Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27970  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29247/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  relative  al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrente-
CONTRO
Roma  Capitale,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni  relative  al  presente  proce dimento  all’indirizzo  di  posta elettronica certificata indicato,  elettivamente  domiciliata negli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE, siti in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Roma  n.  3344/2022, depositata il 18/5/2022
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 18/9 /2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE
 Il  INDIRIZZO  in  Roma proponeva opposizione all’avviso di pagamento n. 110000983/2015, per omesso pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP), relativo all’anno 2014, per euro 5688,00, emesso da Roma Capitale.
 Il  tribunale  con  sentenza  n.  5903/2019  pubblica  del 12/7/2019, accoglieva la domanda.
Proponeva appello Roma Capitale.
 La  Corte  d’appello  di  Roma,  con  sentenza  n.  3344/2022, depositata il 18/5/2022, accoglieva l’appello.
In  particolare,  rilevava  che  il  condominio  non  aveva  fornito riscontri  all’assunto  della  proprietà  condominiale  della  porzione  di immobile  occupata,  non  essendo  peraltro  condivisibile  la  tesi  del primo giudice per cui il canone richiedeva un titolo concessorio.
Era invece sufficiente, ai fini del canone, l’utilizzo particolare o eccezionale che traeva il singolo dall’occupazione, anche abusiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «eccezione di giudicato e precedenti».
In sostanza, il ricorrente deduce la sussistenza di tre pronunce giurisdizionali, passata in giudicato, che hanno escluso l’obbligo per il condominio di pagare il COSAP.
Vengono indicate la sentenza del Tribunale di Roma n. 8487 del  2021,  con  attestazione  di  passaggio  in  giudicato;  la  sentenza della Corte d’appello di Roma n. 382 del 2022 e la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3426 del 2022; tutte con attestazione di passaggio in giudicato.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul  giudicato  e  sui  precedenti  conformi,  in  relazione  all’art.  360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dal condominio appellato.
Con  il terzo motivo di impugnazione  si lamenta la «violazione  o  falsa  applicazione  dell’art.  2909  del  codice  civile  in combinato disposto con l’art. 324 del codice di procedura civile  e l’art. 118 disposizione di attuazione del codice di procedura civile e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, in combinato disposto con gli articoli 1, 14bis e 16 del regolamento del  Comune di Roma istitutivo del  canone  per  l’occupazione  degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla mancanza di una formale concessione».
Con  il quinto motivo  di impugnazione  si deduce  la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 63  del  d.lgs.  n.  446/97  in  combinato  disposto  con  l’art.  1  del
regolamento del Comune  di Roma  istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e  sulla  costituzione  nei  modi  di  legge  della  servitù  di  pubblico passaggio».
Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sull’assenza di occupazione e sulla realizzazione su area privata non assoggetta a pubblico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente  per  strette  ragioni  di  connessione,  sono  fondati, stante l’intervenuto giudicato esterno, con assorbimento dei restanti.
7.1. Nella specie, la sentenza di merito del Tribunale di Roma (n. 8487/2021), passata in giudicato, è stata già prodotta in sede d’appello, anche se la Corte territoriale non si è pronunciata sulla questione del giudicato.
Le  due  sentenze  della  Corte  d’appello,  passate  in  giudicato, pubblicate rispettivamente il 19/1/2022 (n. 382/2022) e il 20/5/2022 (n. 3426/2022), passata in giudicato il 3/11/2022, sono state prodotte, la prima, nel giudizio di appello, in sede di comparsa conclusionale,  e  la  seconda,  in  sede  di  legittimità,  in  quanto  la
sentenza  della  Corte  d’appello,  oggetto  di  impugnazione,  è  stata emessa il 12/5/2022, depositata il 18/5/2022.
 Ed  infatti  la  sentenza  del  Tribunale  di  Roma  n.  8487  del 2021, relativa agli anni 2011, 2013 e 2014, come pure le sentenze della corte d’appello di Roma n. 382 del 2022, relativa agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e n. 3426 del 2022, relativa all’anno 2011, sono tutte passate in giudicato, come da rispettive attestazioni di cancelleria.
In particolare, nella sentenza della Corte d’appello n. 382 del 2022 si è chiarito che «il RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato come le griglie ed  è  intercapedini  insistessero  su  di  uno  spazio  inglobato  nella limitrofa opera delle privata tanto da perdere, quest’ultima, la qualità di porzione del tessuto viario pubblico».
La domanda del condominio è stata accolta, dichiarandosi non dovuta nella somma richiesta dal Comune di Roma, in quanto «il RAGIONE_SOCIALE ha prodotto il progetto originale dell’edificio condominiale,  con  parere  favorevole  della  Commissione  edilizia datato  13/12/1955,  pianta  piano  scantinato,  prospetti,  sezione, nonché la certificazione di inizio lavori, rilasciata dal Sindaco di Roma il 6/3/1956, e la licenza edilizia di abitabilità, rilasciata dal Sindaco di Roma il 21/5/1959».
La Corte d’appello, invece, ha del tutto omesso di valutare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal condominio.
 Tuttavia  –  quanto  all’efficacia  di  giudicato  esterno  premesso che il COSAP non è un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o  presunta,  dell’uso  esclusivo  o  speciale  di  beni  pubblici  per l’occupazione  di  suolo  pubblico  (Cass.  n.  1435/2018;  Cass.  n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi
temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., 19/4/2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).
Nel  caso  di  specie,  il  fatto  costitutivo  del  diritto  di  Roma Capitale a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia  la  presenza  di  griglie  o  intercapedini  in  corrispondenza  del condominio odierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sono state realizzate.
10.1. In proposito, va rimarcato che, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).
Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022).
Si  è  chiarito,  infatti,  che  questa  Corte,  a  Sezioni  Unite,  ha ritenuto  che  il  principio  del  giudicato  esterno,  come  enucleato  in materia tributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che  il  presupposto  della  debenza  del  COSAP  –  conformemente  al presupposto impositivo della precedente TOSAP – consiste in ultima
analisi  in  un  accertamento  di  fatto,  concernente  le  caratteristiche della  griglia  o  intercapedine  ed  il  suo  originario  inglobamento  del fabbricato  privato,  da  un  lato,  e  l’esistenza  o  meno  di  un  titolo autorizzativo,  dall’altro  lato;  accertamento  che  è  suscettibile  di rimanere  stabile  nel  tempo,  ove  non  intervengano  e  non  siano adeguatamente dedotti eventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».
Nella sentenza di merito del tribunale di Roma e nelle due pronunce  della  Corte  d’appello  di  Roma  citate,  tutte  passate  in giudicato,  si  è  tenuto  conto  della  circostanza  che  le  griglie  ed intercapedini  condominiali  erano  già  esistenti  al  momento  della realizzazione dell’edificio.
Pertanto, si è formato il giudicato proprio sulla circostanza della preesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico.
Restano assorbiti i restanti motivi.
 La  sentenza  impugnata  deve,  quindi,  essere  cassata  in ordine la motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti; con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME