricorso diretto al Tribunale di Roma ai fini del riconoscimento della stipulazione da parte sua di un autonomo contratto di lavoro a seguito dell’accettazione dell’offerta di lavoro formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’;
i primi quattro motivi del ricorso dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che possono essere esaminati prioritariamente, sono inammissibili per le ragioni già esposte rispetto a ricorsi che formulavano analoghe doglianze in vicende che il COGNOMEgio giudica sostanzialmente sovrapponibili alla presente (v. Cass. nn. 3278 e 3284 del 2024, alle quali
si rinvia per ogni ulteriore aspetto anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
3.1. parte ricorrente trascura del tutto l’oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020; Cass. n. 6649 del 2020); ciò inevitabilmente, considerato che l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda, delineata in astratto dal quinto comma dell’art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità; non può, infatti, negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, di una vicenda traslativa di un ramo d’azienda è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c. (per tutte v. Cass. n. 7364 del 2021);
3.2. i motivi del ricorso in esame non evidenziano affatto che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d’azienda (errando nell’ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta), né individuano efficacemente un errore di diritto ex art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), né, tanto meno, denunciano l’omesso esame di un fatto realmente decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, il quale presuppone un “fatto storico” (inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale, ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato, o secondario, cioè dedotto in funzione probatoria) trascurato dalla Corte territoriale che, se valutato, avrebbe determinato un diverso esito della lite; piuttosto detti motivi involgono apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza di un trasferimento di un ramo d’azienda in correlazione con la vicenda circolatoria del sube ntro nell’appalto, rispetto a valutazioni dei materiali istruttori, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità; 3.3. inoltre, la Corte territoriale ha rilevato che i lavoratori reclamanti ‘hanno omesso di allegare e dimostrare che nella specie vi sia stato un passaggio di beni strumentali e/o di personale dalla loro originaria datrice di lavoro alla nuova subentrante o comunque si siano realizzati i presupposti richiesti dalla norma per configurare una cessione di azienda’; parte ricorrente, non solo non trascrive gli eventuali punti salienti dei ricorsi introduttivi ove si sarebbero indicati i presupposti fattuali che consentivano l’applicazione del regime previsto dall’art. 2112 c.c., ma neanche si misura con la chiara ratio decidendi della sentenza impugnata, che poneva un problema di allegazione e prova di elementi necessari all’applicazione della disposizione codicistica (certamente gravante sui lavoratori che intendevano avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., v., tra molte, Cass. n. 11247 del 2016), piuttosto invocando del tutto genericamente la disciplina comunitaria, trascurando del tutto che il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di azienda (o parte di essa) soggiace alla ricorrenza di specifici requisiti dettati dalla previsione legislativa, previsione che è la risultanza delle modifiche apportate dapprima dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e poi dal d.lgs. n. 18 del 2001, proprio per recepire le direttive 1977/187/CE e poi 2001/23/CE;
3.4. infine, palesemente inammissibili, perché privi del requisito della specificità, sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si denuncia un non meglio chiarito ‘assorbimento delle questioni’, senza indicare quale sia il vizio riscontrato nelle statuizioni impugnate che deve essere chiaramente riconducibile ad una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c.;
3.5. parimenti inammissibile il quinto motivo del ricorso che riguarda la posizione di NOME COGNOME;
la censura – a fronte di una compiuta argomentazione della Corte territoriale circa l’identità di petitum e di causa petendi tra la domanda proposta innanzi al Tribunale di Roma e conclusa con sentenza n. 930 del 2016 passata in cosa giudicata e la domanda azionata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio – si limita a contestare il convincimento espre sso dai giudici d’appello, sostenendo che le domande erano diverse, ma senza neanche trascrivere, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., nei suoi contenuti essenziali l’atto introduttivo di quel giudizio, oltre che il tenore della sentenza alla quale detta domanda aveva dato causa (cfr., di recente, Cass. n. 15846 del 2023, con la giurisprudenza ivi richiamata);
3.6. dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso dei lavoratori deriva che, ex art. 334, secondo comma, c.p.c., va dichiarato inefficace il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE in quanto tardivamente proposto, secondo il consolidato principio di diritto secondo
cui: «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass. n. 6077 del 2015; Cass. n. 24291 del 2016; Cass. n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO);
tale impugnazione della società, infatti, è stata notificata il 3 agosto 2020, oltre il termine c.d. “breve” di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione della sentenza che la stessa ricorrente dichiara essere avvenuta il 23 marzo 2020; ciò anche considerando che l’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all’11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione (Cass. n. 2115 del 2024);
ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti della controricorrente RAGIONE_SOCIALE che ha proposto il ricorso incidentale dichiarato inefficace (v. Cass. n. 18348 del 2017);
possono essere, quindi, esaminati i motivi del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME;
4.1. il primo motivo, il quale lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto ammissibili le domande ulteriori rispetto a quella che ha imposto la trattazione con il rito cd. ‘Fornero’, non può trovare accoglimento;
infatti – in questa sede di impugnazione a critica vincolata in cui l’ error in procedendo (come è correttamente qualificabile il vizio denunciato attinente ad un errore di attività del giudice) rileva nei limiti in cui determini la “nullità della sentenza o del procedimento” a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – occorre sottolineare che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza; la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione dei rito diverso; ciò perché l’individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte (avuto riguardo al cd. ‘Rito Fornero’ v . Cass. n. 17775 del 2016);
la società ricorrente, invece, si limita ad invocare la violazione della legge processuale, da cui deriverebbe una sanzione di inammissibilità non scritta, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali (per tutte v. Cass. n. 4506 del 2016);
4.2. ciò posto, il terzo motivo del ricorso principale può essere esaminato con priorità per il suo carattere assorbente, in quanto censura il capo della sentenza impugnata laddove, in accoglimento del reclamo di COGNOME, ha accertato ‘il suo diritto al l’assunzione presso la società RAGIONE_SOCIALE a far data dal 9.2.2015′ quale conseguenza della ‘rituale accettazione della proposta di assunzione avanzata dalla società subentrante RAGIONE_SOCIALE‘, formulata con nota del 7 marzo 2014;
esso merita accoglimento in ragione dell’intervenuto giudicato esterno, formatosi successivamente e rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 5089 del 2023 con cui sono stati respinti i primi due motivi di impugnazione avverso la sentenza n. 1190 del 2017 della Corte di appello di Milano che ‘ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME confronti di RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere l’accertamento del pro prio diritto all’assunzione a far data dal 29 marzo 2014 o, in subordine, dalla data del 9 febbraio 2015, con conseguente ordine alla convenuta di integrarlo nel posto di lavoro secondo i termini e le condizioni pattuite nella proposta datata 7 marzo 2014′;
a tal fine va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26041 del 2010; Cass. n. 1534
del 2018) nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (conf. Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 16376 del 2003; Cass. SS.UU. n. 13916 del 2006; da ultimo, Cass. n. 15846 del 2023); poiché non può dubitarsi che l’oramai intervenuto giudicato esterno, tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, abbia definitivamente negato il diritto del COGNOME all’assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE a far data dal 9 febbraio 2015, ogni ulteriore questione sul punto in questa sede è preclusa, con cassazione della statuizione con cui la sentenza qui impugnata aveva dichiarato il diritto in contesa e decisione nel merito di questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 12975 del 2020); da tale rilievo pregiudiziale deriva anche l’assorbimento
4.3. degli altri motivi del ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE;
l’accoglimento del ricorso di RAGIONE_SOCIALE determina l’esigenza di trattare il ricorso incidentale di COGNOME COGNOME formulato in via condizionata;
poiché esso è affidato a quattro motivi, che, nella sostanza, non fanno altro che riprodurre i primi quattro motivi del ricorso principale formulati dagli altri lavoratori, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte ed alle quali si rinvia;
in conclusione, il ricorso principale della società RAGIONE_SOCIALE, respinto il primo motivo, va accolto nel suo terzo mezzo nei
sensi di cui in motivazione, con assorbimento degli altri motivi e cassazione del capo di sentenza impugnato relativamente alla censura ritenuta fondata nei confronti del COGNOME; non essendo necessari altri accertamenti di merito, deve essere definitivamente respinta la domanda di COGNOME NOME volta all’accertamento del diritto all’assunzione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, con le relative conseguenze risarcitorie originariamente pretese;
va, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del COGNOME così come il ricorso di COGNOME, COGNOME e COGNOME, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE;
circa la regolamentazione delle spese, in considerazione dell’esito determinato dalla sopravvenienza rappresentata dal giudicato esterno intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il COGNOMEgio reputa sussistere le condizioni per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio;
la soccombenza, invece, grava gli altri lavoratori COGNOME, COGNOME e COGNOME delle spese nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che hanno resistito con distinti controricorsi, liquidate come da dispositivo; non occorre, invece, provvedere sulle spese rispetto al ricorso dichiarato inefficace in quanto, rispetto ad esso, gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
occorre, invece, dare atto della sussistenza per tutti i lavoratori ricorrenti dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, rigettando la domanda del Signor COGNOME volta all’accertamento del diritto all’assunzione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, con le conseguenze risarcitorie; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di COGNOME; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio tra dette parti, comprese quelle della fase di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Signori COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna costoro al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle società controricorrenti in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso generali al 15%; dichiara inefficace il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei lavoratori ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio