Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29247/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrente-
CONTRO
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente proce dimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata negli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, siti in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3344/2022, depositata il 18/5/2022
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9 /2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE
Il INDIRIZZO in Roma proponeva opposizione all’avviso di pagamento n. 110000983/2015, per omesso pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP), relativo all’anno 2014, per euro 5688,00, emesso da Roma Capitale.
Il tribunale con sentenza n. 5903/2019 pubblica del 12/7/2019, accoglieva la domanda.
Proponeva appello Roma Capitale.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3344/2022, depositata il 18/5/2022, accoglieva l’appello.
In particolare, rilevava che il condominio non aveva fornito riscontri all’assunto della proprietà condominiale della porzione di immobile occupata, non essendo peraltro condivisibile la tesi del primo giudice per cui il canone richiedeva un titolo concessorio.
Era invece sufficiente, ai fini del canone, l’utilizzo particolare o eccezionale che traeva il singolo dall’occupazione, anche abusiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «eccezione di giudicato e precedenti».
In sostanza, il ricorrente deduce la sussistenza di tre pronunce giurisdizionali, passata in giudicato, che hanno escluso l’obbligo per il condominio di pagare il COSAP.
Vengono indicate la sentenza del Tribunale di Roma n. 8487 del 2021, con attestazione di passaggio in giudicato; la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 382 del 2022 e la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3426 del 2022; tutte con attestazione di passaggio in giudicato.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul giudicato e sui precedenti conformi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dal condominio appellato.
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 del codice civile in combinato disposto con l’art. 324 del codice di procedura civile e l’art. 118 disposizione di attuazione del codice di procedura civile e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, in combinato disposto con gli articoli 1, 14bis e 16 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla mancanza di una formale concessione».
Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97 in combinato disposto con l’art. 1 del
regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e sulla costituzione nei modi di legge della servitù di pubblico passaggio».
Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sull’assenza di occupazione e sulla realizzazione su area privata non assoggetta a pubblico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, stante l’intervenuto giudicato esterno, con assorbimento dei restanti.
7.1. Nella specie, la sentenza di merito del Tribunale di Roma (n. 8487/2021), passata in giudicato, è stata già prodotta in sede d’appello, anche se la Corte territoriale non si è pronunciata sulla questione del giudicato.
Le due sentenze della Corte d’appello, passate in giudicato, pubblicate rispettivamente il 19/1/2022 (n. 382/2022) e il 20/5/2022 (n. 3426/2022), passata in giudicato il 3/11/2022, sono state prodotte, la prima, nel giudizio di appello, in sede di comparsa conclusionale, e la seconda, in sede di legittimità, in quanto la
sentenza della Corte d’appello, oggetto di impugnazione, è stata emessa il 12/5/2022, depositata il 18/5/2022.
Ed infatti la sentenza del Tribunale di Roma n. 8487 del 2021, relativa agli anni 2011, 2013 e 2014, come pure le sentenze della corte d’appello di Roma n. 382 del 2022, relativa agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e n. 3426 del 2022, relativa all’anno 2011, sono tutte passate in giudicato, come da rispettive attestazioni di cancelleria.
In particolare, nella sentenza della Corte d’appello n. 382 del 2022 si è chiarito che «il RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato come le griglie ed è intercapedini insistessero su di uno spazio inglobato nella limitrofa opera delle privata tanto da perdere, quest’ultima, la qualità di porzione del tessuto viario pubblico».
La domanda del condominio è stata accolta, dichiarandosi non dovuta nella somma richiesta dal Comune di Roma, in quanto «il RAGIONE_SOCIALE ha prodotto il progetto originale dell’edificio condominiale, con parere favorevole della Commissione edilizia datato 13/12/1955, pianta piano scantinato, prospetti, sezione, nonché la certificazione di inizio lavori, rilasciata dal Sindaco di Roma il 6/3/1956, e la licenza edilizia di abitabilità, rilasciata dal Sindaco di Roma il 21/5/1959».
La Corte d’appello, invece, ha del tutto omesso di valutare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal condominio.
Tuttavia – quanto all’efficacia di giudicato esterno premesso che il COSAP non è un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi
temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., 19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).
Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di Roma Capitale a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sono state realizzate.
10.1. In proposito, va rimarcato che, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).
Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).
Si è chiarito, infatti, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto che il principio del giudicato esterno, come enucleato in materia tributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che il presupposto della debenza del COSAP – conformemente al presupposto impositivo della precedente TOSAP – consiste in ultima
analisi in un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della griglia o intercapedine ed il suo originario inglobamento del fabbricato privato, da un lato, e l’esistenza o meno di un titolo autorizzativo, dall’altro lato; accertamento che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedotti eventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».
Nella sentenza di merito del tribunale di Roma e nelle due pronunce della Corte d’appello di Roma citate, tutte passate in giudicato, si è tenuto conto della circostanza che le griglie ed intercapedini condominiali erano già esistenti al momento della realizzazione dell’edificio.
Pertanto, si è formato il giudicato proprio sulla circostanza della preesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico.
Restano assorbiti i restanti motivi.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in ordine la motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti; con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME